La sentenza con cui i giudici della Corte d’assise d’appello di Torino hanno confermato (riducendo la pena da 17 anni a 14 anni e 9 mesi) la condanna di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che nel 2021 sparò a tre rapinatori in fuga dal suo negozio, sembra infatti stabilire dei confini ben precisi, e destinati a far discutere.
Secondo le motivazioni della Corte, infatti, Roggero «ha esploso più colpi di arma da fuoco, tutti diretti al corpo dei rapinatori che stavano cercando di allontanarsi, colpendoli tutti e tre, in assenza di un concreto e attuale pericolo di offesa per l’incolumità personale dei presenti, sia di una situazione obiettiva idonea a fondare la convinzione di trovarsi in presenza del detto pericolo». Pericolo, ricordano i giudici, che è una condizione necessaria per invocare la legittima difesa. Ma soprattutto, secondo la loro ricostruzione, il gioielliere, per avvalorare la tesi del pericolo, avrebbe mentito. Nelle motivazioni si legge che Roggero ha «posto in essere un’azione armata in concreto non necessaria né inevitabile in chiave difensiva (il filmato smentisce la versione dell’imputato, secondo cui uno dei rapinatori gli avrebbe puntato contro l’arma)».
Una situazione che ha portato i giudici a fare una considerazione destinata a far discutere: «I rapinatori stavano salendo sull’automobile, per allontanarsi, situazione, quest’ultima, che avrebbe certamente dovuto tranquillizzare l’appellante circa l’assenza di un pericolo attuale».
Una valutazione, quella dei giudici, che presuppone il fatto che il gioielliere, che aveva appena visto i banditi minacciare sua moglie e sua figlia (immobilizzata con una fascetta ai polsi legata dietro la schiena) da due rapinatori, fosse in grado di mantenere una piena lucidità in un momento così concitato.
A pesare, però, c’è anche il fatto che il commerciante nel corso del procedimento penale avrebbe dato versioni diverse, anche queste smentite dai filmati.
Roggero, infatti, «soltanto in un secondo tempo» avrebbe «sostenuto di avere temuto che i rapinatori potessero tornare, che avessero portato via la moglie e che poi, subito dopo il primo sparo, gli avessero puntato contro l’arma». Una ricostruzione, concludono, che è «da un lato, illogica, dall’altro smentita in più punti in ragione di quanto emerge dalle immagini dei filmati».
Da un lato, secondo i giudici, «non vi sono elementi per ritenere che vi fosse il pericolo di un ritorno dei rapinatori, e di ciò l’imputato non può non essersi reso conto, in ogni caso, nel momento in cui è uscito e li ha visti allontanarsi velocemente»; dall’altro, «nemmeno è verosimile che egli avesse ritenuto che i rapinatori avessero portato con loro la moglie, essendo tale convinzione smentita obiettivamente dalla parte del filmato, antecedente all’uscita di Roggero dalla gioielleria, in cui si vede chiaramente che, dopo avere preso la pistola, si scontra con la moglie». Anche in questo caso, la considerazione, razionalmente ineccepibile, non sembra tenere affatto conto dello stato d’animo del commerciante, anche se la sentenza non lo dice esplicitamente, probabilmente su questa valutazione pesa il fatto che Roggero, appena uscito dal negozio con pistola in pugno, abbia sparato direttamente il primo colpo verso l’auto dei rapinatori, colpendo lo specchietto retrovisore esterno sul lato del guidatore. Poi, ricostruiscono i giudici, Roggero si è spostato «dall’altro lato» della Ford Fiesta e avrebbe esploso altri colpi verso i due rapinatori poi rimasti uccisi, «che stavano salendo sull’automobile». Poi, continuano, «l’imputato indirizza l’arma verso l’interno dell’automobile, evidentemente sparando un colpo all’interno», che ferisce il rapinatore alla guida.
Sta di fatto che per giudici «non è credibile che egli (Roggero, ndr) non si sia reso conto di essersi fisicamente scontrato con la moglie, anche perché, se il suo timore era rivolto alle condizioni della medesima, proprio lo scontro con lei non poteva non essere percepito». Ma a convincere i giudici che la versione raccontata dal gioielliere non è verosimile non ci sono solo le riprese delle telecamere, ma anche le interviste che ha rilasciato: «Non si può ritenere che le condizioni emotive dell’imputato lo avessero indotto a una percezione alterata della realtà anche perché, tra l’altro, per un significativo periodo dopo il fatto e, in particolare, nelle interviste rilasciate, mai ha indicato un simile timore, mentre ha affermato che la sua condotta era l’unico modo per fermare i rapinatori e che il suo intento era assicurarli alla giustizia».
Quasi certamente la vicenda è destinata ad approdare davanti ai giudici della Cassazione. Dalla lettura delle motivazioni della sentenza emerge infatti che in appello i difensori di Roggero avevano sollevato una lunga serie di motivazioni di natura procedurale, tra cui l’inutilizzabilità della perizia sulle telecamere, dell’autopsia delle vittime e della perizia psichiatrica su Roggero disposta dal tribunale in primo grado. Tutte respinte dai giudici della Corte d’appello di Torino.
Se la Cassazione dovesse invece dare ragione, anche solo in parte, ai difensori del gioielliere, la vicenda processuale potrebbe essere riscritta con esiti imprevedibili.