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2021-07-17
Bergoglio depenna la messa in latino e crea un’altra frattura in Vaticano
Papa Francesco (Ansa)
La ricreazione è finita, come avevamo anticipato ieri su La Verità. Con il Motu proprio Traditioni custodes di papa Francesco, puntualmente pubblicato ieri, è suonata la campanella per l'altro Motu proprio, il Summorum pontificum di Benedetto XVI del 7 luglio 2007. Chiodo scaccia chiodo, Motu proprio oblitera Motu proprio, e della forma extraordinaria del rito cattolico, la messa celebrata con il messale romano del 1962, non resta praticamente nulla. I libri liturgici post concilio Vaticano II, quelli di Paolo VI e Giovanni Paolo II, recita il nuovo Motu proprio, «sono l'unica espressione della lex orandi del rito romano».
Con un colpo solo sparisce l'asse portante del tentativo fatto con l'altro Motu proprio, quello di Benedetto XVI, di arricchire l'unico rito cattolico con la coesistenza pacifica delle due forme, novus e vetus, ordinaria ed extraordinaria. Qui si consuma tutta la vendetta, se così si può dire, di vescovi e teologi e liturgisti, che hanno fatto opposizione dura e pura alla «riforma della riforma» tentata dal papa emerito, che vedeva nella crisi liturgica la fonte della crisi della fede. Non basterà nemmeno il green pass per assistere alla messa secondo il fu rito extraordinario, la cosiddetta messa in latino, perché d'ora in avanti una tale messa per essere celebrata dovrà avere l'autorizzazione del vescovo diocesano. Di più: se a un novello sacerdote, ordinato dopo la pubblicazione della riforma di ieri, venisse la malaugurata idea di voler celebrare utilizzando il messale pre conciliarie, allora dovrebbe avere l'autorizzazione direttamente dalla Santa Sede. Un esempio poco chiaro di quella valorizzazione delle periferie tanto care al Papa, che in questo caso, invece, pare proprio valorizzare l'autorità del centro.
Al vescovo diocesano viene chiesto anche di indagare sui cosiddetti gruppi stabili che in giro per l'orbe cattolico celebrano sulla base del Summorum pontificum per verificare che «non escludano la validità e la legittimità della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del Magistero dei Sommi Pontefici». Peraltro i gruppi esistenti, una volta usciti indenni dall'indagine del vescovo, non potranno celebrare nelle parrocchie, ma solo in altri imprecisati luoghi a discrezione del solito vescovo. E comunque, al contrario di quello che diceva Benedetto XVI, d'ora in avanti il vescovo «avrà cura di non autorizzare la costituzione di nuovi gruppi». E così non si dica che il liberalismo ha fatto breccia nella Chiesa, perché di certo non lo ha fatto nel campo liturgico. Se il green pass per il Covid a qualcuno sembra un obbligo alla vaccinazione malcelato, il Motu proprio di ieri ha il pregio di essere chiaro: questa messa antica è meglio che non si faccia. Al massimo si tollera.
Semmai non si comprende perché una tale chiarezza, che qualcuno nelle sacre stanze definisce «durezza», non sia mai stata riservata agli abusi liturgici nell'uso del messale post conciliare, abusi che vengono sì stigmatizzati anche nel Motu proprio di ieri, ma che mai sono stati sanzionati in questo modo. Esistono i preti che cantano i Ricchi e poveri durante la messa, il canto dell'Alleluia per apprendisti elettricisti, le messe con processioni offertoriali che sembrano la fiera di paese, le preghiere dei fedeli che non si capisce a chi si rivolgono, le musiche rock, pop, beat, folk, tutto questo e molto altro evidentemente non abbisogna di Motu proprio e indagini del pastore diocesano.
Nella lettera ai vescovi del mondo in cui Francesco spiega il suo intervento si comprende che tale diktat si è reso necessario in quanto, dice, «l'intento pastorale dei miei predecessori [Giovanni Paolo II a partire dall'indulto del 1984 e appunto Benedetto XVI con il Summorum pontificum]… è stato spesso gravemente disatteso». Il Papa parla di uso «strumentale» e «distorto» del messale pre conciliare. «Mi rattrista», scrive Francesco, «un uso strumentale del Missale romanum del 1962, sempre di più caratterizzato da un rifiuto crescente non solo della riforma liturgica, ma del Concilio Vaticano II, con l'affermazione infondata e insostenibile che abbia tradito la Tradizione e la “vera Chiesa"».
In tutto questo si realizza anche un paradosso, perché in queste ore si può dire che hanno di che festeggiare i sacerdoti membri della Fraternità San Pio X, il gruppo fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre nel 1970 soprattutto a difesa della tradizione liturgica, ma anche in aperta polemica e rottura con il Concilio Vaticano II. Ebbene, proprio la Fraternità San Pio X aveva sempre guardato in cagnesco il Summorum pontificum di Benedetto XVI, ritenuto, dal loro punto di vista, un tentativo di scippo della tradizione da parte di Roma per una sua «normalizzazione». Di certo si crea ora una forte spaccatura all'interno della Chiesa, un altro fronte che si apre oltre a quelli già caldissimi in Germania, con il «cammino sinodale» voluto dal cardinale Rehinard Marx e lanciato verso il progresso più liberal, e quello statunitense, dove i vescovi disputano sull'accesso all'eucaristia anche per i politici sedicenti cattolici (tra cui nientedimeno che il presidente Joe Biden) che si fanno promotori di politiche pro choice in campo di vita, famiglia e educazione. Perché aprire un altro fronte?
Prete arrestato per abusi su minori
Concluso da pochi giorni il processo per pedofilia contro don Mauro Galli, ex parroco di Rozzano, nel Milanese, condannato in Appello a 5 anni e 6 mesi per aver abusato sessualmente, nel dicembre 2011, di un ragazzino che all'epoca aveva 15 anni, ed ecco che la diocesi meneghina - la più grande d'Europa - è travolta da un altro scandalo.
Don Emanuele Tempesta, 29 anni, vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Geltrude e Santi Salvatore e Margherita di Busto Garolfo, Comune di 14.000 abitanti a nordovest del capoluogo, è stato infatti arrestato su ordine del gip di Busto Arsizio, Luisa Bovitutti: il sacerdote, che ora si trova ai domiciliari, è accusato di abusi sessuali su minori nel periodo che va da febbraio 2020 a maggio 2021. Sette le vittime, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, secondo le indagini coordinate dal pm Flavia Salvatore. Quando gli agenti della Mobile si sono presentati a casa del prete per notificargli l'ordinanza di custodia cautelare, lui è rimasto in silenzio.
L'inchiesta è partita dalle denunce di alcune mamme che avevano notato segni di disagio nei figli, poi ascoltati durante le audizioni protette. Per oggi è fissato l'interrogatorio di garanzia per il sacerdote davanti alla gip. Gli abusi sarebbero avvenuti nella casa del prete, nato a Rho, cresciuto a Cornaredo e trasferitosi a Büst Picul - come si identifica in dialetto Busto Garolfo - dopo l'ordinazione sacerdotale avvenuta nel giugno 2019.
La diocesi di Milano in una nota «prende atto con stupore e dolore di questa notizia e si impegna sin da subito ad approfondire i fatti», assicurando la più completa disponibilità alla collaborazione con l'autorità giudiziaria per accertare la verità, precisando che non è mai giunta né alla Curia, né al vicario di zona e né al parroco di Busto Garolfo, don Ambrogio Colombo, alcuna segnalazione relativa a quanto oggetto dell'indagine.
L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che ai tempi della vicenda di don Galli era vicario episcopale e venne assai criticato per aver semplicemente spostato da Rozzano a Legnano, ma sempre a contatto con gli adolescenti, il sacerdote oggetto di indagine poi condannato, anche in questo caso non si è sbilanciato, esprimendo «la propria vicinanza alle comunità parrocchiali di Busto Garolfo e in particolare a tutti i soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda». Tutti.
«In questo momento volgo l'attenzione alle famiglie e ai bambini e ragazzi che lo frequentavano», dice invece il sindaco del paese, Susanna Biondi. «Non ho mai saputo nulla, non mi sono mai arrivate neppure voci. Sono senza parole».
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Come anticipato dalla «Verità», il rito antico dovrà essere autorizzato dal vescovo.Prete arrestato per abusi sui minori. È don Emanuele Tempesta, vicario parrocchiale a Busto Garolfo, nel Milanese. Sette le vittime, tra i 7 e gli 11 anni. L'arcivescovo Mario Delpini: «Vicino a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda».Lo speciale contiene due articoli.La ricreazione è finita, come avevamo anticipato ieri su La Verità. Con il Motu proprio Traditioni custodes di papa Francesco, puntualmente pubblicato ieri, è suonata la campanella per l'altro Motu proprio, il Summorum pontificum di Benedetto XVI del 7 luglio 2007. Chiodo scaccia chiodo, Motu proprio oblitera Motu proprio, e della forma extraordinaria del rito cattolico, la messa celebrata con il messale romano del 1962, non resta praticamente nulla. I libri liturgici post concilio Vaticano II, quelli di Paolo VI e Giovanni Paolo II, recita il nuovo Motu proprio, «sono l'unica espressione della lex orandi del rito romano».Con un colpo solo sparisce l'asse portante del tentativo fatto con l'altro Motu proprio, quello di Benedetto XVI, di arricchire l'unico rito cattolico con la coesistenza pacifica delle due forme, novus e vetus, ordinaria ed extraordinaria. Qui si consuma tutta la vendetta, se così si può dire, di vescovi e teologi e liturgisti, che hanno fatto opposizione dura e pura alla «riforma della riforma» tentata dal papa emerito, che vedeva nella crisi liturgica la fonte della crisi della fede. Non basterà nemmeno il green pass per assistere alla messa secondo il fu rito extraordinario, la cosiddetta messa in latino, perché d'ora in avanti una tale messa per essere celebrata dovrà avere l'autorizzazione del vescovo diocesano. Di più: se a un novello sacerdote, ordinato dopo la pubblicazione della riforma di ieri, venisse la malaugurata idea di voler celebrare utilizzando il messale pre conciliarie, allora dovrebbe avere l'autorizzazione direttamente dalla Santa Sede. Un esempio poco chiaro di quella valorizzazione delle periferie tanto care al Papa, che in questo caso, invece, pare proprio valorizzare l'autorità del centro. Al vescovo diocesano viene chiesto anche di indagare sui cosiddetti gruppi stabili che in giro per l'orbe cattolico celebrano sulla base del Summorum pontificum per verificare che «non escludano la validità e la legittimità della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del Magistero dei Sommi Pontefici». Peraltro i gruppi esistenti, una volta usciti indenni dall'indagine del vescovo, non potranno celebrare nelle parrocchie, ma solo in altri imprecisati luoghi a discrezione del solito vescovo. E comunque, al contrario di quello che diceva Benedetto XVI, d'ora in avanti il vescovo «avrà cura di non autorizzare la costituzione di nuovi gruppi». E così non si dica che il liberalismo ha fatto breccia nella Chiesa, perché di certo non lo ha fatto nel campo liturgico. Se il green pass per il Covid a qualcuno sembra un obbligo alla vaccinazione malcelato, il Motu proprio di ieri ha il pregio di essere chiaro: questa messa antica è meglio che non si faccia. Al massimo si tollera. Semmai non si comprende perché una tale chiarezza, che qualcuno nelle sacre stanze definisce «durezza», non sia mai stata riservata agli abusi liturgici nell'uso del messale post conciliare, abusi che vengono sì stigmatizzati anche nel Motu proprio di ieri, ma che mai sono stati sanzionati in questo modo. Esistono i preti che cantano i Ricchi e poveri durante la messa, il canto dell'Alleluia per apprendisti elettricisti, le messe con processioni offertoriali che sembrano la fiera di paese, le preghiere dei fedeli che non si capisce a chi si rivolgono, le musiche rock, pop, beat, folk, tutto questo e molto altro evidentemente non abbisogna di Motu proprio e indagini del pastore diocesano.Nella lettera ai vescovi del mondo in cui Francesco spiega il suo intervento si comprende che tale diktat si è reso necessario in quanto, dice, «l'intento pastorale dei miei predecessori [Giovanni Paolo II a partire dall'indulto del 1984 e appunto Benedetto XVI con il Summorum pontificum]… è stato spesso gravemente disatteso». Il Papa parla di uso «strumentale» e «distorto» del messale pre conciliare. «Mi rattrista», scrive Francesco, «un uso strumentale del Missale romanum del 1962, sempre di più caratterizzato da un rifiuto crescente non solo della riforma liturgica, ma del Concilio Vaticano II, con l'affermazione infondata e insostenibile che abbia tradito la Tradizione e la “vera Chiesa"». In tutto questo si realizza anche un paradosso, perché in queste ore si può dire che hanno di che festeggiare i sacerdoti membri della Fraternità San Pio X, il gruppo fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre nel 1970 soprattutto a difesa della tradizione liturgica, ma anche in aperta polemica e rottura con il Concilio Vaticano II. Ebbene, proprio la Fraternità San Pio X aveva sempre guardato in cagnesco il Summorum pontificum di Benedetto XVI, ritenuto, dal loro punto di vista, un tentativo di scippo della tradizione da parte di Roma per una sua «normalizzazione». Di certo si crea ora una forte spaccatura all'interno della Chiesa, un altro fronte che si apre oltre a quelli già caldissimi in Germania, con il «cammino sinodale» voluto dal cardinale Rehinard Marx e lanciato verso il progresso più liberal, e quello statunitense, dove i vescovi disputano sull'accesso all'eucaristia anche per i politici sedicenti cattolici (tra cui nientedimeno che il presidente Joe Biden) che si fanno promotori di politiche pro choice in campo di vita, famiglia e educazione. 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Don Emanuele Tempesta, 29 anni, vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Geltrude e Santi Salvatore e Margherita di Busto Garolfo, Comune di 14.000 abitanti a nordovest del capoluogo, è stato infatti arrestato su ordine del gip di Busto Arsizio, Luisa Bovitutti: il sacerdote, che ora si trova ai domiciliari, è accusato di abusi sessuali su minori nel periodo che va da febbraio 2020 a maggio 2021. Sette le vittime, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, secondo le indagini coordinate dal pm Flavia Salvatore. Quando gli agenti della Mobile si sono presentati a casa del prete per notificargli l'ordinanza di custodia cautelare, lui è rimasto in silenzio. L'inchiesta è partita dalle denunce di alcune mamme che avevano notato segni di disagio nei figli, poi ascoltati durante le audizioni protette. Per oggi è fissato l'interrogatorio di garanzia per il sacerdote davanti alla gip. Gli abusi sarebbero avvenuti nella casa del prete, nato a Rho, cresciuto a Cornaredo e trasferitosi a Büst Picul - come si identifica in dialetto Busto Garolfo - dopo l'ordinazione sacerdotale avvenuta nel giugno 2019. La diocesi di Milano in una nota «prende atto con stupore e dolore di questa notizia e si impegna sin da subito ad approfondire i fatti», assicurando la più completa disponibilità alla collaborazione con l'autorità giudiziaria per accertare la verità, precisando che non è mai giunta né alla Curia, né al vicario di zona e né al parroco di Busto Garolfo, don Ambrogio Colombo, alcuna segnalazione relativa a quanto oggetto dell'indagine. L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che ai tempi della vicenda di don Galli era vicario episcopale e venne assai criticato per aver semplicemente spostato da Rozzano a Legnano, ma sempre a contatto con gli adolescenti, il sacerdote oggetto di indagine poi condannato, anche in questo caso non si è sbilanciato, esprimendo «la propria vicinanza alle comunità parrocchiali di Busto Garolfo e in particolare a tutti i soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda». Tutti. «In questo momento volgo l'attenzione alle famiglie e ai bambini e ragazzi che lo frequentavano», dice invece il sindaco del paese, Susanna Biondi. «Non ho mai saputo nulla, non mi sono mai arrivate neppure voci. Sono senza parole».
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Dall’anno scorso, per questa ragione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria sull’operato di Dolomiti Superski e sulle sue presunte violazioni delle norme di libera concorrenza. Federconsorzi Dolomiti Superski e i 12 consorzi che ne fanno parte (tra le province di Bolzano, Trento e Belluno) hanno risposto negoziando una serie di proposte. La più discussa riguarderebbe un rimborso skipass per le stagioni 2022/23, 2023/24, 2024/25. Verrebbero messi sul piatto 30 milioni di euro, cifra che potrebbe corrispondere proprio a quella della sanzione massima che l’Agcm potrebbe infliggere all’azienda in caso di violazioni accertate, pari al 10% del suo fatturato. L’erogazione di 30 milioni sarebbe prevista in due forme: come «rimborso diretto monetario», pari al 20% del prezzo di uno skipass plurigiornaliero acquistato nelle ultime tre stagioni concluse, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e a tal fine sarebbe garantito un tetto di 12 milioni. Oppure come sconto sull’acquisto di uno skipass futuro (pari al 30% del precedente esborso, con 18 milioni disponibili). Tuttavia Assoutenti non pare soddisfatta. «La soluzione non convince», afferma il presidente Gabriele Melluso, «i rimborsi saranno di entità diversa a seconda della scelta del consumatore di ottenere un indennizzo in denaro o un buono sconto su acquisti futuri, circostanza che crea discriminazioni e induce gli utenti ad acquistare nuovi skipass se vogliono ottenere il più alto vantaggio possibile. Inoltre i rimborsi arriveranno solo a chi si attiverà prima, e una volta terminato il fondo messo a disposizione, chi presenterà la richiesta, pur avendo diritto a ottenere un indennizzo, rimarrà a mani vuote». Non comparirebbe inoltre tra gli impegni la volontà di abbassare per tutti gli sciatori le tariffe skipass. In effetti l’erogazione dei risarcimenti sarà garantita dal meccanismo «first come, first served», cioè chi prima arriva, meglio alloggia. Ma non è l’unico argomento di discussione. Tra le proposte riparatrici avanzate da Dolomiti Superski, quella di «garantire piena libertà decisionale» ai consorzi «in merito a prezzi e sconti degli skipass, eliminando ogni asserita forma di coordinamento delle politiche commerciali», rendendo ciascuno libero di «determinare autonomamente la propria strategia». La proposta sarebbe quella di eliminare «tutte le indicazioni dirette o indirette di prezzo», dunque «le tre fasce di prezzi/sconti nelle quali fino a oggi venivano collocati i consorzi e le stesse soglie di sconto minimo e massimo». Dopodiché sarebbe stata prospettata l’eliminazione «di qualsivoglia forma di coordinamento» delle promozioni, eccezion fatta per la facoltà del Superski di richiedere ai consorzi di aderire al «Dolomiti Superpremière» e ai «Dolomiti Springdays». C’è tempo fino al 27 maggio per accogliere i rilievi del caso, fino alla decisione finale dell’Autorità.
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Luca Di Donna e Francesco Alcaro
Dopo Giovanni Buini e Dario Bianchi, ieri è stato il turno di Francesco Alcaro, imprenditore informatico fondatore della società Jarvit Srl, convocato dalla commissione Covid dopo che, lo scorso 15 aprile, Giacomo Amadori sulla Verità aveva pubblicato il contratto che legava l’imprenditore a Di Donna (che lavorava nello studio del professor Guido Alpa, come l’ex premier grillino). Alcaro, che nel 2020 stava lavorando su un progetto da 3 milioni di euro, ha riferito di essere stato approcciato da Di Donna ed Esposito i quali, in cambio della loro intermediazione, hanno richiesto una percentuale del 5% sul valore del progetto. Il manager ha sottoscritto il contratto raccontando che, quando ha ricevuto la mail dell’ex collega di Conte con la proposta, è andato a controllare sul sito dello studio Alpa chi fossero i componenti: «Ho fatto delle ricerche e ho ritenuto in quel caso che lo studio Alpa avesse una competenza molto importante perché c’erano figure che erano molto esposte e con esperienza». Quali? «Giuseppe Conte, ad esempio», è stata la replica di Alcaro.
L’imprenditore, una volta resosi conto che il lavoro sarebbe rimasto interamente in capo alla sua società («Il peso della realizzazione del progetto era al 90% sulla mia società e al 10% su di loro»), ha poi deciso di risolvere il contratto. La vicenda sarebbe finita qui, secondo Alfonso Colucci, capogruppo M5s in commissione Covid, che in una nota ha dichiarato che l’audizione di Alcaro è stata «un flop […] nel vano tentativo di far pronunciare ad Alcaro un addebito a carico di Conte o quantomeno dello stesso Di Donna».
Molte cose, però, non tornano. La prima è che Di Donna ed Esposito hanno mandato all’imprenditore le loro email, inerenti la realizzazione del piano da 3 milioni, proprio dal dominio internet dello studio Alpa dove, fino all’anno prima, Conte ha svolto la sua attività professionale: «Quello che ha determinato la mia scelta è stato proprio lo studio Alpa. Se la mail fosse arrivata da un altro indirizzo probabilmente ci avrei pensato molto di più», ha rivelato il manager. La seconda è che non è stato l’imprenditore a contattare Di Donna ed Esposito ma viceversa: nella testimonianza, Alcaro ha dichiarato di non ricordare se la prima telefonata operativa la avesse fatta lui o i due avvocati, ma ha confermato al presidente della commissione Covid Marco Lisei (Fdi) che sono stati proprio i due legali a proporre alla Jarvit i servizi e non lui ad averli cercati. Incalzato da Alice Buonguerrieri (Fdi), che gli chiedeva per quale motivo avesse accettato condizioni contrattuali capestro, la risposta di Alcaro è stata chiara: il fondatore della Jarvit ha confermato che Di Donna si era reso «certo della possibile riuscita del progetto». Ed è quantomeno curiosa questa certezza a fronte di una prestazione dei due avvocati che, a detta dell’imprenditore, non è stata soddisfacente.
«Quale attività avrebbe, dunque, dovuto fare il collega di Conte a fronte della richiesta di centinaia di migliaia di euro di parcella?», ha commentato Buonguerrieri. «Siamo ancora una volta di fronte a un’anomala ed enorme richiesta di denaro coperta dal solito contratto di consulenza farlocco, come già emerso nei casi di Giovanni Buini e Dario Bianchi. Fratelli d’Italia andrà fino in fondo a questa vicenda per capire come e perché un collega dell’allora premier Giuseppe Conte potesse avere tale accesso ai gangli decisionali del potere», ha concluso Buonguerrieri.
«L’audizione di oggi in commissione Covid ha visto per la terza volta un testimone affermare che in piena pandemia l’avvocato Luca Di Donna, collega di studio dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, era intento a procacciare affari richiedendo percentuali a proprio favore. Questa nuova testimonianza rende ineludibili ulteriori indagini per appurare quanto Giuseppe Conte sapesse dell’operato di un suo collega di studio», hanno aggiunto Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia.
Resta da capire, in effetti, per quale motivo Conte non abbia ancora preso iniziative nei confronti dell’ex collega di studio. Certo è che la provocazione dell’ex premier lanciata in Aula contro i deputati di Fdi affinché facciano a meno dell’immunità per poi «vedersela in tribunale» lascia il tempo che trova: l’immunità parlamentare è funzionale all’incarico e i deputati non possono, sic et simpliciter, rinunciarvi. Dovrebbe essere semmai la giunta per le autorizzazioni a procedere a valutare, caso per caso, se revocarla, ma è difficile che lo faccia in assenza di denunce.
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Ansa
Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza legale a spese dello Stato per esperire tutti i possibili mezzi di impugnazione consentiti dal nostro ordinamento avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti sulla base della vigente normativa in materia di immigrazione.
Si tratta, però, appunto, soltanto di un timido segnale che, di fatto, sembra destinato a lasciare le cose come stanno. Tanto per cominciare, infatti, resta intatta la possibilità, per lo straniero extracomunitario, di ottenere l’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una semplice e incontrollabile autocertificazione circa l’inesistenza o l’insufficienza di redditi prodotti all’estero, quando - come in realtà avviene, per le più varie ragioni, nella grande maggioranza dei casi - si ritenga che egli si sia trovato nell’impossibilità di ottenere una certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, come richiesto dall’articolo 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 157 del 2021, dichiarativa della parziale incostituzionalità di detta ultima norma, appunto nella parte in cui non prevedeva che, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, alla sua mancanza potesse supplirsi con un’autocertificazione dell’interessato. Secondariamente, resta pure intatta la previsione, contenuta nell’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo numero 286/1998, in base alla quale lo straniero extracomunitario è in ogni caso ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’espulsione, il suo trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Così come, infine, resta intatta la previsione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 25 del 2008, per la quale, ai fini delle impugnazioni delle decisioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale, lo straniero - per via del richiamo all’articolo 94 del Testo unico sulle spese di giustizia che, a sua volta, richiama il già citato articolo 79, comma 2, del medesimo Testo unico - è ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla sola condizione, per quanto riguarda il requisito reddituale, costituita dalla produzione della stessa autocertificazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale di cui si è detto in precedenza.
Vi è, peraltro, da osservare, a quest’ultimo proposito, che nella medesima sentenza si afferma che dovrebbe essere onere dell’interessato provare «di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza» per ottenere, senza poi esservi riuscito, la certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, solo a tale condizione potendosi ammettere che essa sia sostituita dall’autocertificazione dello stesso interessato. Ma la verifica di tale condizione, nella pratica quotidiana, viene spesso e volentieri omessa, prendendosi per buono, purché non palesemente inverosimile, solo quanto affermato dall’interessato a sostegno dell’asserita «impossibilità» di ottenere la certificazione in questione. Da qui una prima conclusione, e cioè quella che sarebbe opportuno prevedere come obbligatorio, con apposita norma, che, quando lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base dell’autocertificazione da lui prodotta, nel relativo provvedimento si attesti l’avvenuta effettuazione della suddetta verifica e si indichino le ragioni per le quali essa abbia avuto esito positivo.
Ma una seconda e più importante conclusione è quella alla quale dovrebbe giungersi con riguardo al già accennato fenomeno costituito dalle impugnazioni che, grazie alla indiscriminata disponibilità dell’assistenza legale gratuita, vengono sistematicamente proposte dagl’interessati avverso ogni sorta di provvedimenti ad essi sfavorevoli in materia di immigrazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di ragionevoli prospettive di un loro accoglimento. Per eliminare o, almeno, ridurre significativamente tale fenomeno, sarebbe necessario prevedere che l’assistenza legale gratuita possa essere negata ogni qual volta l’impugnazione che si intenda proporre avverso un determinato provvedimento appaia chiaramente destinata all’insuccesso. Ciò in perfetta conformità a quanto espressamente previsto tanto all’articolo 20, comma 3, dell’ancora vigente direttiva europea numero 32 del 2013 quanto all’articolo 29, comma 3, lettera b), della direttiva europea numero 1.346 del 2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, fermo restando che, come pure espressamente previsto da detta ultima norma, l’assistenza legale gratuita sarebbe sempre concessa al solo, limitato fine della proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento con il quale essa sia stata negata. E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del Decreto legislativo numero 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata; casi tra i quali rientra, ad esempio, quello che il richiedente asilo provenga da un Paese da ritenersi «sicuro».
Ai fini dell’adozione degli auspicabili interventi normativi di cui si è detto, potrebbe rivelarsi provvidenziale il «pasticcio» creatosi con l’emanazione, contestualmente alla conversione in legge del decreto legge numero 23/2026, del decreto legge «correttivo» numero 55/2026. In sede di conversione, infatti, di quest’ultimo decreto, ad esso potrebbero apportarsi, vertendosi comunque nella stessa materia, le modifiche nelle quali verrebbero a sostanziarsi i suddetti interventi (nella speranza che, naturalmente, in ossequio all’ormai avvenuta trasformazione dello Stato in senso monarchico, vi sia anche l’assenso del Sovrano che ha sede sul colle più alto).
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