
I due testi, per ora in bozza, si muovono in parallelo: uno sul piano normativo, l’altro su quello operativo. E intervengono in modo sistematico su codice penale, piazze, manifestazioni, maranza, strumenti di offesa. Con importanti proposte sulla funzionalità delle forze dell’ordine (anche attraverso nuove assunzioni) e uno scudo che introduce la non iscrizione nel registro delle notizie di reato quando il fatto appare compiuto in presenza di cause di giustificazione come la legittima difesa o l’adempimento del dovere. Viene, inoltre, estesa la tutela legale anche alla fase giudiziaria. Ma il torchio del Viminale guidato dal ministro Matteo Piantedosi viene stretto anche su criminalità diffusa e immigrazione clandestina. Il perimetro è ampio. E leggendo i documenti (un pacchetto di circa 60 norme su sicurezza e immigrazione), che hanno una spinta politica che arriva dalla Lega e che da lunedì sono sul tavolo di Palazzo Chigi (è previsto che vengano portati per l’approvazione già al prossimo cdm), sembrano lanciare un segnale esplicito. Il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, immigrazione, funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno, insieme al decreto legge sul loro potenziamento operativo, compone un intervento organico che ridefinisce il rapporto tra prevenzione, repressione e gestione dell’ordine pubblico. La linea è quella di accelerare espulsioni e rimpatri, evitando che le procedure si incaglino nei passaggi giudiziari, e di rendere strutturali strumenti finora emergenziali, come le zone rosse. L’obiettivo dichiarato è semplificare, rendere più rapida l’azione dello Stato, rafforzare la prevenzione e ridurre gli spazi di elusione. Il primo capo è dedicato alla sicurezza pubblica, il secondo all’immigrazione e alla protezione internazionale, il terzo alla funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno, nonché alle misure in favore delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo. Dentro questo schema le pietre angolari sulle quali poggia l’intervento sono: la stabilizzazione delle zone rosse nelle città, con una maggiore vigilanza nelle aree più sensibili allo spaccio e alla criminalità (si potenziano i sistemi di videosorveglianza urbana, i presidi territoriali della polizia di Stato, anche temporanei, e viene istituito un fondo da 50 milioni di euro per la sicurezza ferroviaria, mentre negli impianti sportivi vengono introdotti sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori, con riconoscimento facciale attivabile dopo la commissione di un reato); il potenziamento dei Daspo e delle misure di prevenzione; il rafforzamento del fondo sicurezza urbana a disposizione dei sindaci; il contrasto all’immigrazione illegale; la velocizzazione e una maggiore efficacia delle espulsioni e dei rimpatri. Il testo introduce la possibilità di interdizione temporanea delle acque territoriali per minaccia grave all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale. Con interdizione che può durare fino a sei mesi ed è disposta con delibera del Consiglio dei ministri e su proposta del ministro dell’Interno. I migranti a bordo di imbarcazioni interdette possono essere condotti in Paesi terzi con cui l’Italia ha accordi specifici. È prevista inoltre la possibilità di consegna allo Stato di appartenenza di persone ritenute pericolose per la sicurezza nazionale. Si rafforzano le disposizioni sull’espulsione ordinata dal giudice anche per reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico.
Si interviene sui ricongiungimenti familiari restringendo le categorie ammesse e rafforzando i controlli reddituali. Viene ridefinito il concetto di protezione complementare e introdotta la definizione di Paese terzo sicuro, con conseguente inammissibilità della domanda di protezione internazionale e non sospensione dell’esecutività in caso di ricorso. Un trucchetto al quale ricorrevano tutti gli immigrati da espellere. Si rafforzano inoltre le strutture di trattenimento dei cittadini stranieri, le procedure di rimpatrio e le modalità di accoglienza. Viene reintrodotta la procedibilità d’ufficio per il furto commesso con destrezza e per le ipotesi aggravate, modificando quanto era stato stabilito dalla riforma Cartabia.
Ci sono le misura anti maranza, ampliando il catalogo dei reati per i quali è possibile applicare l’ammonimento del questore nei confronti dei minorenni tra i 12 e i 14 anni, includendo lesioni personali, rissa, violenza privata e minaccia quando commessi con armi o strumenti atti ad offendere. Divieto assoluto di andare in giro con strumenti a lama flessibile, acuminata e tagliente superiore a cinque centimetri, a scatto o a farfalla. Per altri coltelli e strumenti con lama superiore a otto centimetri, il porto è vietato in assenza di giustificato motivo ed è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Sono previste aggravanti specifiche in caso di commissione del reato da parte di persone con volto coperto o in luoghi sensibili come stazioni ferroviarie, istituti scolastici, parchi e giardini pubblici.
Viene inoltre introdotto il divieto di vendita ai minorenni, anche online, di armi improprie e strumenti da punta e taglio, con obbligo di registro elettronico delle vendite e sanzioni fino a 12.000 euro in caso di reiterazione.






