L’Interpol ha comunicato alla Procura generale di Milano di aver ricevuto la delega e di essersi attivata per svolgere con urgenza gli accertamenti all’estero nel caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Non sono stati comunicati dei tempi (si parla della settimana prossima) per le prime risposte ai quesiti sono stati sollevati dopo quanto emerso dall’inchiesta giornalistica de Il Fatto quotidiano.
Tra le cose che le toghe milanesi hanno evidenziato c’è l’esigenza di accertare la veridicità della sentenza del 20 aprile 2024 del tribunale uruguaiano di Maldonado sul minore adottato dall’ex igienista dentale e dal compagno Giuseppe Cipriani e lo stile di vita condotto dalla Minetti all’estero. Eventuali anomalie, anche senza rilievi di natura penale, in attesa del completamento delle verifiche, potranno essere segnalati dalla Procura generale al dicastero di via Arenula. La verifica dell’autenticità della sentenza, della quale il 17 luglio del 2024 il Tribunale per i minorenni di Venezia ha dichiarato la validità in Italia, dovrà passare per ovvie ragioni per canali formali.
Ma dalla consultazione della copia già in mano alle autorità italiane, che La Verità ha visionato, emerge che il documento originale è consultabile e scaricabile dal portale internet dell’autorità giudiziaria uruguaiana attraverso il semplice utilizzo di un Qr code che si trova su tutte le pagine dell’atto. Dal confronto tra il documento consultabile online e quello agli atti dei procedimenti italiani (la cui traduzione giurata, allegata alla sentenza, è stata effettuata da una professionista del settore direttamente in Uruguay), non emerge alcuna differenza nei passaggi più importanti e delicati della decisione presa dai giudici del Paese sudamericano. Passaggi che, in alcuni dettagli, disegnano uno scenario diverso da quello ricostruito, attraverso altri documenti, dall’inchiesta del Fatto.
Come già noto, il procedimento riguarda la «decadenza della potestà genitoriale» del bambino, ma l’oggetto del procedimento contiene anche una frase che amplia l’oggetto della decisione del tribunale di Maldonado: «Separazione definitiva, adozione piena».
Nella traduzione giurata si legge anche: «La parte attrice (Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani, ndr) compare ai fini di promuovere una domanda di separazione definitiva, di decadenza della potestà genitoriale e di adozione del minore». «La separazione definitiva e le sue conseguenze legali», prosegue il documento, «sono richieste nei confronti dei genitori biologici del bambino con indirizzo sconosciuto». Secondo il tribunale, quindi, padre e la madre del bambino adottato dalla Minetti sono irreperibili. Tanto che nella sentenza non si trova traccia di alcuna opposizione da parte loro alla richiesta di adozione. Inoltre, «dagli atti risulta che i genitori hanno abbandonato il bambino al momento della sua nascita, secondo il fascicolo. Senza altri parenti responsabili e con il padre privato della libertà; con decreto […], si è deciso di collocarlo provvisoriamente presso l’Inau (Istituto per bambini e adolescenti in Uruguay)».
La collocazione del bambino in una struttura fosse provvisoria era un fatto già noto e proprio su questo si basano una parte dei dubbi scaturiti dalle ricostruzioni giornalistiche che hanno portato alla riapertura degli accertamenti da parte della Procura generale di Milano. Ma nella sentenza la frase prosegue con «in attesa di una famiglia dall’Anagrafe unico dei genitori adottivi». Un dettaglio che, a differenza di quanto risulterebbe dalla documentazione resa nota nei giorni scorsi, ricostruisce si una «collocazione provvisoria» del bambino, ma propedeutica alla successiva adozione.
Nel marzo del 2020 la coppia italiana, che ha già conosciuto il piccolo durante attività di volontariato, presenta «formalmente la domanda di adozione all’ufficio amministrativo dell’Inau; solo nell’aprile 2021 si decide di qualificarli come famiglia adottiva» del bambino. Il piccolo, si legge nella sentenza, «presentava sintomi respiratori di bronchite in considerazione di quanto sopra, i comparenti hanno ottenuto un’autorizzazione per far vivere il bambino con loro». Il 28 aprile del 2021 «l’Inau comunica (alla coppia, ndr) di essere stati qualificati e scelti come famiglia adottiva, concedendo l’affidamento provvisorio. I comparenti convivono in modo stabile da più di cinque anni in un immobile di proprietà della famiglia. Entrambi hanno un lavoro stabile che permette loro di provvedere ai bisogni del bambino. È stato integrato come parte della famiglia, con affetto, sostegno e cura, in modo che possa raggiungere la migliore qualità di vita. Tutti coloro che lo circondano lo percepiscono come quello che è “nostro figlio”, lui si riferisce ai comparenti come “mamma e papà”».
Del resto, secondo la sentenza, i rapporti tra il piccolo e i genitori naturali, sono inesistenti: «Nel fascicolo è stato accertato che» il piccolo «non ha legami con la sua famiglia di origine e quindi non ci sono legami in questo senso che la Sede dovrebbe considerare di mantenere. Fatto salvo il diritto del bambino di conoscere la sua identità e la sua origine di figlio adottivo».
È in questo contesto, che i giudici uruguaiani concludono che «vi sono chiari motivi per accogliere la domanda. Il concetto di “interesse superiore del minore” si riferisce al soddisfacimento dei diritti fondamentali del bambino. Non si può considerare né l’interesse dei genitori né quello dello Stato, l’unico interesse rilevante è l’adempimento dei diritti dell’infanzia».
La documentazione che l’Interpol sta acquisendo permetterà di accertare se la sentenza del tribunale di Maldonado rispetta o meno quanto emerso durante l’istruttoria dell’adozione. Ma alla luce di quanto messo nero su bianco dai giudici, diventa difficile attribuire qualsiasi errore su questo punto alle istituzioni italiane che a vario titolo si sono occupate della domanda di grazia presentata dalla Minetti.






