La strada per arrivare a ottenere questo tipo di beneficio è lastricata di una pazzesca quantità di cavilli e condizioni burocratiche.
Alzi la mano chi non ha sentito parlare di superbonus fiscale e di 110%. Di cosa si tratta? Di una famiglia di agevolazioni correlate a interventi edilizi che da un lato dovrebbero permettere alle imprese edili di lavorare (e quindi contribuire a una forma di rilancio di un settore economico strategico com'è l'edilizia), dall'altro contribuire all'efficienza energetica degli edifici (e quindi alla salvaguardia dell'ambiente) e alla riduzione del rischio sismico.
Uno degli aspetti più interessanti è che per questo tipo di agevolazioni è anche prevista la possibilità, a certe condizioni, di cedere il credito di imposta maturato. In sintesi, se rispetto tutte le condizioni richieste dalla legge e spendo, diciamo, 10.000 euro per uno degli interventi ammessi, mi guadagno il diritto a un credito di imposta pari a 11.000 euro (pensate: più di quello che ho speso effettivamente). E se non ho un debito verso il fisco di 11.000 euro, posso tranquillamente cedere il credito a una banca o, a seconda dei casi, ottenere uno sconto direttamente dall'impresa esecutrice.
Fantastico, vero? Dov'è la fregatura? Nel fatto che la strada per arrivare a ottenere questo tipo di beneficio è lastricata di una pazzesca quantità di cavilli e condizioni burocratiche. Il che di fatto rende difficilissimo raggiungere l'obiettivo costituito dal riconoscimento del bonus. E infatti, non solo occorre che si eseguano specifiche tipologie di lavori con caratteristiche tecniche particolari (quindi occorre stabilire se un certo tipo di intervento ne è dentro o fuori), ma anche che siano riferite a particolari tipologie di edifici, che chi lo richiede abbia a sua volta particolari requisiti soggettivi, occorre rispettare rigorose tempistiche e così via.
I pezzi di questo puzzle si ritrovano sparsi in diverse disposizioni di legge, ma anche in una quantità di circolari e direttive interpretative dell'amministrazione finanziaria. Un quadro talmente caotico che ha spinto la categoria dei dottori commercialisti e il ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli a concordare sulla necessità di un testo unico (un testo unico!) per riordinare la normativa. Non solo: l'incredibile complicazione delle norme ha creato un lucroso mercato di servizi, ha spinto banche e grandi società di consulenza (le famose «big four»: Kpmg, Ey, Pwc e Deloitte) a stipulare accordi per creare team con centinaia di professionisti per fornire assistenza a chiunque ambisca ad accedere a queste agevolazioni.
Mossa ineccepibile dalla prospettiva di questi operatori. Ma il punto è che è vergognoso che in un Paese civile le complicazioni normative arrivino a creare la necessità per il cittadino di utilizzare servizi a pagamento per accedere a servizi di cui dovrebbe poter fruire gratuitamente e senza particolari difficoltà.
Ci possono essere diversi motivi per contestare una cartella esattoriale notificata dall'Agenzia entrate riscossione: alcuni basati sul rispetto della procedura e della forma, altri che riguardano l'insufficiente contenuto della cartella come la mancanza di quali criteri sono stati utilizzati per il calcolo degli interessi, oppure ancora la carenza di motivazione. A tutte queste cause di contestazione la Corte di cassazione ne ha aggiunta un'altra che attiene al difetto di rappresentanza in giudizio da parte dell'agente della riscossione chiamato in causa. Il tribunale supremo ha infatti deciso che gli avvocati esterni, nelle cause contro Agenzia entrate riscossione, non sono validi.
Il caso sollevato dalla recente sentenza della Cassazione (la 28684 del 9 novembre scorso) in realtà non è nuovo: la sua origine è legata a una modifica delle norme sul processo tributario (apparentemente marginale, tanto che è sfuggita ai più), e immediatamente dalla normativa con la quale è stata soppressa Equitalia ed è stata istituita al suo posto l'Agenzia delle entrate riscossione: società di diritto privato la prima, ente pubblico economico la seconda.
Il risultato è stato un mix esplosivo e, tra le varie reazioni a catena che ha innescato, c'è l'introduzione di una preclusione per l'Agenzia di riscossione di avvalersi di difensori esterni. Il fatto che questa preclusione fosse di difficile lettura e «nascosta» in un viluppo di rinvii, alle normative regolamentari interne dell'Agenzia stessa e alle norme sul patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ha reso la deflagrazione ancora più devastante, perché l'ente della riscossione, non rendendosi conto dell'entità del problema, ha continuato ad avvalersi di avvocati esterni accumulando di fatto conseguenze deflagranti: delle circa 50.000 controversie ex Equitalia, 40.000 potrebbero saltare.
In concreto parliamo di una piccola modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 546/1992 (la legge sul processo tributario) che di fatto ha esteso le limitazioni alle modalità di patrocinio già esistenti per l'Agenzia delle Entrate anche all'agente della riscossione, e al decreto legge 193/2016 - varato dal governo Renzi - che sopprime Equitalia e istituisce l'Agenzia delle entrate riscossione, che di fatto ha stabilito che il nuovo ente, per il patrocinio nei contenziosi di regola deve avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di propri dipendenti, ricorrendo ad avvocati esterni solo in casi eccezionali.
Sulla fattispecie, invero, la giurisprudenza non ha seguito un orientamento unanime: ci sono diverse pronunzie, sempre di merito, che nel frattempo hanno affermato l'opposto.
La sentenza della Cassazione, però, fa definitiva chiarezza: la decisione viene approfondita e molto ben motivata. In sintesi, afferma che (a) l'ente della riscossione non può avvalersi di avvocati del libero foro, se non in casi eccezionali; (b) in questi casi eccezionali la scelta del ricorso alla difesa esterna deve essere congruamente motivata, documentata ed appositamente autorizzata; (c) che non bastano gli atti interni frattanto adottati dall'Agenzia per giustificare l'affidamento ad un difensore esterno; (d) se tutto questo manca l'avvocato è sprovvisto del cosiddetto jus postulandi, quindi, in pratica non ha il potere di rappresentare in giudizio l'ente e di conseguenza tutti gli atti difensivi, le produzioni, le istanze e quant'altro ne vengono travolto; (e) che questo tipo di grave deficit può essere rilevato in ogni stato e grado e non è sanabile, salvi rari casi.
Cosa comporta tutto questo? Che, ad esempio, tutti gli appelli e i ricorsi per Cassazione proposti dall'agente della riscossione diventano inammissibili, perché proposti da un avvocato che non aveva il potere di rappresentare in giudizio il suo cliente (cioè l'Agenzia). Ma non solo: anche i documenti presentati in giudizio dai legali dell'Agenzia per dimostrare la sussistenza del debito verso l'erario devono essere espunti dal fascicolo processuale perché non ritualmente presentati.
In pratica è come se non fosse mai stato provato che il contribuente avesse un debito verso il fisco. La cosa è rilevantissima perché nel processo tributario le agenzie fiscali (inclusa l'Agenzia della riscossione) si dice che sono «attori in senso sostanziale»: vuol dire che, anche se formalmente la causa la comincia il contribuente, è l'erario che ha l'onere di dimostrare di avere una valida pretesa tributaria nei suoi confronti. Un principio consolidato e ribadito persino dalla Corte costituzionale con una storica sentenza: la numero 109/2007.
Quello che ci ritroviamo sul tavolo oggi è di fatto il potenziale azzeramento, per motivi puramente processuali, di un buon 80% delle controversie in cui è parte l'agente della riscossione, per il solo fatto che ha scelto di farsi assistere da avvocati del libero foro. A tutto vantaggio del contribuente, ovviamente, nel bene e nel male.
- Maxi retata tra maggio e giugno per ripulire il social network da presunti profili falsi e troll. E altre sospensioni di massa sarebbero tuttora in corso. L'enormità dei numeri getta ombre non solo sulla tolleranza politica dell'azienda, ma pure sulla sua reale solidità.
- Link tax, il rischio è anche la censura. Con la tecnologia a disposizione è impossibile garantire che il controllo sui contenuti imposto dalla riforma Ue sul copyright non si trasformi in filtro alla libertà di pensiero.
Lo speciale contiene due articoli.
Twitter usa il pugno di ferro contro gli account falsi. Secondo quanto riportato dal Washington Post, tra maggio e giugno di quest'anno il social network avrebbe sospeso più di 70 milioni di profili ritenuti colpevoli di svolgere un'attività irregolare o insolita. Le sospensioni starebbero procedendo a un ritmo simile anche nel mese di luglio. Il presidente Donald Trump ha dedicato un tweet sarcastico alla vicenda, auspicando che il blocco colpisca anche il New York Times e il Washington Post, accusati di essere strumenti di propaganda e disinformazione.
La misura fa parte di una nuova strategia messa in atto dalla piattaforma guidata da Jack Dorsey, più volte accusata in passato di essere troppo morbida nei confronti di bot (software che postano contenuti in automatico) e troll (utenti in carne e ossa che intervengono con insulti o messaggi provocatori). «Sappiamo che c'è ancora molto da fare a tal proposito», hanno scritto in un post sul blog aziendale Yoel Roth, responsabile della «fiducia nel prodotto», e Del Harvey, vicepresidente con delega alla sicurezza. «Gli account non autentici, lo spam e l'automazione dannosa rischiano di rovinare l'esperienza degli iscritti di Twitter, e i nostri sforzi per identificare e prevenire i tentativi di manipolare le conversazioni sulla nostra piattaforma non cesseranno mai».
Fattore decisivo per il cambio di passo sono state le convocazioni dei big della tecnologia da parte del Congresso americano, al fine di far luce sui presunti tentativi della Russia di influenzare le elezioni presidenziali del 2016.
Nel corso di un'audizione alla commissione Intelligence del Senato svoltasi a gennaio, uno dei legali di Twitter ha affermato che «gli account ritenuti falsi o spam rappresentano meno del 5% degli utenti attivi su base mensile» e che in certi casi «l'automazione è essenziale per la diffusione di informazioni relative alla sicurezza pubblica», come nell'eventualità di calamità naturali. Le recenti sospensioni di massa mettono in dubbio la portata di questi dati, dal momento che riguardano più di un quinto dei 336 milioni di utenti attivi. Anzi, la cancellazione di una quantità così elevata di profili mette a rischio la stessa crescita del social network, già di per sé abbastanza stagnante.
Da qualche anno a questa parte Twitter è rimasto al palo, facendosi superare da piattaforme più «giovani» come Instagram (1 miliardo di utenti, nel 2014 erano 300 milioni) e dal sito di blogging Tumblr (409 milioni di iscritti contro i 207 di fine 2014).
La mannaia sui profili fake getta un'ombra anche sui già fragili conti aziendali. A differenza delle altre piattaforme, Twitter ha sempre avuto grossi problemi di profittabilità. Dalla sua partenza, infatti, il social network ha registrato i primi utili sono nel terzo trimestre 2017 (+91 milioni di dollari), confermati seppure in leggera flessione nel primi tre mesi di quest'anno (+61 milioni). Il giorno della verità è fissato per il prossimo 27 luglio, quando nel corso della presentazione dei dati del secondo trimestre 2018 si capirà se e in quale misura le nuove politiche abbiano influenzato l'andamento.
È vero che le regole di utilizzo prevedono la possibilità da parte degli amministratori di «limitare temporaneamente la possibilità di creare post o interagire con altri utenti» e sospendere in modo permanente gli account, ma c'è già chi vede dietro alle nuove misure un tentativo di censura. Come previsto dalle condizioni del servizio, gli account sospetti possono essere oggetto di azioni che ne riducano la visibilità, per esempio la rimozione dalle ricerche. La forma più estrema di questo oscuramento è lo shadow banning (letteralmente «espulsione nascosta»), una pratica controversa e la cui esistenza non è ancora definitivamente provata. Quando applicata, l'utente risulta attivo ma i contenuti pubblicati non vengono visualizzati dagli altri iscritti.
Lo scorso gennaio il sito Project veritas ha pubblicato un'inchiesta nella quale alcuni impiegati e dirigenti di Twitter confermano il ricorso a questa prassi. «Sì, è qualcosa su cui stiamo lavorando. Stiamo cercando di non far vedere queste persone schifose», ha affermato la manager strategica Olinda Hassan, registrata a sua insaputa durante un party aziendale svoltosi il 15 dicembre 2017. Conrado Miranda, ex ingegnere, ha invece rivelato che questo strumento è stato utilizzato per oscurare la propaganda a favore di Trump. Sono davvero molto lontani i giorni nei quali Tony Wang, ex vicepresidente, definiva Twitter «la corrente della libertà di pensiero del partito del libero pensiero».
Antonio Grizzuti
Link tax, il rischio è anche la censura
Dopo l'intervento di Luigi Di Maio all'Internet day, tutti (stampa compresa) sono cascati dal pero: l'Unione europea si apprestava ad approvare una direttiva che per aggiornare le norme europee sul diritto di autore avrebbe potuto danneggiare la libertà di espressione in Internet, e nessuno ne sapeva niente.
Ma di che si tratta esattamente? È stata ribattezzata «link tax», ma non è una tassa in senso stretto: non è un tributo imposto dal sistema fiscale di uno Stato, anche se, di fatto, si comporta come tale, introducendo una forma di prelievo radicato direttamente nella legge.
Il testo in questione è una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europei «sul diritto d'autore nel mercato unico digitale», e gli articoli all'origine dell'allarme sono l'11 e il 13 .
Per effetto dell'articolo 11, l'editore di una testata giornalistica potrebbe pretendere un corrispettivo alle varie piattaforme (Google, Facebook, eccetera) nel caso in cui un utente pubblichi un link a contenuti accessibili a pagamento sul sito della testata interessata. In pratica, chiunque pubblichi insieme al link anche solo uno «snippet» (cioè un breve estratto) del contenuto segnalato, dovrebbe ottenere una preventiva autorizzazione dall'editore dello stesso, il quale avrebbe diritto di chiedere un compenso.
L'articolo 13, invece, avrebbe introdotto una responsabilità delle piattaforme e un obbligo di controllo preventivo in ordine al caricamento da parte dei singoli utenti di contenuti coperti da diritti d'autore. Se cioè attualmente la pubblicazione indebita di contenuti protetti da diritto d'autore può dare luogo alla rimozione a posteriori, su richiesta dell'interessato, l'obiettivo della riforma è far sì che le piattaforme, attraverso filtri automatici basati su appositi algoritmi, blocchino la pubblicazione all'origine in caso di violazione dei copyright. Un'operazione tecnicamente complessa, da affidare a una tecnologia non ancora sviluppata a sufficienza: oltre al costo maledettamente alto di tali algoritmi, c'è infatti il pericolo concreto che essi finiscano per bloccare anche i contenuti legittimi.
Almeno un paio di precedenti (in Spagna e in Germania) avevano già dimostrato i limiti e le possibili ricadute negative di un sistema caratterizzato da modalità di funzionamento non distanti da quelle oggetto della proposta europea. Nel 2014 in Spagna fu approvata una legge sul copyright basata sugli stessi meccanismi. Al che, Google escluse gli editori spagnoli dal proprio servizio di News, con rilevante calo del traffico per gli interessati. Nel 2015, dunque, il governo di Madrid ha dovuto fare retromarcia. Anche in Germania è stata approvata una norma analoga, ma gli editori tedeschi hanno scelto volontariamente di rinunziare alla sua applicazione per evitare le stesse conseguenze subite dai colleghi iberici.
Fino ad oggi, in materia di pubblicazione dei contenuti sulle piattaforme Web ha trovato applicazione un principio vigente in materia di ecommerce e noto come «safe harbour» (porto sicuro): in virtù di tale principio la responsabilità nella pubblicazione dei contenuti grava su chi materialmente li carica, non sulla piattaforma ospitante.
C'è poi un altro problema accennato sopra: come si può avere la certezza che filtri e algoritmi di controllo, una volta introdotti, si limitino a censire i contenuti esclusivamente in base a questioni di copyright?
Per un utente potrebbe risultare praticamente impossibile verificare che l'eventuale cancellazione di un post non sia avvenuta a causa delle convinzioni espresse, di tipo politico o religioso per esempio. Che conseguenze potrebbe avere tutto questo sul pluralismo dell'informazione?
Si tratta, ancora una volta, di trovare un equilibrio tra due interessi contrapposti, entrambi legittimi: da un lato l'equa remunerazione delle idee originali dei creatori di contenuti; dall'altro la libertà di espressione del pensiero che nel Web ha trovato uno strumento fondamentale.
Si potrebbe replicare che in Internet si leggono un sacco di bufale e di sciocchezze, perciò ben venga un filtro. Peccato che l'introduzione dei sistemi prefigurati dalla proposta di direttiva andrebbe in direzione diametralmente opposta: limitando la circolazione di contenuti a pagamento (provenienti da testate giornalistiche autorevoli, ad esempio), finirebbero per girare liberamente in Rete solo i contenuti gratuiti, provenienti da fonti discutibili, come le cosiddette fabbriche di fake news.
La proposta di riforma è stata bocciata il 5 luglio dal Parlamento europeo. Verrà riesaminata a settembre, in sessione plenaria, con gli emendamenti che nel frattempo verranno elaborati dalla commissione giuridica. Vedremo se si riuscirà a individuare un ragionevole punto di equilibrio.
Luciano Quarta




