SpaceX, partenza a razzo a Wall Street. Musk fa la storia: è il primo triliardario
2026-06-13
Educazione finanziaria
Si fa un gran parlare di riduzione delle accise o riduzione o aumento, a seconda della stagione, delle temperature nelle case e nei luoghi pubblici come unica soluzione per gestire l’aumento dei prezzi dell’energia, diventati oggi insostenibili per famiglie e imprese. Parlando con esperti di tecnologia pare non sia l’unica via.
Esistono infatti soluzioni innovative, basate su algoritmi di machine learning e artificial intelligence e piattaforme IOT, Internet of Things e su dispositivi plug-and-play, dispositivi che vanno inseriti nella presa elettrica, che consentono di ridurre gli sprechi e di conseguenza i costi dell’energia elettrica. Il meccanismo è semplice, la tecnologia elabora i dati, quelli del consumo energetico, sia variabili ambientali ed indici microclimatici, il tutto mantenendo alta la qualità degli ambienti interni e controllabile dal proprio smartphone.
Ne abbiamo parlato con Daniele Lembo, ad di Softlab S.p.A., società quotata alla borsa di Milano e attiva nel Business Consulting e nella Digital Transformation che ha recentemente lanciato sul mercato Sep - Smart Energy Platform, un’innovativa piattaforma per la gestione dei consumi energetici, applicabile agli impianti fotovoltaici, che ha sottolineato quanto ad oggi la trasmissione dati dai contatori elettrici sia ormai arrivata a un livello di maturità elevato: «Attraverso un protocollo dedicato, nominato chain2, è possibile leggere direttamente dal contatore i dati di consumo ogni quarto d’ora in termini di energia attiva, reattiva, di produzione da un impianto fotovoltaico, e di potenza impiegata, ottenendo così una base dati in tempo reale che, grazie a opportune elaborazioni con algoritmi specifici, permette di suggerire agli utenti importanti miglioramenti».
Vediamoli. Il primo livello di complessità, cioè quello più semplice da mettere in atto, comprende azioni di tipo comportamentale, grazie alla messa in evidenza di comportamenti errati nel profilo energetico dell’utente e, quindi, consente di promuovere azioni migliorative che possono portare a efficienze in bolletta anche importanti (fino al 14%).
Il secondo livello comprende azioni di tipo gestionale e manutentivo; in questo caso, i dati forniscono elementi valutativi per una migliore gestione del contratto energetico (e.g. potenze impegnate, scelta delle tariffe migliori monoraria o bioraria, etc..) o per l’intervento proattivo nella manutenzione degli impianti o delle utenze. Il terzo livello, caratterizzato da una complessità maggiore, ma anche da maggiori vantaggi a lungo termine, è di tipo infrastrutturale e richiede investimenti specifici per il cambio della configurazione tecnologica di un sito.
In questo caso la piattaforma può suggerire la direzione degli investimenti e monitora nel tempo gli effetti degli interventi.
«Un caso d’uso molto interessante da noi applicato – continua Daniele Lembo - è quello che riguarda il Risorgimento Resort Luxury hotel di Lecce che ha dimostrato una particolare sensibilità alla sostenibilità e all’ambiente. Il progetto ha rappresentato un elemento differenziante per l’offerta dell’hotel sia dal punto di vista della sostenibilità e della Csr, sia in chiave di promozione e immagine.
Comunicare ai clienti, in un momento storico come quello degli ultimi due anni, in cui l’attenzione alla sicurezza degli ambienti e alla salvaguardia della salute in locali chiusi frequentati da molte persone (pensiamo alle discoteche, ai mezzi di trasporto, agli uffici, etc..) è stata massima, ha significato molto e ha rappresentato un elemento di qualità ulteriore».
La società di Elon Musk debutta tra l’entusiasmo degli investitori. Il titolo schizza. Dal mercato i fondi per una colonia su Marte.
Alla fine è successo. Elon Musk non si è limitato a conquistare le auto elettriche, i social network, l’Intelligenza artificiale e i lanci spaziali. Ha conquistato anche la storia della finanza.
Ieri SpaceX ha debuttato contemporaneamente al Nasdaq e al nuovo listino del Texas, una prima assoluta per i mercati americani. Lo ha fatto con numeri che fino a pochi anni fa sarebbero sembrati fantascienza. L’offerta ha attribuito alla società spaziale una valutazione iniziale di 1.780 miliardi di dollari, la più alta mai registrata per una quotazione. Vuol dire che la società di Musk vale quanto il Pil annuale dell’Italia. Gli investitori istituzionali e i piccoli risparmiatori si sono letteralmente gettati sull’operazione acquistando 555,6 milioni di azioni collocate a 135 dollari ciascuna. Ma il mercato ha immediatamente deciso che quel prezzo era troppo basso. Nelle prime contrattazioni il titolo è schizzato fino a 175 dollari. E non importa se al momento il gruppo aerospaziale è solo una costosissima promessa: ha un fatturato di 18,7 miliardi e ne perde 4,9. Ma Wall Street voleva SpaceX a qualunque costo.
Il principale beneficiario dell’entusiasmo è stato naturalmente Elon Musk. Già uomo più ricco del pianeta prima della quotazione, con un patrimonio stimato da Forbes in 981 miliardi di dollari, il fondatore della società è diventato il primo individuo della storia a superare la soglia psicologica dei 1.000 miliardi. Vuol dire che da solo vale metà del Pil dell’Italia. Un traguardo che fino a ieri apparteneva alla categoria delle fantasie futuristiche. La raccolta complessiva dell’offerta ha sfiorato i 75 miliardi di dollari, altro record assoluto. Ma sarebbe un errore leggere questa operazione soltanto come una gigantesca operazione di Borsa.
Per Musk il mercato azionario rappresenta soprattutto un gigantesco serbatoio di capitale per alimentare la sua vera ossessione: Marte. Perché, come emerge dai documenti societari, una parte della futura remunerazione del fondatore è legata a un obiettivo che nessun consiglio di amministrazione aveva mai osato scrivere. Non fatturato. Non utili. Non dividendi. Una colonia permanente di almeno un milione di persone su Marte. In pratica, mentre i manager tradizionali sono premiati se aumentano i margini operativi, Musk potrà incassare se riuscirà a trasformare Marte in un nuovo continente abitato. È la differenza che passa tra gestire una società e tentare di riscrivere il sistema solare. Durante una conversazione trasmessa sulla piattaforma X con Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan, Musk ha raccontato che da circa dieci anni amici, consulenti e banchieri gli ripetevano sempre la stessa frase: «Quota SpaceX». Per anni ha resistito. Ora invece ha cambiato idea. Il motivo è semplice. O meglio: semplice secondo gli standard di Musk. SpaceX intende mettere in orbita 100.000 satelliti Starlink di nuova generazione. Non qualche centinaio. Non qualche migliaio. Centomila. A questo si aggiunge un progetto ancora più ambizioso: la costruzione di grandi data center di Intelligenza artificiale direttamente nello spazio.
Secondo Musk, questa potrebbe diventare una gigantesca fonte di ricavi. Secondo i suoi banchieri, potrebbe soprattutto richiedere una quantità di capitale mai vista prima.
Ecco perché la Borsa è diventata improvvisamente necessaria. Anche dopo la quotazione, grazie a una speciale categoria di azioni con diritti di voto rafforzati, il fondatore manterrà il controllo assoluto delle decisioni strategiche, finanziarie e manageriali. Ma il dettaglio più sorprendente è un altro.
Nei documenti si scopre infatti che l’unica persona che può licenziare Elon Musk dal ruolo di amministratore delegato è... Elon Musk. Per la sua dimensione colossale, SpaceX potrebbe entrare nel Nasdaq 100 (l’élite della Silicon Valley) dopo appena 15 giorni di contrattazione. Sarebbe un passaggio fondamentale perché costringerebbe una miriade di fondi indicizzati ad acquistare automaticamente il titolo.
L’ingresso nello S&P 500 (il listino di eccellenza di Wall Street) richiederà invece tempi più lunghi. Ma dopo aver conquistato lo spazio, superato il trilione personale e realizzato la più grande quotazione della storia, attendere un po’ potrebbe sembrare il problema meno complicato.
Soprattutto per un uomo che non misura il successo in trimestri o in esercizi fiscali. Lo misura in pianeti.
Come segnalato sulla Verità dell’11 giugno, la Corte di Cassazione, a sezioni unite civili, ha stabilito il principio secondo cui lo straniero extracomunitario può chiedere allo Stato il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito per il suo trattenimento in un Cpr (Centro per il rimpatrio) disposto o mantenuto in forza di un provvedimento giudiziale affetto da nullità e, pertanto, da considerarsi invalido, anche nel caso in cui avverso tale provvedimento non sia stato a suo tempo esperito il mezzo d’impugnazione previsto dalla legge.
Nel caso di specie si trattava di un provvedimento di proroga disposto senza la fissazione della prescritta udienza camerale e, quindi, senza che all’interessato fosse stata data possibilità di intervenire nel procedimento. Sulla base di tale principio la Corte ha respinto il ricorso che la presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente ad altri organi, aveva proposto avverso la sentenza d’appello che, in conferma di quella di primo grado, aveva accolto la richiesta di risarcimento avanzata dall’interessato.
A tale decisione la Corte è pervenuta sull’assunto, nell’essenziale, che i provvedimenti in materia di trattenimento degli stranieri nei Cpr non sono fini a sé stessi ma sono funzionali al risultato finale che dev’essere quello dell’esecuzione dell’espulsione dal territorio dello Stato. Pertanto, non assumendo mai essi carattere di definitività, ma potendo essere revocati o modificati anche d’ufficio, in ogni momento la loro mancata impugnazione non impedirebbe di farne riconoscere l’eventuale illegittimità da parte del giudice investito dell’azione risarcitoria, con conseguente accoglimento di quest’ultima. Risulta di fondamentale rilievo, tra gli elementi addotti dalla Corte a sostegno del proprio assunto, quello costituito dal fatto che esso troverebbe conferma nella vigente disciplina in materia di riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione sofferta nel corso di un procedimento penale; istituto che viene definito «per certi versi affine al rimedio risarcitorio per illegittima privazione della libertà personale». Ciò in quanto - si afferma - per il riconoscimento del diritto alla suddetta riparazione pecuniaria, non è richiesto, dall’art. 314, comma 1, del Codice di procedura penale, che l’interessato abbia a suo tempo proposto impugnazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo della misura cautelare detentiva.
Occorre subito dire che la validità di tale ragionamento presuppone anzitutto che, così come è richiesto, per l’esperibilità della procedura di riparazione per ingiusta detenzione il procedimento penale sia giunto a conclusione, quale che essa sia (assoluzione nel merito, proscioglimento per ragioni non di merito, condanna, archiviazione, sentenza di non luogo a procedere); allo stesso modo deve ritenersi richiesto, ai fini dell’esperibilità dell’azione risarcitoria per indebito trattenimento in un Cpr in vista dell’espulsione, che il procedimento di espulsione amministrativa dello straniero si sia concluso. Il che avviene con l’emissione del relativo decreto prefettizio, una volta che questo abbia assunto carattere di definitività per mancata o non accolta impugnazione (indipendentemente dalla circostanza che poi abbia o meno avuto effettiva esecuzione), ovvero abbia perduto definitivamente efficacia per annullamento, revoca o qualsiasi altra ragione. In mancanza di tale condizione appare evidente che il richiamo operato dalla Corte alla procedura di riparazione per ingiusta detenzione sarebbe del tutto privo di fondamento.
Volendo però dare per acquisito che la condizione dell’avvenuta conclusione del procedimento di espulsione amministrativa sia comunque sussistente, va osservato che la seconda delle ipotesi dianzi formulate appare estremamente improbabile, per la semplice ragione che, se fosse quella effettivamente realizzatasi, la richiesta di risarcimento del danno avrebbe potuto essere avanzata con riferimento all’intera durata della privazione della libertà subita a titolo di trattenimento, in vista dell’espulsione, nel Cpr e non, invece, come pacificamente risulta essere avvenuto, con riferimento alla sola frazione temporale dovuta al provvedimento di proroga di cui si lamenta la illegittimità
Dovendosi, quindi, presumere che quella effettivamente realizzatasi sia la prima delle suddette ipotesi, il richiamo operato dalla Corte al comma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen. appare del tutto incongruo, trovando la detta norma applicazione solo, nel caso che il procedimento penale si sia concluso con pronuncia assolutoria nel merito. Quello al quale la Corte avrebbe dovuto fare richiamo (ma lo ha, invece, del tutto ignorato) era, per analogia di situazione, il comma 2 del citato art. 314, secondo il quale, quando il procedimento penale si sia concluso con pronuncia di condanna o di proscioglimento non nel merito, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può essere riconosciuto solo a condizione che «con decisione irrevocabile, risulti accertato che è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280». E la «decisione irrevocabile» altra non può essere se non quella che sia stata, a suo tempo, adottata all’esito dell’impugnazione contro il provvedimento di applicazione o di mantenimento della misura.
Ne consegue che, ove tale impugnazione non sia stata proposta o, se proposta, non sia stata per una qualsiasi ragione accolta, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione risulta improponibile. Una volta datosi, quindi, per acquisito che il procedimento di espulsione amministrativa si sia concluso con il decreto di espulsione non più soggetto a impugnazione, da equipararsi alla definitività della condanna nel procedimento penale, ne deriva che, proprio alla luce di quanto affermato dalla Corte circa l’assimilabilità della richiesta di risarcimento per indebito trattenimento nel Cpr alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, la mancata impugnazione, a suo tempo, del provvedimento di proroga del trattenimento adottato in violazione del principio del contraddittorio avrebbe dovuto far sì che la richiesta di risarcimento venisse dichiarata improponibile. Ciò avrebbe dovuto comportare l’accoglimento del ricorso proposto dalla presidenza del Consiglio e dalle altre amministrazioni interessate. Il fatto che così non sia stato appare indice del permanere di una certa tendenza della magistratura, compresa quella di legittimità, a fare ogni sforzo, in materia di immigrazione, ogni qual volta se ne veda anche la più remota delle possibilità, per adottare decisioni favorevoli ai «migranti», percorrendo, a tal fine i più impervi e tortuosi sentieri interpretativi, anche con il rischio di inciampare, talvolta, in qualche sasso.
La capogruppo di di Fratelli d'Italia in Commissione Covid Alice Buonguerrieri contro Giuseppe Conte: «Emergono fatti gravissimi su presunte provvigioni milionarie per le commesse della struttura di Domenico Arcuri e l'ex premier usa il ruolo di commissario come scudo per non farsi udire. Chi non ha nulla da nascondere si dimetta dalla commissione e venga a riferire la verità agli italiani».
