È in questa udienza preliminare che la nuova sentenza d’appello su Bouzidi potrà avere un peso rilevante. La pena per resistenza a pubblico ufficiale è stata ridotta da due anni e otto mesi a un anno e sei mesi, grazie alle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Il nucleo della decisione, però, resta intatto. Bouzidi avrebbe dovuto fermarsi, la fuga mise in pericolo l’amico, i passanti e i militari, mentre dai filmati non emerge alcuno speronamento volontario dei carabinieri.
Non assolve formalmente Antonio Lenoci, ma rafforza in modo significativo la sua linea difensiva in vista dell’udienza preliminare. In sostanza la pena di Bouzidi si riduce, mentre cresce il possibile peso della pronuncia nel procedimento principale.
Già il giudice di primo grado aveva definito l’inseguimento un «adempimento di un dovere istituzionale», dunque un intervento legittimo e non arbitrario. La fuga per circa otto chilometri, tra strade percorse contromano, semafori rossi e velocità elevatissime, aveva messo concretamente in pericolo l’incolumità pubblica. Le frasi più ruvide dei militari erano state ricondotte alla concitazione del momento, mentre dopo lo schianto gli stessi carabinieri avevano prestato ai due giovani un soccorso definito immediato e disperato.
La Corte d’Appello aggiunge ora un passaggio destinato a pesare nel futuro. Dalla visione integrale delle dash cam e delle body cam «non risulta alcun tentativo di speronamento volontario». Una collisione avvenne nelle prime fasi dell’inseguimento, ma non sarebbe stata provocata da una manovra deliberata dell’auto di servizio. La vettura era quasi ferma, non accelerò per colpire il Tmax e l’urto derivò dall’incrocio delle traiettorie, dalla ristrettezza della strada e dall’elevata velocità dello scooter, che rimase in piedi e proseguì la fuga.
Più severe sono le valutazioni su Bouzidi. Secondo la Corte, sarebbe bastato «fermarsi all’alt» per non mettere in pericolo la vita dell’amico, delle altre persone e la propria. Il giovane aveva ammesso di essere fuggito perché guidava senza patente e perché sul Tmax era stato installato un variatore per aumentarne le prestazioni ed evitare il sequestro.
I giudici confermano anche la recidiva. Nel casellario risultano due precedenti per ricettazione e i fatti avvennero pochi mesi dopo l’esito positivo di una messa alla prova. Quel beneficio, secondo la Corte, non avrebbe prodotto un reale cambiamento. La nuova resistenza mostrerebbe una «totale insensibilità» alla funzione rieducativa della pena. Bouzidi viene descritto come incline, «nonostante la sua giovane età», a violare le regole della convivenza civile e il rispetto dell’autorità pubblica.
La pena è stata ridotta valorizzando la collaborazione processuale, la fragilità emotiva e la scelta dichiarata di cambiare vita trasferendosi in un’altra città. Resta però la condanna per resistenza, così come il risarcimento ai sei carabinieri, ridotto da 2.000 a 1.000 euro ciascuno e limitato alla paura patita durante l’inseguimento, mentre la Corte ha escluso dal calcolo l’odio mediatico e le campagne diffamatorie sui social, non direttamente imputabili a Bouzidi. I legali di Lenoci, Roberto Borgogno e Arianna Dutto, considerano la sentenza un elemento favorevole alla difesa. La loro linea è che il consulente della Procura abbia attribuito la collisione alla condotta dello scooter, il primo grado abbia qualificato l’inseguimento come doveroso e l’Appello abbia escluso uno speronamento volontario, lasciando ora all’accusa il compito di spiegare su quali elementi fondi una ragionevole previsione di condanna. Lenoci è accusato di omicidio stradale e lesioni con eccesso colposo nell’adempimento del dovere. Per la Procura l’intervento era legittimo, ma distanza e velocità sarebbero state inadeguate.
L’assenza di uno speronamento volontario non basta, da sola, a escludere ogni possibile responsabilità di Lenoci. La sentenza resta però favorevole alla difesa, anche perché Bouzidi ha rinunciato a sostenere in appello che l’inseguimento fosse illegittimo e provocato da un abuso dei carabinieri. E mentre il caso Ramy si avvicina all’udienza preliminare, Milano piange l’agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile, morto nell’inseguimento scattato dopo che Genti Berisha, cittadino albanese già raggiunto da un’ordinanza cautelare in un’inchiesta per narcotraffico internazionale, aveva ignorato l’alt. Il conducente, che ieri ha incontrato il suo avvocato Francesco Cardinali, ha spiegato di essere fuggito perché aveva con sé alcuni grammi di hashish e, già sottoposto all’obbligo di firma, temeva nuovi guai. Ha ammesso di avere accelerato e superato diverse vetture, pur negando contatti con la moto di servizio. Secondo una prima relazione tecnica, l’agente avrebbe perso il controllo in curva; il tachimetro della moto, fermo sui 180 chilometri orari, farebbe ipotizzare per il Suv una velocità almeno pari, se non superiore.