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2019-07-31
Per neutralizzare i tutori dell’ordine ai criminali basta voltare le spalle
Ansa
«I carabinieri non hanno sparato, perché non c'è stata la possibilità di usare armi. Non c'è stato il tempo di reagire, né il carabiniere Andrea Varriale poteva sparare a un soggetto in fuga, poiché sarebbe stato indagato per un reato grave». Il generale Francesco Gargaro, comandante provinciale dei carabinieri di Roma, lo ha detto senza mezzi termini durante la conferenza stampa sullo stato delle indagini per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cercellio Rega. La questione affligge da tempo gli operatori di polizia che, di volta in volta, si trovano a fronteggiare criminali. E sta alla loro discrezione capire, a volte in pochissimi attimi, se poter usare l'arma d'ordinanza oppure se è meglio lasciarla nella fondina. Nel caso di Varriale, il militare non avrebbe potuto sparare mentre gli aggressori erano in fuga. La legislazione su questo punto è ferrea. E prevede una ratio: ci deve essere proporzione tra l'offesa e la difesa, altrimenti si incorrere nell'eccesso colposo. Cosa diversa sarebbe accaduta se Varriale avesse avuto il tempo di capire che uno dei due aggressori era armato. La proporzione fra la difesa e l'offesa, inoltre, va valutata prima, vale a dire riportandosi al momento dell'azione, e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Varriale avrebbe potuto sparare anche se fosse stato aggredito solo il vicebrigadiere. La reazione difensiva, infatti, è ammessa, non solo per salvaguardare un diritto proprio ma anche, così come enunciato nell'articolo 52 del codice penale, un diritto altrui. L'essenziale è che l'oggetto della reazione sia sempre e comunque il reale aggressore. Avrebbe quindi potuto sparare contro chi impugnava il coltello. È l'articolo 54 del codice penale a completare la questione: la legge stabilisce che «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo». E con l'aggressore in fuga, anche solo una ferita di striscio sarebbe stata considerata sproporzionata. L'altra componente essenziale, infatti, è che il fatto deve essere attuale, ossia sussistente in quel preciso momento. Con l'aggressore in fuga, infatti, il pericolo è considerato passato dalla legislazione vigente. Insomma, la possibilità di impugnare l'arma di ordinanza è considerata l'estrema ratio. L'operatore di polizia può sparare solo è in pericolo di vita. A quel punto viene dichiarato «non punibile». Ossia: ha commesso il reato per uno stato di necessità. Quando i giudici andranno a confrontare il diritto dell'operatore di polizia e quello dell'aggressore, che in slang giuridico viene definito «bilanciamento», il piatto della bilancia penderà verso quello di chi è stato costretto a intervenire.
L'altra questione giuridica legata al caso riguarda la possibilità di bendare un arrestato. L'articolo 64 del codice di procedura penale stabilisce che, «salvo le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze, la persona sottoposta alle indagini interviene libera all'interrogatorio anche se in stato di custodia cautelare o detenuta per altre cause». E infatti i magistrati hanno precisato che all'interrogatorio i due indagati americani erano liberi. In più è previsto che non possono essere applicate all'indagato durante l'interrogatorio le manette o altri mezzi di costrizione, «fatta salva la tutela della sicurezza e dell'incolumità di coloro che partecipano all'interrogatorio». L'immagine scattata in caserma precede però l'interrogatorio. Ma anche in questo caso la legge è rigida: l'articolo 608 del codice penale (abuso di autorità contro arrestati) prende che «il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata di cui egli abbia la custodia, anche temporanea (…), è punito con la reclusione fino a 30 mesi».
I tormenti dell’Arma: «Cerciello disarmato e il collega non poteva sparare al ragazzo»
Per sventare una tentata estorsione si è presentato disarmato e con addosso solo le manette. Di certo non poteva immaginare che i due ragazzotti indicati in un primo momento da Sergio Brugiatelli come dei magrebini avessero in tasca un pugnale di tipo militare alla Rambo. E, soprattutto, non poteva immaginare che uno dei due lo avrebbe usato per assassinarlo. Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega era disarmato. La sua pistola d'ordinanza l'hanno trovata i suoi colleghi nell'armadietto che gli era stato assegnato nella caserma del comando stazione Farnese. «Come mai? Lo sa solo lui». Il generale Francesco Gargaro, comandante provinciale dei carabinieri di Roma, affronta la questione, rispondendo ai cronisti, tra i primi punti della conferenza stampa convocata per spiegare quelle che, anche dopo la ricostruzione logica e motivata che il gip ha messo nero su bianco nella sua ordinanza con cui ha privato della libertà statunitensi Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, qualcuno fa passare come questioni oscure e melmose.
«Probabilmente è stata una dimenticanza», ha detto il generale, «fatto sta che era disarmato, ma se anche avesse avuto la pistola non avrebbe avuto la possibilità di reagire». In quel momento il generale rappresenta l'Arma. E infatti risponde a nome di tutti, usando il plurale, come se anche lui fosse stato con i suoi uomini in piazza Belli. «Non pensavano di essere aggrediti dopo aver esibito i tesserini». Aspetti che di certo non prestano il fianco a chi a tutti i costi cerca ambiguità nell'operato dei militari. E infatti il generale non nasconde la sua contrarietà, esprimendo «disappunto e dispiacere per ombre e misteri sollevati sulla vicenda». Gargaro ha sottolineato la «linearità dell'intervento effettuato». E le pattuglie che non sono intervenute? «Erano nelle vicinanze», spiega il comandante, «e non dovevano essere riconoscibili. Non c'è stato il tempo di reagire perché tutto è avvenuto in pochi secondi». D'altra parte lo ha confermato nella sua relazione di servizio anche il carabiniere Andrea Varriale, che affiancava il vicebrigadiere nell'operazione. Varriale era armato. «Ma», ha aggiunto il generale con una punta di malcelata amarezza, «non poteva sparare a un soggetto in fuga, altrimenti sarebbe stato lui indagato. E sarebbe stato un reato grave». E anche per la pista dei nordafricani c'è una spiegazione: «L'identikit ci era stato dato subito dopo il fatto da Brugiatelli, che ci ha detto che si trattava di due persone di carnagione scura».
Brugiatelli aveva fatto da tramite con i pusher romani di Trastevere e probabilmente «aveva timore a svelare che conosceva gli autori dell'omicidio», ha precisato l'ufficiale. Brugiatelli, dopo il furto del suo zainetto, ha fermato i militari a Trastevere. In quell'occasione gli è stato detto di denunciare, all'indomani, in qualsiasi posto di polizia. Ma subito dopo ha contattato il suo numero e gli hanno risposto i due americani. È in questo frangente che gli viene chiesto di portare 80 euro e una dose di coca in piazza Belli. In cambio avrebbe ottenuto il suo zaino. «La seconda chiamata di Brugiatelli al 112», spiega ancora l'ufficiale, «è arrivata dal telefono di Medi». Medi è l'uomo che era a Trastevere con Brugiatelli al momento del furto. A quel punto, configurata la tentata estorsione, i militari sono intervenuti subito.
«Brugiatelli», chiarisce il generale, «non è una persona nota, ha dei precedenti datati 10 anni fa e i carabinieri che operavano in quel momento non lo conoscevano, lo hanno identificato quando è giunta la pattuglia di Varriale e Cerciello Rega».
Altro punto considerato strano: perché Varriale non ha sparato un colpo almeno in aria? Il generale spiega: «Perché la sua prima preoccupazione è stata quella di soccorrere il collega e tamponare la ferita. Il vicebrigadiere era impossibilitato a reagire. E gli spari in aria non sono previsti da alcuna normativa». In più, subito dopo l'omicidio del collega, «Varriale era sotto choc», ha detto l'ufficiale, «e non riusciva a ricostruire bene quanto avvenuto». L'altro tema caldo è il ragazzo fotografato bendato in caserma prima dell'interrogatorio. Il generale sostiene che «assolutamente non è stato bendato».
È a questo punto che interviene il procuratore facente funzioni Michele Prestipino: «Gli interrogatori sono avvenuti nel rispetto della legge. Gli indagati sono stati sentiti dai magistrati e sono stati condotti alla presenza dei difensori e degli interpreti e sono stati anche fonoregistrati». Ecco perché gli inquirenti ritengono che non siano inutilizzabili. «Nella fase precedente degli interrogatori, uno degli indagati è stato ritratto seduto bendato», ha detto Prestipino, «e questo fatto è stato oggetto di tempestiva segnalazione da parte della stessa Arma, che ha definito il fatto grave e inaccettabile. Sono state avviate indagini necessarie per definire le responsabilità (potrebbe configurarsi l'abuso di autorità contro arrestati, ndr)». Anche per la Procura buchi neri non ce ne sono. È ovvio però che ci sono dei dettagli ancora da ricostruire. È lo stesso Prestipino a spiegarlo: «Qualche aspetto oscuro c'è ancora. Stiamo facendo indagini per ricostruire ancora più nei particolari la vicenda. E per farlo ci sono degli accertamenti di natura tecnica che non si possono ottenere in una notte, come l'analisi dei tabulati, la perizia medico legale e le verifiche sul coltello».
Lo yankee ruppe la testa a un rivale
Comunque Finn «è un bravo ragazzo», ripetono il padre e lo zio dagli States. Solo, ignorano che se il loro viziatissimo rampollo, imbottito di Xanax già a 19 anni, avesse ammazzato un poliziotto a San Francisco, oggi, con molte probabilità, ne starebbero vegliando il cadavere. Eppure sono gli stessi giornali statunitensi a scavare nel passato di Finnegan Lee Elder, accusato di aver ucciso con 11 coltellate il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, e a scoprire che nel 2016 fu addirittura arrestato per la violenza del pugno con il quale aveva colpito un compagno della squadra di football.
Ieri il San Francisco Chronicle, citando fonti dirette, ha scritto che Finnegan Lee Elder tre anni fa venne arrestato per aver colpito un compagno di classe e di squadra (neppure un avversario) durante una festa notturna. Il pugno era stato talmente violento che, secondo il racconto di chi era presente, causò all'altro ragazzo ferite «potenzialmente letali». Lo zio del presunto assassino, chiamato dai giornalisti, ha ridimensionato l'episodio così: «L'incidente fu uno scontro reciprocamente pre-concordato» e ha assicurato che la scuola poi non prese alcun provvedimento disciplinare contro suo nipote. Forse, stavano provando una scena di cinema, oppure qualche parente poteva calmarlo prima, da minorenne.
Pare che il movente della violenza, andata in scena nel liceo per ricchi Sacred Heart Cathedral Preparatory di San Francisco, fosse maturato durante una festa e a causa di una ragazza. Il malcapitato, comunque, rimase in ospedale diverse settimane e la faccenda fu messa a posto con la massima discrezione tra le due famiglie, visto che si trattava di due minorenni. I giornali dell'epoca raccontarono la storia senza i nomi dei ragazzi coinvolti, scrivendo che quello che oggi sappiamo essere Finn si consegnò, saggiamente, alla polizia. Cosa che non ha fatto qualche notte fa.
L'agenzia AdnKronos ha poi raggiunto una ragazza che aveva frequentato la stessa scuola di Finn, la quale ha confermato l'episodio di violenza e ha spiegato che era ben noto per essere «uno che beveva troppo e che faceva casino». Le droghe, grazie alle quali avrebbe compiuto un omicidio inutilmente efferato, le avrebbe aggiunte dopo. In ogni caso, il tribunale dei minori si occupò del pugno di Finnegan, ma non si sa se sia stato condannato o meno. «Conosco Finn da sempre e non l'ho mai visto violento o perdere la testa», continua a sostenere lo zio, mentre anche il padre continua a raccontare che si tratta di «un bravo ragazzo».
Ethan Elder, questo il nome del genitore, alla Cnn racconta che «Finn è una brava persona» e che la «situazione è precaria», riferendosi all'indagine in corso a Roma sull'omicidio del carabiniere. Sia lui che la moglie, secondo i media Usa, non avrebbero ancora avuto modo di parlare con il figliolo e quindi si sono appellati a un minimo di privacy, pur esprimendo «le più profonde condoglianze alla famiglia del vicebrigadiere Cerciello Rega».
Certo, Finn è un «bravo ragazzo», ma forse i genitori avrebbero potuto dare un'occhiatina anche al suo profilo Instagram, dove traspariva la sua passione per i coltelli e dove si definiva «King of Nothing». Nella breve bio, una anche una perla di saggezza: «La morte è sicura, la vita no». Riletta oggi, con una vedova in più, suona un po' sinistra.
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Secondo le regole di ingaggio, le forze di polizia possono sparare solo in concomitanza con la violenza subita. Se un omicida se la svigna è salvo. La benda non inficia l'interrogatorio, ma chi l'ha messa a Finnegan Lee Elder rischia 30 mesi.Il vicebrigadiere ucciso aveva dimenticato la pistola in caserma. Se il partner avesse fatto fuoco «avrebbe commesso un reato».L'americano accusato dell'uccisione del carabiniere, al liceo rischiò di ammazzare un compagno di squadra con un pugno. Ma il padre lo difende: «È un bravo ragazzo».Lo speciale contiene tre articoli.«I carabinieri non hanno sparato, perché non c'è stata la possibilità di usare armi. Non c'è stato il tempo di reagire, né il carabiniere Andrea Varriale poteva sparare a un soggetto in fuga, poiché sarebbe stato indagato per un reato grave». Il generale Francesco Gargaro, comandante provinciale dei carabinieri di Roma, lo ha detto senza mezzi termini durante la conferenza stampa sullo stato delle indagini per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cercellio Rega. La questione affligge da tempo gli operatori di polizia che, di volta in volta, si trovano a fronteggiare criminali. E sta alla loro discrezione capire, a volte in pochissimi attimi, se poter usare l'arma d'ordinanza oppure se è meglio lasciarla nella fondina. Nel caso di Varriale, il militare non avrebbe potuto sparare mentre gli aggressori erano in fuga. La legislazione su questo punto è ferrea. E prevede una ratio: ci deve essere proporzione tra l'offesa e la difesa, altrimenti si incorrere nell'eccesso colposo. Cosa diversa sarebbe accaduta se Varriale avesse avuto il tempo di capire che uno dei due aggressori era armato. La proporzione fra la difesa e l'offesa, inoltre, va valutata prima, vale a dire riportandosi al momento dell'azione, e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Varriale avrebbe potuto sparare anche se fosse stato aggredito solo il vicebrigadiere. La reazione difensiva, infatti, è ammessa, non solo per salvaguardare un diritto proprio ma anche, così come enunciato nell'articolo 52 del codice penale, un diritto altrui. L'essenziale è che l'oggetto della reazione sia sempre e comunque il reale aggressore. Avrebbe quindi potuto sparare contro chi impugnava il coltello. È l'articolo 54 del codice penale a completare la questione: la legge stabilisce che «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo». E con l'aggressore in fuga, anche solo una ferita di striscio sarebbe stata considerata sproporzionata. L'altra componente essenziale, infatti, è che il fatto deve essere attuale, ossia sussistente in quel preciso momento. Con l'aggressore in fuga, infatti, il pericolo è considerato passato dalla legislazione vigente. Insomma, la possibilità di impugnare l'arma di ordinanza è considerata l'estrema ratio. L'operatore di polizia può sparare solo è in pericolo di vita. A quel punto viene dichiarato «non punibile». Ossia: ha commesso il reato per uno stato di necessità. Quando i giudici andranno a confrontare il diritto dell'operatore di polizia e quello dell'aggressore, che in slang giuridico viene definito «bilanciamento», il piatto della bilancia penderà verso quello di chi è stato costretto a intervenire. L'altra questione giuridica legata al caso riguarda la possibilità di bendare un arrestato. L'articolo 64 del codice di procedura penale stabilisce che, «salvo le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze, la persona sottoposta alle indagini interviene libera all'interrogatorio anche se in stato di custodia cautelare o detenuta per altre cause». E infatti i magistrati hanno precisato che all'interrogatorio i due indagati americani erano liberi. In più è previsto che non possono essere applicate all'indagato durante l'interrogatorio le manette o altri mezzi di costrizione, «fatta salva la tutela della sicurezza e dell'incolumità di coloro che partecipano all'interrogatorio». L'immagine scattata in caserma precede però l'interrogatorio. Ma anche in questo caso la legge è rigida: l'articolo 608 del codice penale (abuso di autorità contro arrestati) prende che «il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata di cui egli abbia la custodia, anche temporanea (…), è punito con la reclusione fino a 30 mesi».<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/per-neutralizzare-i-tutori-dellordine-ai-criminali-basta-voltare-le-spalle-2639523982.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="i-tormenti-dellarma-cerciello-disarmato-e-il-collega-non-poteva-sparare-al-ragazzo" data-post-id="2639523982" data-published-at="1777500989" data-use-pagination="False"> I tormenti dell’Arma: «Cerciello disarmato e il collega non poteva sparare al ragazzo» Per sventare una tentata estorsione si è presentato disarmato e con addosso solo le manette. Di certo non poteva immaginare che i due ragazzotti indicati in un primo momento da Sergio Brugiatelli come dei magrebini avessero in tasca un pugnale di tipo militare alla Rambo. E, soprattutto, non poteva immaginare che uno dei due lo avrebbe usato per assassinarlo. Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega era disarmato. La sua pistola d'ordinanza l'hanno trovata i suoi colleghi nell'armadietto che gli era stato assegnato nella caserma del comando stazione Farnese. «Come mai? Lo sa solo lui». Il generale Francesco Gargaro, comandante provinciale dei carabinieri di Roma, affronta la questione, rispondendo ai cronisti, tra i primi punti della conferenza stampa convocata per spiegare quelle che, anche dopo la ricostruzione logica e motivata che il gip ha messo nero su bianco nella sua ordinanza con cui ha privato della libertà statunitensi Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, qualcuno fa passare come questioni oscure e melmose. «Probabilmente è stata una dimenticanza», ha detto il generale, «fatto sta che era disarmato, ma se anche avesse avuto la pistola non avrebbe avuto la possibilità di reagire». In quel momento il generale rappresenta l'Arma. E infatti risponde a nome di tutti, usando il plurale, come se anche lui fosse stato con i suoi uomini in piazza Belli. «Non pensavano di essere aggrediti dopo aver esibito i tesserini». Aspetti che di certo non prestano il fianco a chi a tutti i costi cerca ambiguità nell'operato dei militari. E infatti il generale non nasconde la sua contrarietà, esprimendo «disappunto e dispiacere per ombre e misteri sollevati sulla vicenda». Gargaro ha sottolineato la «linearità dell'intervento effettuato». E le pattuglie che non sono intervenute? «Erano nelle vicinanze», spiega il comandante, «e non dovevano essere riconoscibili. Non c'è stato il tempo di reagire perché tutto è avvenuto in pochi secondi». D'altra parte lo ha confermato nella sua relazione di servizio anche il carabiniere Andrea Varriale, che affiancava il vicebrigadiere nell'operazione. Varriale era armato. «Ma», ha aggiunto il generale con una punta di malcelata amarezza, «non poteva sparare a un soggetto in fuga, altrimenti sarebbe stato lui indagato. E sarebbe stato un reato grave». E anche per la pista dei nordafricani c'è una spiegazione: «L'identikit ci era stato dato subito dopo il fatto da Brugiatelli, che ci ha detto che si trattava di due persone di carnagione scura». Brugiatelli aveva fatto da tramite con i pusher romani di Trastevere e probabilmente «aveva timore a svelare che conosceva gli autori dell'omicidio», ha precisato l'ufficiale. Brugiatelli, dopo il furto del suo zainetto, ha fermato i militari a Trastevere. In quell'occasione gli è stato detto di denunciare, all'indomani, in qualsiasi posto di polizia. Ma subito dopo ha contattato il suo numero e gli hanno risposto i due americani. È in questo frangente che gli viene chiesto di portare 80 euro e una dose di coca in piazza Belli. In cambio avrebbe ottenuto il suo zaino. «La seconda chiamata di Brugiatelli al 112», spiega ancora l'ufficiale, «è arrivata dal telefono di Medi». Medi è l'uomo che era a Trastevere con Brugiatelli al momento del furto. A quel punto, configurata la tentata estorsione, i militari sono intervenuti subito. «Brugiatelli», chiarisce il generale, «non è una persona nota, ha dei precedenti datati 10 anni fa e i carabinieri che operavano in quel momento non lo conoscevano, lo hanno identificato quando è giunta la pattuglia di Varriale e Cerciello Rega». Altro punto considerato strano: perché Varriale non ha sparato un colpo almeno in aria? Il generale spiega: «Perché la sua prima preoccupazione è stata quella di soccorrere il collega e tamponare la ferita. Il vicebrigadiere era impossibilitato a reagire. E gli spari in aria non sono previsti da alcuna normativa». In più, subito dopo l'omicidio del collega, «Varriale era sotto choc», ha detto l'ufficiale, «e non riusciva a ricostruire bene quanto avvenuto». L'altro tema caldo è il ragazzo fotografato bendato in caserma prima dell'interrogatorio. Il generale sostiene che «assolutamente non è stato bendato». È a questo punto che interviene il procuratore facente funzioni Michele Prestipino: «Gli interrogatori sono avvenuti nel rispetto della legge. Gli indagati sono stati sentiti dai magistrati e sono stati condotti alla presenza dei difensori e degli interpreti e sono stati anche fonoregistrati». Ecco perché gli inquirenti ritengono che non siano inutilizzabili. «Nella fase precedente degli interrogatori, uno degli indagati è stato ritratto seduto bendato», ha detto Prestipino, «e questo fatto è stato oggetto di tempestiva segnalazione da parte della stessa Arma, che ha definito il fatto grave e inaccettabile. Sono state avviate indagini necessarie per definire le responsabilità (potrebbe configurarsi l'abuso di autorità contro arrestati, ndr)». Anche per la Procura buchi neri non ce ne sono. È ovvio però che ci sono dei dettagli ancora da ricostruire. È lo stesso Prestipino a spiegarlo: «Qualche aspetto oscuro c'è ancora. Stiamo facendo indagini per ricostruire ancora più nei particolari la vicenda. E per farlo ci sono degli accertamenti di natura tecnica che non si possono ottenere in una notte, come l'analisi dei tabulati, la perizia medico legale e le verifiche sul coltello». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/per-neutralizzare-i-tutori-dellordine-ai-criminali-basta-voltare-le-spalle-2639523982.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="lo-yankee-ruppe-la-testa-a-un-rivale" data-post-id="2639523982" data-published-at="1777500989" data-use-pagination="False"> Lo yankee ruppe la testa a un rivale Comunque Finn «è un bravo ragazzo», ripetono il padre e lo zio dagli States. Solo, ignorano che se il loro viziatissimo rampollo, imbottito di Xanax già a 19 anni, avesse ammazzato un poliziotto a San Francisco, oggi, con molte probabilità, ne starebbero vegliando il cadavere. Eppure sono gli stessi giornali statunitensi a scavare nel passato di Finnegan Lee Elder, accusato di aver ucciso con 11 coltellate il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, e a scoprire che nel 2016 fu addirittura arrestato per la violenza del pugno con il quale aveva colpito un compagno della squadra di football. Ieri il San Francisco Chronicle, citando fonti dirette, ha scritto che Finnegan Lee Elder tre anni fa venne arrestato per aver colpito un compagno di classe e di squadra (neppure un avversario) durante una festa notturna. Il pugno era stato talmente violento che, secondo il racconto di chi era presente, causò all'altro ragazzo ferite «potenzialmente letali». Lo zio del presunto assassino, chiamato dai giornalisti, ha ridimensionato l'episodio così: «L'incidente fu uno scontro reciprocamente pre-concordato» e ha assicurato che la scuola poi non prese alcun provvedimento disciplinare contro suo nipote. Forse, stavano provando una scena di cinema, oppure qualche parente poteva calmarlo prima, da minorenne. Pare che il movente della violenza, andata in scena nel liceo per ricchi Sacred Heart Cathedral Preparatory di San Francisco, fosse maturato durante una festa e a causa di una ragazza. Il malcapitato, comunque, rimase in ospedale diverse settimane e la faccenda fu messa a posto con la massima discrezione tra le due famiglie, visto che si trattava di due minorenni. I giornali dell'epoca raccontarono la storia senza i nomi dei ragazzi coinvolti, scrivendo che quello che oggi sappiamo essere Finn si consegnò, saggiamente, alla polizia. Cosa che non ha fatto qualche notte fa. L'agenzia AdnKronos ha poi raggiunto una ragazza che aveva frequentato la stessa scuola di Finn, la quale ha confermato l'episodio di violenza e ha spiegato che era ben noto per essere «uno che beveva troppo e che faceva casino». Le droghe, grazie alle quali avrebbe compiuto un omicidio inutilmente efferato, le avrebbe aggiunte dopo. In ogni caso, il tribunale dei minori si occupò del pugno di Finnegan, ma non si sa se sia stato condannato o meno. «Conosco Finn da sempre e non l'ho mai visto violento o perdere la testa», continua a sostenere lo zio, mentre anche il padre continua a raccontare che si tratta di «un bravo ragazzo». Ethan Elder, questo il nome del genitore, alla Cnn racconta che «Finn è una brava persona» e che la «situazione è precaria», riferendosi all'indagine in corso a Roma sull'omicidio del carabiniere. Sia lui che la moglie, secondo i media Usa, non avrebbero ancora avuto modo di parlare con il figliolo e quindi si sono appellati a un minimo di privacy, pur esprimendo «le più profonde condoglianze alla famiglia del vicebrigadiere Cerciello Rega». Certo, Finn è un «bravo ragazzo», ma forse i genitori avrebbero potuto dare un'occhiatina anche al suo profilo Instagram, dove traspariva la sua passione per i coltelli e dove si definiva «King of Nothing». Nella breve bio, una anche una perla di saggezza: «La morte è sicura, la vita no». Riletta oggi, con una vedova in più, suona un po' sinistra.
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Dall’anno scorso, per questa ragione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria sull’operato di Dolomiti Superski e sulle sue presunte violazioni delle norme di libera concorrenza. Federconsorzi Dolomiti Superski e i 12 consorzi che ne fanno parte (tra le province di Bolzano, Trento e Belluno) hanno risposto negoziando una serie di proposte. La più discussa riguarderebbe un rimborso skipass per le stagioni 2022/23, 2023/24, 2024/25. Verrebbero messi sul piatto 30 milioni di euro, cifra che potrebbe corrispondere proprio a quella della sanzione massima che l’Agcm potrebbe infliggere all’azienda in caso di violazioni accertate, pari al 10% del suo fatturato. L’erogazione di 30 milioni sarebbe prevista in due forme: come «rimborso diretto monetario», pari al 20% del prezzo di uno skipass plurigiornaliero acquistato nelle ultime tre stagioni concluse, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e a tal fine sarebbe garantito un tetto di 12 milioni. Oppure come sconto sull’acquisto di uno skipass futuro (pari al 30% del precedente esborso, con 18 milioni disponibili). Tuttavia Assoutenti non pare soddisfatta. «La soluzione non convince», afferma il presidente Gabriele Melluso, «i rimborsi saranno di entità diversa a seconda della scelta del consumatore di ottenere un indennizzo in denaro o un buono sconto su acquisti futuri, circostanza che crea discriminazioni e induce gli utenti ad acquistare nuovi skipass se vogliono ottenere il più alto vantaggio possibile. Inoltre i rimborsi arriveranno solo a chi si attiverà prima, e una volta terminato il fondo messo a disposizione, chi presenterà la richiesta, pur avendo diritto a ottenere un indennizzo, rimarrà a mani vuote». Non comparirebbe inoltre tra gli impegni la volontà di abbassare per tutti gli sciatori le tariffe skipass. In effetti l’erogazione dei risarcimenti sarà garantita dal meccanismo «first come, first served», cioè chi prima arriva, meglio alloggia. Ma non è l’unico argomento di discussione. Tra le proposte riparatrici avanzate da Dolomiti Superski, quella di «garantire piena libertà decisionale» ai consorzi «in merito a prezzi e sconti degli skipass, eliminando ogni asserita forma di coordinamento delle politiche commerciali», rendendo ciascuno libero di «determinare autonomamente la propria strategia». La proposta sarebbe quella di eliminare «tutte le indicazioni dirette o indirette di prezzo», dunque «le tre fasce di prezzi/sconti nelle quali fino a oggi venivano collocati i consorzi e le stesse soglie di sconto minimo e massimo». Dopodiché sarebbe stata prospettata l’eliminazione «di qualsivoglia forma di coordinamento» delle promozioni, eccezion fatta per la facoltà del Superski di richiedere ai consorzi di aderire al «Dolomiti Superpremière» e ai «Dolomiti Springdays». C’è tempo fino al 27 maggio per accogliere i rilievi del caso, fino alla decisione finale dell’Autorità.
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Luca Di Donna e Francesco Alcaro
Dopo Giovanni Buini e Dario Bianchi, ieri è stato il turno di Francesco Alcaro, imprenditore informatico fondatore della società Jarvit Srl, convocato dalla commissione Covid dopo che, lo scorso 15 aprile, Giacomo Amadori sulla Verità aveva pubblicato il contratto che legava l’imprenditore a Di Donna (che lavorava nello studio del professor Guido Alpa, come l’ex premier grillino). Alcaro, che nel 2020 stava lavorando su un progetto da 3 milioni di euro, ha riferito di essere stato approcciato da Di Donna ed Esposito i quali, in cambio della loro intermediazione, hanno richiesto una percentuale del 5% sul valore del progetto. Il manager ha sottoscritto il contratto raccontando che, quando ha ricevuto la mail dell’ex collega di Conte con la proposta, è andato a controllare sul sito dello studio Alpa chi fossero i componenti: «Ho fatto delle ricerche e ho ritenuto in quel caso che lo studio Alpa avesse una competenza molto importante perché c’erano figure che erano molto esposte e con esperienza». Quali? «Giuseppe Conte, ad esempio», è stata la replica di Alcaro.
L’imprenditore, una volta resosi conto che il lavoro sarebbe rimasto interamente in capo alla sua società («Il peso della realizzazione del progetto era al 90% sulla mia società e al 10% su di loro»), ha poi deciso di risolvere il contratto. La vicenda sarebbe finita qui, secondo Alfonso Colucci, capogruppo M5s in commissione Covid, che in una nota ha dichiarato che l’audizione di Alcaro è stata «un flop […] nel vano tentativo di far pronunciare ad Alcaro un addebito a carico di Conte o quantomeno dello stesso Di Donna».
Molte cose, però, non tornano. La prima è che Di Donna ed Esposito hanno mandato all’imprenditore le loro email, inerenti la realizzazione del piano da 3 milioni, proprio dal dominio internet dello studio Alpa dove, fino all’anno prima, Conte ha svolto la sua attività professionale: «Quello che ha determinato la mia scelta è stato proprio lo studio Alpa. Se la mail fosse arrivata da un altro indirizzo probabilmente ci avrei pensato molto di più», ha rivelato il manager. La seconda è che non è stato l’imprenditore a contattare Di Donna ed Esposito ma viceversa: nella testimonianza, Alcaro ha dichiarato di non ricordare se la prima telefonata operativa la avesse fatta lui o i due avvocati, ma ha confermato al presidente della commissione Covid Marco Lisei (Fdi) che sono stati proprio i due legali a proporre alla Jarvit i servizi e non lui ad averli cercati. Incalzato da Alice Buonguerrieri (Fdi), che gli chiedeva per quale motivo avesse accettato condizioni contrattuali capestro, la risposta di Alcaro è stata chiara: il fondatore della Jarvit ha confermato che Di Donna si era reso «certo della possibile riuscita del progetto». Ed è quantomeno curiosa questa certezza a fronte di una prestazione dei due avvocati che, a detta dell’imprenditore, non è stata soddisfacente.
«Quale attività avrebbe, dunque, dovuto fare il collega di Conte a fronte della richiesta di centinaia di migliaia di euro di parcella?», ha commentato Buonguerrieri. «Siamo ancora una volta di fronte a un’anomala ed enorme richiesta di denaro coperta dal solito contratto di consulenza farlocco, come già emerso nei casi di Giovanni Buini e Dario Bianchi. Fratelli d’Italia andrà fino in fondo a questa vicenda per capire come e perché un collega dell’allora premier Giuseppe Conte potesse avere tale accesso ai gangli decisionali del potere», ha concluso Buonguerrieri.
«L’audizione di oggi in commissione Covid ha visto per la terza volta un testimone affermare che in piena pandemia l’avvocato Luca Di Donna, collega di studio dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, era intento a procacciare affari richiedendo percentuali a proprio favore. Questa nuova testimonianza rende ineludibili ulteriori indagini per appurare quanto Giuseppe Conte sapesse dell’operato di un suo collega di studio», hanno aggiunto Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia.
Resta da capire, in effetti, per quale motivo Conte non abbia ancora preso iniziative nei confronti dell’ex collega di studio. Certo è che la provocazione dell’ex premier lanciata in Aula contro i deputati di Fdi affinché facciano a meno dell’immunità per poi «vedersela in tribunale» lascia il tempo che trova: l’immunità parlamentare è funzionale all’incarico e i deputati non possono, sic et simpliciter, rinunciarvi. Dovrebbe essere semmai la giunta per le autorizzazioni a procedere a valutare, caso per caso, se revocarla, ma è difficile che lo faccia in assenza di denunce.
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Ansa
Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza legale a spese dello Stato per esperire tutti i possibili mezzi di impugnazione consentiti dal nostro ordinamento avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti sulla base della vigente normativa in materia di immigrazione.
Si tratta, però, appunto, soltanto di un timido segnale che, di fatto, sembra destinato a lasciare le cose come stanno. Tanto per cominciare, infatti, resta intatta la possibilità, per lo straniero extracomunitario, di ottenere l’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una semplice e incontrollabile autocertificazione circa l’inesistenza o l’insufficienza di redditi prodotti all’estero, quando - come in realtà avviene, per le più varie ragioni, nella grande maggioranza dei casi - si ritenga che egli si sia trovato nell’impossibilità di ottenere una certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, come richiesto dall’articolo 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 157 del 2021, dichiarativa della parziale incostituzionalità di detta ultima norma, appunto nella parte in cui non prevedeva che, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, alla sua mancanza potesse supplirsi con un’autocertificazione dell’interessato. Secondariamente, resta pure intatta la previsione, contenuta nell’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo numero 286/1998, in base alla quale lo straniero extracomunitario è in ogni caso ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’espulsione, il suo trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Così come, infine, resta intatta la previsione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 25 del 2008, per la quale, ai fini delle impugnazioni delle decisioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale, lo straniero - per via del richiamo all’articolo 94 del Testo unico sulle spese di giustizia che, a sua volta, richiama il già citato articolo 79, comma 2, del medesimo Testo unico - è ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla sola condizione, per quanto riguarda il requisito reddituale, costituita dalla produzione della stessa autocertificazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale di cui si è detto in precedenza.
Vi è, peraltro, da osservare, a quest’ultimo proposito, che nella medesima sentenza si afferma che dovrebbe essere onere dell’interessato provare «di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza» per ottenere, senza poi esservi riuscito, la certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, solo a tale condizione potendosi ammettere che essa sia sostituita dall’autocertificazione dello stesso interessato. Ma la verifica di tale condizione, nella pratica quotidiana, viene spesso e volentieri omessa, prendendosi per buono, purché non palesemente inverosimile, solo quanto affermato dall’interessato a sostegno dell’asserita «impossibilità» di ottenere la certificazione in questione. Da qui una prima conclusione, e cioè quella che sarebbe opportuno prevedere come obbligatorio, con apposita norma, che, quando lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base dell’autocertificazione da lui prodotta, nel relativo provvedimento si attesti l’avvenuta effettuazione della suddetta verifica e si indichino le ragioni per le quali essa abbia avuto esito positivo.
Ma una seconda e più importante conclusione è quella alla quale dovrebbe giungersi con riguardo al già accennato fenomeno costituito dalle impugnazioni che, grazie alla indiscriminata disponibilità dell’assistenza legale gratuita, vengono sistematicamente proposte dagl’interessati avverso ogni sorta di provvedimenti ad essi sfavorevoli in materia di immigrazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di ragionevoli prospettive di un loro accoglimento. Per eliminare o, almeno, ridurre significativamente tale fenomeno, sarebbe necessario prevedere che l’assistenza legale gratuita possa essere negata ogni qual volta l’impugnazione che si intenda proporre avverso un determinato provvedimento appaia chiaramente destinata all’insuccesso. Ciò in perfetta conformità a quanto espressamente previsto tanto all’articolo 20, comma 3, dell’ancora vigente direttiva europea numero 32 del 2013 quanto all’articolo 29, comma 3, lettera b), della direttiva europea numero 1.346 del 2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, fermo restando che, come pure espressamente previsto da detta ultima norma, l’assistenza legale gratuita sarebbe sempre concessa al solo, limitato fine della proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento con il quale essa sia stata negata. E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del Decreto legislativo numero 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata; casi tra i quali rientra, ad esempio, quello che il richiedente asilo provenga da un Paese da ritenersi «sicuro».
Ai fini dell’adozione degli auspicabili interventi normativi di cui si è detto, potrebbe rivelarsi provvidenziale il «pasticcio» creatosi con l’emanazione, contestualmente alla conversione in legge del decreto legge numero 23/2026, del decreto legge «correttivo» numero 55/2026. In sede di conversione, infatti, di quest’ultimo decreto, ad esso potrebbero apportarsi, vertendosi comunque nella stessa materia, le modifiche nelle quali verrebbero a sostanziarsi i suddetti interventi (nella speranza che, naturalmente, in ossequio all’ormai avvenuta trasformazione dello Stato in senso monarchico, vi sia anche l’assenso del Sovrano che ha sede sul colle più alto).
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