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2024-01-24
Paradisi fiscali e società di comodo: due facce della stessa medaglia
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L’ultimo lavoro pubblicato dall’osservatorio europeo “EuTax” ha mappato a livello internazionale i principali centri dove sono localizzate le shell companies. La presenza di queste entità giuridiche in località tipicamente poco popolate è un segnale abbastanza inequivocabile che ci troviamo di fronte ad una giurisdizione che offre elevati vantaggi fiscali e che viene usata per eludere le tasse nazionali. Si tratta di società che di fatto non svolgono alcuna attività, tendenzialmente non hanno nemmeno dipendenti né sede operativa. Il loro scopo è quello di impedire l’individuazione del beneficiario economico e dei beni, con l’obiettivo di eludere il fisco o di riciclare denaro. La mappatura delle società di comodo evidenzia dunque la concentrazione dell'attività in pochi territori, poco densamente popolati. Parliamo dei classici paradisi fiscali insulari. Al primo posto troviamo le Isole Vergini Britanniche, che nonostante rappresentino appena lo 0,0005% della popolazione mondiale ospitano lo 0,3% delle società di comodo registrate (15.672). Tra gli altri paradisi fiscali c’è al secondo posto il Delaware negli Usa (2.889), le Isole Cayman (2.324), leSeychelles (1.927), Anguilla (1.512) e a chiudere la classifica Bermuda (404) e Saint Martin(396). La popolarità delle Isole Vergini Britanniche deriva principalmente dall'esenzione di tutte le forme di reddito societario e di quelle relativa ai flussi di interessi, royalties, e dividendi. Tuttavia, la sorprendente concentrazione di società di comodo è molto più probabilmente legata allo status di “Società d'affari internazionale”. Queste realtà sono infatti soggette ad obblighi fiscali minimi o quasi nulli, a requisiti di rendicontazione bassi e possono essere costruite anche da un solo fondatore, proprietario e direttore.Usa: Delaware e WyomingSpostando il focus negli Stati Uniti, due sono i territori che sono messi sotto la lente di ingrandimento: il Delaware e il Wyoming. Entrambi presentano una concentrazione aziendale particolarmente elevata in rapporto al numero di abitanti. Nel Delaware, parliamo di quasi 3imprese per ogni adulto residente. Dato che supera di gran lunga la media nazionale (per 1.000adulti 180 aziende). Stessa dinamica si può rilevare anche nel Wyoming.Il secondo posto del Delaware nelle classifiche internazionali e il primo in quello nazionale è dovuto alle sue leggi particolarmente favorevoli alle imprese. Premessa: negli Stati Uniti, le società sono domiciliate o comunque considerate cittadini dello Stato in cui sono state costituite. Ciò significa che quando un’azienda viene citata in giudizio, sarà il tribunale locale ad avere la giurisdizione. Pertanto, quando si vuole costruire una società, alcuni considerano quali leggi statali siano più vantaggiose nel caso in cui si dovesse incorrere in controversie legali. Lo Stato del Delaware è il luogo di costituzione più popolare grazie appunto alle sue leggi fiscali molto favorevoli, alla protezione dei manager e alla specializzazione in diritto fallimentare. Per quanto riguarda l'elusione fiscale, il Delaware può funzionare come paradiso fiscale onshore per le imprese statunitensi. Ad esempio, una società può costituire nel Delaware un'impresa che detiene un determinato bene immateriale, come un logo brevettato. Successivamente, le aziende di tutti gli Stati Uniti pagano delle royalties all'azienda del Delaware per poter utilizzare il logo. Questi pagamenti riducono i profitti delle affiliate in altri stati americani, andando di fatto a ridurre la loro pressione fiscale. Questo metodo di elusione è noto come "scappatoia delDelaware". Per quanto riguarda il Wyoming, è probabile che una parte dell'elevata presenza di società di comodo sia dovuta all'anonimato e alla segretezza che garantisce lo stato americano. Il nome e l'indirizzo dell'amministratore della società non devono infatti essere indicati nel modulo di costituzione.
Se si guarda all’Europa il focus ricade sulle dipendenze della corona britannica, come Jersey e Guernsey, che infatti si collocano ai primi posti, rispettivamente con 474 e 497 aziende ogni1.000 adulti. Per contro, la media europea non ponderata è molto più bassa, 148. Anche altri noti paradisi fiscali, come Lussemburgo, Monaco e Cipro, presentano tassi elevati di imprese pro capite rispetto ad altre grandi economie Europee. Il Liechtenstein, domina la classifica delle società di comodo, dato che ha diversi regimi fiscali favorevoli. In primo luogo, offre l’entità giuridica "Anstalt", che non ha azionisti o membri del consiglio di amministrazione e non è soggetta ad alcuna imposta quando svolge esclusivamente attività di investimento. A questa si aggiunge la “Stiftung”. Chi cerca l'anonimato può infatti costituire questo tipo di fondazione che presenta un elevato livello di segretezza sui beneficiari. I dividendi distribuiti a residenti e non residenti non sono imponibili e non c'è alcuna ritenuta alla fonte su interessi e royalties. Il Liechtenstein offre infine strutture patrimoniali private, cioè entità giuridiche che non intraprendono alcuna attività economica ma detengono solo attività finanziarie. Queste realtà devono pagare un'imposta annuale di 1.800 CHF e null’altro.
Estonia: un regime fiscale sottovalutato
L’Estonia è il paradiso fiscale che non ti aspetti. Secondo l’ultimo report dell’osservatorio “EuTax” se si confrontano i paesi dell'Ue 27 si nota che le giurisdizioni dove sono maggiormente presenti società di comodo sono l’Estonia, al primo posto, il Lussemburgo e Cipro. Di questi tre Lussemburgo e Cipro sono noti paradisi fiscali, mentre l’Estonia è sempre passata sotto traccia. Eppure, questo Paese ha un interessante profilo economico. Una delle principali caratteristiche che la rendono vantaggiosa è l'economia e l'amministrazione pubblica digitalizzate, che consentono una rapida registrazione e costituzione di società e la possibilità di aprire conti bancari a distanza. Essendo poi un membro dell'Ue, la costituzione di società in Estonia offre un rapido accesso al mercato europeo. Opzione quest’ultima molto richiesta specialmente da società extra Ue. Se a tutto ciò si aggiungono i servizi elettronici semplificati e a basso costo per la costituzione e la gestione delle società, una bassa due diligence e un'elevata tolleranza al rischio tra i fornitori di servizi aziendali, si capisce perché l’Estonia sia particolarmente attraente per la costruzione di società di comodo.
Se si va ad analizzare il sistema fiscale si scopre che l'Estonia non applica alcuna imposta sul reddito delle società, il che significa che i profitti sono esenti da tasse, quando vengono trattenuti o reinvestiti. Invece di tassare il reddito societario, l'Estonia tassa la distribuzione degli utili ad un'aliquota compresa tra il 14% e il 25%, andando a creare dunque un incentivo a mantenere questi nella società per evitare la tassazione. I dividendi pagati, ai non residenti, sono soggetti all'imposta sugli utili distribuiti, a meno che il reddito, da cui viene pagato il dividendo, non derivi da filiali estere già soggette a tassazione. Per quanto riguarda i pagamenti dei dividendi e degli interessi non si applicano ulteriori ritenute, mentre le royalties sono soggette ad una tassa del 10%, a meno che non sia stata concordata una aliquota inferiore in un trattato fiscale. Da sottolineare in questo caso come, una ritenuta alla fonte pari a zero sulle royalties è concordata nei trattati fiscali di Bahrain, Cipro, Isola di Man, Jersey, Lussemburgo, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti.
Nell’ultimo rapporto dell’Ocse sulla competitività dei vari sistemi fiscali, l’Estonia si è guadagnata il primo posto. Innanzitutto, ha un’aliquota fiscale del 20% sul reddito societario che viene applicata solo agli utili distribuiti. In secondo luogo, prevede un’imposta fissa del 20% sul reddito individuale che non si applica ai redditi da dividendi personali. Terzo, è l’imposta patrimoniale che si applica solo al valore dei terreni, piuttosto che a quello della proprietà immobiliare o del capitale. Infine, l’Estonia ha un sistema fiscale territoriale che esenta del 100% i profitti esteri realizzati dalle società nazionali della tassazione locale, con poche restrizioni. A questo si aggiunge che ha accordi fiscali solo con 62 paesi. Numero che si colloca ben al di sotto della media Ocse che arriva a 74.
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Le aziende continuano a dirottare miliardi verso regimi fiscali più vantaggiosi: ecco come e dove si nascondono i soldi. Il caso dell'Estonia: al primo posto in Europa per numero di shell companies.Lo speciale contiene due articoli. L’ultimo lavoro pubblicato dall’osservatorio europeo “EuTax” ha mappato a livello internazionale i principali centri dove sono localizzate le shell companies. La presenza di queste entità giuridiche in località tipicamente poco popolate è un segnale abbastanza inequivocabile che ci troviamo di fronte ad una giurisdizione che offre elevati vantaggi fiscali e che viene usata per eludere le tasse nazionali. Si tratta di società che di fatto non svolgono alcuna attività, tendenzialmente non hanno nemmeno dipendenti né sede operativa. Il loro scopo è quello di impedire l’individuazione del beneficiario economico e dei beni, con l’obiettivo di eludere il fisco o di riciclare denaro. La mappatura delle società di comodo evidenzia dunque la concentrazione dell'attività in pochi territori, poco densamente popolati. Parliamo dei classici paradisi fiscali insulari. Al primo posto troviamo le Isole Vergini Britanniche, che nonostante rappresentino appena lo 0,0005% della popolazione mondiale ospitano lo 0,3% delle società di comodo registrate (15.672). Tra gli altri paradisi fiscali c’è al secondo posto il Delaware negli Usa (2.889), le Isole Cayman (2.324), leSeychelles (1.927), Anguilla (1.512) e a chiudere la classifica Bermuda (404) e Saint Martin(396). La popolarità delle Isole Vergini Britanniche deriva principalmente dall'esenzione di tutte le forme di reddito societario e di quelle relativa ai flussi di interessi, royalties, e dividendi. Tuttavia, la sorprendente concentrazione di società di comodo è molto più probabilmente legata allo status di “Società d'affari internazionale”. Queste realtà sono infatti soggette ad obblighi fiscali minimi o quasi nulli, a requisiti di rendicontazione bassi e possono essere costruite anche da un solo fondatore, proprietario e direttore.Usa: Delaware e WyomingSpostando il focus negli Stati Uniti, due sono i territori che sono messi sotto la lente di ingrandimento: il Delaware e il Wyoming. Entrambi presentano una concentrazione aziendale particolarmente elevata in rapporto al numero di abitanti. Nel Delaware, parliamo di quasi 3imprese per ogni adulto residente. Dato che supera di gran lunga la media nazionale (per 1.000adulti 180 aziende). Stessa dinamica si può rilevare anche nel Wyoming.Il secondo posto del Delaware nelle classifiche internazionali e il primo in quello nazionale è dovuto alle sue leggi particolarmente favorevoli alle imprese. Premessa: negli Stati Uniti, le società sono domiciliate o comunque considerate cittadini dello Stato in cui sono state costituite. Ciò significa che quando un’azienda viene citata in giudizio, sarà il tribunale locale ad avere la giurisdizione. Pertanto, quando si vuole costruire una società, alcuni considerano quali leggi statali siano più vantaggiose nel caso in cui si dovesse incorrere in controversie legali. Lo Stato del Delaware è il luogo di costituzione più popolare grazie appunto alle sue leggi fiscali molto favorevoli, alla protezione dei manager e alla specializzazione in diritto fallimentare. Per quanto riguarda l'elusione fiscale, il Delaware può funzionare come paradiso fiscale onshore per le imprese statunitensi. Ad esempio, una società può costituire nel Delaware un'impresa che detiene un determinato bene immateriale, come un logo brevettato. Successivamente, le aziende di tutti gli Stati Uniti pagano delle royalties all'azienda del Delaware per poter utilizzare il logo. Questi pagamenti riducono i profitti delle affiliate in altri stati americani, andando di fatto a ridurre la loro pressione fiscale. Questo metodo di elusione è noto come "scappatoia delDelaware". Per quanto riguarda il Wyoming, è probabile che una parte dell'elevata presenza di società di comodo sia dovuta all'anonimato e alla segretezza che garantisce lo stato americano. Il nome e l'indirizzo dell'amministratore della società non devono infatti essere indicati nel modulo di costituzione. Se si guarda all’Europa il focus ricade sulle dipendenze della corona britannica, come Jersey e Guernsey, che infatti si collocano ai primi posti, rispettivamente con 474 e 497 aziende ogni1.000 adulti. Per contro, la media europea non ponderata è molto più bassa, 148. Anche altri noti paradisi fiscali, come Lussemburgo, Monaco e Cipro, presentano tassi elevati di imprese pro capite rispetto ad altre grandi economie Europee. Il Liechtenstein, domina la classifica delle società di comodo, dato che ha diversi regimi fiscali favorevoli. In primo luogo, offre l’entità giuridica "Anstalt", che non ha azionisti o membri del consiglio di amministrazione e non è soggetta ad alcuna imposta quando svolge esclusivamente attività di investimento. A questa si aggiunge la “Stiftung”. Chi cerca l'anonimato può infatti costituire questo tipo di fondazione che presenta un elevato livello di segretezza sui beneficiari. I dividendi distribuiti a residenti e non residenti non sono imponibili e non c'è alcuna ritenuta alla fonte su interessi e royalties. Il Liechtenstein offre infine strutture patrimoniali private, cioè entità giuridiche che non intraprendono alcuna attività economica ma detengono solo attività finanziarie. Queste realtà devono pagare un'imposta annuale di 1.800 CHF e null’altro.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/paradisi-fiscali-societa-di-comodo-2667075664.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="estonia-un-regime-fiscale-sottovalutato" data-post-id="2667075664" data-published-at="1706108411" data-use-pagination="False"> Estonia: un regime fiscale sottovalutato L’Estonia è il paradiso fiscale che non ti aspetti. Secondo l’ultimo report dell’osservatorio “EuTax” se si confrontano i paesi dell'Ue 27 si nota che le giurisdizioni dove sono maggiormente presenti società di comodo sono l’Estonia, al primo posto, il Lussemburgo e Cipro. Di questi tre Lussemburgo e Cipro sono noti paradisi fiscali, mentre l’Estonia è sempre passata sotto traccia. Eppure, questo Paese ha un interessante profilo economico. Una delle principali caratteristiche che la rendono vantaggiosa è l'economia e l'amministrazione pubblica digitalizzate, che consentono una rapida registrazione e costituzione di società e la possibilità di aprire conti bancari a distanza. Essendo poi un membro dell'Ue, la costituzione di società in Estonia offre un rapido accesso al mercato europeo. Opzione quest’ultima molto richiesta specialmente da società extra Ue. Se a tutto ciò si aggiungono i servizi elettronici semplificati e a basso costo per la costituzione e la gestione delle società, una bassa due diligence e un'elevata tolleranza al rischio tra i fornitori di servizi aziendali, si capisce perché l’Estonia sia particolarmente attraente per la costruzione di società di comodo.Se si va ad analizzare il sistema fiscale si scopre che l'Estonia non applica alcuna imposta sul reddito delle società, il che significa che i profitti sono esenti da tasse, quando vengono trattenuti o reinvestiti. Invece di tassare il reddito societario, l'Estonia tassa la distribuzione degli utili ad un'aliquota compresa tra il 14% e il 25%, andando a creare dunque un incentivo a mantenere questi nella società per evitare la tassazione. I dividendi pagati, ai non residenti, sono soggetti all'imposta sugli utili distribuiti, a meno che il reddito, da cui viene pagato il dividendo, non derivi da filiali estere già soggette a tassazione. Per quanto riguarda i pagamenti dei dividendi e degli interessi non si applicano ulteriori ritenute, mentre le royalties sono soggette ad una tassa del 10%, a meno che non sia stata concordata una aliquota inferiore in un trattato fiscale. Da sottolineare in questo caso come, una ritenuta alla fonte pari a zero sulle royalties è concordata nei trattati fiscali di Bahrain, Cipro, Isola di Man, Jersey, Lussemburgo, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti.Nell’ultimo rapporto dell’Ocse sulla competitività dei vari sistemi fiscali, l’Estonia si è guadagnata il primo posto. Innanzitutto, ha un’aliquota fiscale del 20% sul reddito societario che viene applicata solo agli utili distribuiti. In secondo luogo, prevede un’imposta fissa del 20% sul reddito individuale che non si applica ai redditi da dividendi personali. Terzo, è l’imposta patrimoniale che si applica solo al valore dei terreni, piuttosto che a quello della proprietà immobiliare o del capitale. Infine, l’Estonia ha un sistema fiscale territoriale che esenta del 100% i profitti esteri realizzati dalle società nazionali della tassazione locale, con poche restrizioni. A questo si aggiunge che ha accordi fiscali solo con 62 paesi. Numero che si colloca ben al di sotto della media Ocse che arriva a 74.
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Dal diritto di Israele a esistere alla repressione dei dissidenti iraniani, fino alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz: le contraddizioni dell’Occidente e l’ambiguità europea davanti a Teheran.
Ci sono alcune scomode verità che raramente sono evocate nelle discussioni pubbliche nei salotti televisivi. La prima. La pace in Medio Oriente, cioè, non potrà essere raggiunta finché una parte continuerà a negare all’altra il diritto stesso di esistere. Finché insomma l’Iran e le sue articolazioni armate all’estero — Hamas, Hezbollah, Houthi — continueranno a proclamare, ufficialmente e pubblicamente, la distruzione dello Stato di Israele, ogni trattativa sarà destinata a produrre non la pace, ma solo una pausa, non una soluzione del conflitto, ma un semplice rinvio delle ostilità.
La seconda. La voce sofferente del popolo iraniano sembra essere svanita nel nulla! Un grido di dolore che è stato progressivamente soffocato, ignorato, archiviato. Un mare di lutti dimenticato. In Europa ci si mobilita — giustamente! — per la libertà dell’Ucraina. S’invocano principi sacrosanti e intangibili: democrazia, libertà, diritti umani. Ma quegli stessi principi sembrano improvvisamente diventare negoziabili quando si tratta dell’Iran, quando si mercanteggia con i Pasdaran. È una contraddizione che non può non colpire: si finisce per essere, di fatto, più indulgenti verso i Guardiani della Rivoluzione che verso un popolo assetato di libertà e terrorizzato da una repressione sanguinaria.
La terza. Lo Stretto di Hormuz è spesso considerato come se fosse una proprietà iraniana. Sappiamo invece che non lo è. Il diritto internazionale — sia convenzionale sia consuetudinario — è chiarissimo: nelle acque internazionali degli Stretti vige il principio del passaggio inoffensivo. Le navi di tutti i Paesi hanno diritto a transitare liberamente, salvo ovviamente le unità nemiche dei Paesi costieri in caso di conflitto. Teheran non può, dunque, imporre un blocco generalizzato. Farlo significa violare norme fondamentali su cui si regge l’intero sistema della navigazione globale.
Ma se quello Stretto è essenziale, vitale, per l’economia mondiale — e certamente lo è — perché la sua sicurezza dovrebbe essere garantita solo dopo la crisi, e magari con il consenso del Paese che pretende (senza basi giuridiche) di esercitarvi la propria sovranità? E se la crisi durasse anni? La presenza militare internazionale, in quell’area, non sarebbe in definitiva una provocazione. Sarebbe un sostegno all’economia globale del pianeta.
A questo punto tuttavia, l’obiezione arriva inevitabile: questo discorso non tiene, perché alla radice di tutto c’è l’intervento americano, da molti considerato illegittimo. È stato dunque Washington ad aver acceso la miccia e ad aver provocato una situazione dagli sviluppi imprevedibili. Si stava tanto bene prima! Prima che gli americani intervenissero. Con il governo iraniano che aveva ripreso i suoi progetti atomici, che eliminava migliaia di oppositori pacifici, che inviava regolarmente centinaia di missili sulla testa degli israeliani. Lo Stretto di Hormuz però era aperto! Gli iraniani, bontà loro, facevano passare il loro petrolio destinato ai nostri porti. Gli affari andavano bene. Insomma questi americani di che cosa s’impicciano?
È questa una lettura diffusa, prevalente, ma è anche una lettura parziale. Gli Stati Uniti — piaccia o no — non sono intervenuti nel vuoto, né per un capriccio geopolitico, né perché Trump sia pazzo. Il loro obiettivo dichiarato era impedire all’Iran di dotarsi dell’arma nucleare. E qui il ragionamento si fa meno ideologico e più concreto. Un Iran nucleare, con la sua permanente minaccia contro Israele, non rappresenta un pericolo solo teorico, ma un rischio reale per la pace mondiale.
Il paradosso è tutto qui: si condanna l’intervento americano perché «illegittimo», ma si tende a ignorare lo scenario che quell’intervento mirava a evitare. Si contesta il mezzo, senza interrogarsi troppo sul fine.
E l’Europa in tutto questo? Divisa, esitante, spesso è apparsa più incline a prendere le distanze che a condividere responsabilità. Non solo non ha sostenuto politicamente le posizioni americane, ma in alcuni casi è apparsa addirittura ostile, più vicina alle ragioni di Teheran. Alla fine, tutto si riduce a una sola parola: coerenza! Non si può difendere la libertà a Kiev e ignorarla a Teheran. Non si può invocare il diritto internazionale (contro gli Usa) e poi relativizzarlo (in favore di Teheran) quando si parla dello Stretto di Hormuz. Non si può infine parlare seriamente di pace senza affrontare la questione pregiudiziale evocata all’inizio: il riconoscimento reciproco Iran/Israele. Senza questo passaggio, tutto il resto rischia di essere retorica.
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Alice Buonguerrieri, capogruppo Fdi in commissione Covid, spiega cosa non torna nelle ricostruzioni di Giuseppe Conte su lockdown e mascherine. E perché si rifiuta di presentarsi in aula a raccontare la verità.
I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito un sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torino con riferimento a disponibilità per circa € 7 milioni relativi al profitto illecito derivato dall’indebito utilizzo di crediti d’imposta fittizi, generati attraverso frodi in materia di «Superbonus 110%».
Al centro delle vicende che hanno portato all’adozione del provvedimento cautelare è una società edile del capoluogo piemontese, la quale - in ipotesi di accusa - avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti a fronte di lavori di efficientamento energetico («Ecobonus») e di riduzione del rischio sismico («Sismabonus») su un condominio torinese e risultati in realtà mai effettuati. Ciò grazie all’utilizzo di false attestazioni e asseverazioni sottoscritte da professionisti riconducibili alla medesima società, che ha così potuto disporre di crediti per interventi energetici e sismici non eseguiti.
Le responsabilità per gli illeciti rilevati riguardano l’amministratore di fatto della società coinvolta e 4 professionisti (due architetti di Torino, un ingegnere di Milano e un commercialista di Napoli Nord), incaricati degli adempimenti connessi alla pratica edilizia per il beneficio del Superbonus, del rilascio delle occorrenti asseverazioni, della progettazione e della direzione dei lavori nonché degli adempimenti fiscali e del rilascio del visto di conformità. Nei loro confronti - fatta salva la presunzione di innocenza - sono a vario titolo contestati i delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Contestualmente, alla società edile vengono contestate le relative responsabilità dipendenti dai reati commessi a suo vantaggio.
Gli approfondimenti investigativi svolti hanno consentito di rilevare, innanzitutto su basi documentali, come i soggetti responsabili abbiano prospettato ai condomini del complesso immobiliare torinese l’esecuzione di interventi edilizi «a costo zero» (mediante sconto in fattura e cessione alla società del credito da Superbonus), inducendoli a stipulare un contratto di appalto per lavori da concludersi entro il 31 dicembre 2023.
La mancata effettuazione dei lavori pattuiti nei termini previsti e i successivi tentativi di porvi rimedio, con l’incremento sproporzionato dell’importo complessivo delle opere, hanno poi indotto il condominio interessato ad assumere iniziative di giudiziarie.
Nonostante la mancata esecuzione dei lavori, la società edile ha comunque emesso le relative fatture nei confronti del condominio, con l'intento di indurre in errore l’Agenzia delle entrate circa la spettanza di crediti fiscali per quasi 7 milioni di euro.
Le condotte contestate sono state rese possibili anche grazie al concorso dei professionisti indagati, mediante: le false asseverazioni circa l’avvenuta esecuzione dei lavori, attraverso le quali la società ha potuto costituire i presupposti per la fraudolenta generazione e attribuzione dei crediti di imposta; il mendace visto di conformità sui presupposti che danno diritto all’agevolazione fiscale e la trasmissione all’Agenzia delle entrate della documentazione necessaria per il riconoscimento del contributo da Superbonus sotto forma di sconto in fattura.
I crediti di imposta falsi così generati, una volta entrati nel patrimonio della società, sono stati in parte ceduti a terzi e in parte sono rimasti nella sua disponibilità, per la successiva cessione o per l’utilizzo in compensazione con le imposte dovute.
Su queste basi il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni della società (con prioritario riferimento ai crediti di imposta ancora nella sua disponibilità) e degli indagati per circa € 7 milioni complessivi, come profitto dei reati contestati.
L’esecuzione del provvedimento è stata curata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, che ha provveduto alla tempestiva e accurata ricostruzione dei crediti d’imposta ancora nella disponibilità della società coinvolta, in efficace raccordo con gli Uffici dell’Agenzia delle entrate.
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