È il succo della sentenza di ieri della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile una questione sollevata dagli ermellini a proposito della vicenda di un migrante. Una storia emblematica dello scontro che si è aperto tra la magistratura e il governo, dopo l’inaugurazione dei centri in Albania. Il galantuomo d’importazione, già macchiatosi di reati, era stato trasportato a Gjadër in vista della sua espulsione. Una volta detenuto, aveva presentato due domande di protezione internazionale, in seguito alle quali il questore della Capitale aveva emesso un ulteriore provvedimento, motivato dall’infondatezza dell’istanza. Peccato che la Corte d’Appello di Roma, competente sulle convalide dei trattenimenti nel Paese balcanico, avesse annullato anche quel provvedimento secondario. L’uomo, allora, era stato riportato in Italia e internato nel Cpr di Bari. La Questura locale aveva quindi emesso una terza misura restrittiva, giustificata dal rischio di fuga dello straniero e dal pericolo che egli rappresentava per l’ordine pubblico. E al cospetto della Consulta è finita proprio la convalida di quest’ultimo provvedimento.
Il nodo giuridico del ricorso riguardava, infatti, la fonte della potestà concessa al questore. Secondo la Cassazione, il problema è che la terza disposizione di trattenimento dell’immigrato verrebbe adottata in forza di una legge (in particolare, in virtù del comma 2 bis dell’articolo 6, contenuto nel decreto legislativo n. 142 del 2015), anziché di un intervento dell’autorità giudiziaria o dell’autorità di pubblica sicurezza, come prevedrebbe la Costituzione all’articolo 13. Inoltre, l’effetto di tale disciplina normativa sarebbe di estendere la privazione della libertà personale oltre i termini fissati dalla Carta: le canoniche 48 ore andrebbero moltiplicate per tre.
«L’argomento», si legge però nel verdetto redatto dal giudice Francesco Viganò, «pur ispirato dalla comprensibile preoccupazione di non lasciare lacune nella tutela del diritto fondamentale alla libertà personale, non persuade». L’elemento dirimente è formale, ma qui la forma è sostanza. La Consulta, pertanto, osserva che il giudizio di convalida, affidato ora alle Corti d’Appello, ha per oggetto solo «la verifica della sussistenza nel caso concreto dei presupposti eccezionali di necessità e urgenza […], in presenza dei quali l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale […]. Esso non ha, invece, a oggetto la verifica della legittimità costituzionale di una restrizione della libertà personale derivante […] direttamente da legge». Di qui, l’inammissibilità della questione posta dagli ermellini.
Se ne deduce che il problema della compatibilità tra la disciplina vigente e la Costituzione potrebbe essere riproposto in un contesto diverso: ad esempio, in sede civile. Tant’è che la Corte, rispolverando la consolidata prassi dei richiami al legislatore, lo esorta a «rivedere» la legge alla luce del diritto Ue e delle «esigenze di tutela della libertà personale», derivanti dalla Carta fondamentale.
Tuttavia, la sentenza di ieri presenta anche un risvolto politico rilevante, laddove definisce «del tutto legittimo» «l’obiettivo del legislatore di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell’esecuzione dell’espulsione», specie quando l’immigrato «abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi» al rimpatrio, «ove lasciato in libertà».
Sembra un’ovvietà, eppure le cronache recenti dimostrano che nulla può essere dato per scontato: c’è una lunga lista di stupratori, pedofili e spacciatori, di cui la Corte d’Appello di Roma ha impedito il trattenimento a Gjadër. Anche lì, di mezzo, c’era un inghippo formale: dinanzi alla Corte di giustizia Ue pende un procedimento sul protocollo Italia-Albania, concernente proprio la facoltà di trattenere nel Cpr balcanico chi ha chiesto asilo. Si tratta di un giudizio sollecitato dalla Cassazione medesima, che aveva emesso due sentenze l’una in contraddizione con l’altra: con la prima, autorizzava i trattenimenti; con la seconda, ha deciso di rivolgersi alla Corte europea. Così, finché Lussemburgo non si pronuncerà, i nostri magistrati d’Appello non convalideranno i trattenimenti. Ecco: al di là dei tecnicismi, la battaglia nei tribunali si sta traducendo in un ostacolo ai rimpatri. In una situazione del genere, la sentenza di ieri della Consulta non significa certo una vittoria a tavolino. La lotta all’invasione è dura e tale rimarrà. Ma dopo tante batoste, questo è un primo gol segnato. Palla al centro. La partita è ancora aperta.