Le Ong in tribunale la fanno di nuovo franca. Questa volta a Ragusa, dove il giudice civile Rosanna Scollo ha annullato l’ennesimo fermo amministrativo, accogliendo l’opposizione presentata dalla Sea Eye 5 contro il provvedimento disposto dalla Prefettura: fermo di 20 giorni nel porto di Pozzallo, dove la nave era attraccata il 16 giugno del 2025, cancellato e spese di lite (518 euro), oltre ai compensi legali (2.000 euro), a carico del ministero dell’Interno. Per la toga siciliana, «la condotta» della Ong risulterebbe «conforme alla normativa vigente, non essendosi la nave arbitrariamente rifiutata di fornire informazioni o di osservare indicazioni, bensì essendosi limitata a rappresentare la situazione concreta».
Una frase che rovescia l’impianto della contestazione amministrativa. Ma solo in parte.
Per capire il senso della decisione bisogna partire da cosa veniva contestato alla nave. Nel ricorso contro il fermo, l’Ong elencava cinque contestazioni: la presunta illegittimità della procedura sanzionatoria, il difetto di motivazione e di proporzionalità del fermo, rivendicava il «mancato coinvolgimento immediato delle autorità libiche», confutava la contestazione di non avere fornito le informazioni richieste dall’autorità italiana e di non essersi uniformata alle indicazioni ricevute, e infine respingeva la violazione legata al fatto di non avere raggiunto «senza ritardo il porto di Taranto», indicato come place of safety. La sentenza non dà ragione alla Ong su tutta la linea. Il giudice ha rigettato la «violazione degli obblighi di motivazione» del fermo e del principio di proporzionalità della sanzione. Che risultano regolari. La sentenza boccia anche la tesi sulla carenza di giurisdizione italiana: «Il fatto […] pur avvenuto in alto mare, diviene rilevante per l’ordinamento giuridico italiano» e, una volta richiesto il porto di sbarco all’autorità italiana, «il comandante della nave si è assoggettato alle norme italiane». Poi però arriva il rovesciamento. Il giudice premette che l’opposizione è comunque fondata nel merito e spiega dove sarebbe crollato il provvedimento della Prefettura. Il perno è l’onere della prova. La sentenza richiama un principio definito come «unanimemente acquisito». Ed è questo: «Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di dimostrare l’effettiva consumazione dell’illecito amministrativo, ove il fatto sia contestato, grava integralmente sull’autorità amministrativa». E subito dopo cala la lama: «L’onere in questione non può dirsi assolto nel caso di specie». È qui che la decisione fa una giravolta. Lo Stato, per il tribunale, aveva titolo per intervenire, ma non ha portato in tribunale abbastanza prove. La prima contestazione affrontata nel merito riguarda il mancato coinvolgimento immediato delle autorità libiche per l’assegnazione del porto di sbarco. Dalla documentazione, scrive il tribunale, «si evince chiaramente che alle autorità libiche sono state inviate» delle «email» per segnalare l’evento. Era il 14 giugno 2025. Da Tripoli non arrivò alcuna risposta. La nave, secondo la Prefettura, non avrebbe quindi fornito le informazioni richieste dalle autorità italiane e non si sarebbe uniformata alle indicazioni ricevute. Inoltre, non avrebbe raggiunto senza ritardo Taranto, individuato come porto sicuro. Anche qui il giudice sta dalla parte della Sea Eye 5. Scrive che «il comandante ha sempre dato risposta ad ogni richiesta». Eccetto una. Che appare anche particolarmente grave: «Non è stato in grado» di selezionare «le persone maggiormente vulnerabili» a causa «dell’elevato numero delle persone a bordo (ben 62)» e delle «gravissime condizioni» in cui versavano. La sentenza richiama una mail del 15 giugno in cui il comandante segnalava «persone ustionate, disidratate, in ipotermia e con bruciature e inalazioni da carburante», aggiungendo che «i naufraghi si trovavano in mare da oltre 48 ore». Qui, però, a fronte dell’incapacità in capo al comandante, ci sarebbe un secondo gap della Prefettura: «L’amministrazione» non avrebbe «dato prova del fatto che le persone salvate, una volta sbarcate, non versavano nelle condizioni dichiarate». Sul porto di Taranto, il giudice scrive che la situazione era aggravata anche dalla «carenza d’acqua» e che questa circostanza contribuiva a rendere impossibile raggiungere Taranto, giudicato «troppo distante». Da qui il cambio di rotta: «È stato solo a seguito del dialogo intercorso tra le parti, a fronte delle difficoltà ed esigenze palesate dal comandante, che (l’autorità, ndr) provvedeva ad assegnare il più vicino porto di Pozzallo». La conseguenza è scolpita in una frase: «Il mancato raggiungimento del porto di Taranto non è stato frutto di una ingiustificata disobbedienza, bensì delle comunicazioni intercorse tra la nave e l’autorità italiana». La contestazione secondo cui la Sea Eye 5 non avrebbe fornito le informazioni richieste o si sarebbe rifiutata di uniformarsi alle indicazioni ricevute «non appare corretta». Sostenere il contrario, secondo il giudice, «equivarrebbe ad affermare che il comandante di una nave», unico ad avere esperienza diretta della situazione di bordo, non avrebbe avuto «la possibilità di palesare le concrete difficoltà pratiche di eseguire una data indicazione» e sarebbe stato costretto a eseguire «passivamente» ordini che avrebbero potuto mettere in pericolo «la vita propria, dell’equipaggio e dei naufraghi salvati». Ed è così che il fermo cade. La Ong passa l’esame, ma non a pieni voti: «Sono ravvisabili delle ragioni sufficienti per l’accoglimento della proposta opposizione».





