Lise, 1983 © Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission
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Sono le sale di Palazzo Reale di Milano ad ospitare (sino al 17 maggio 2026) una grande monografica dedicata a Robert Mapplethorpe, tra i fotografi più originali e controversi del Novecento. Fra scatti noti e immagini inedite, esposte oltre 200 opere, dai primi collage ai famosissimi nudi.
Una vita breve ma intensa quella di Robert Mapplethorpe (1946 -1989), il fotografo newyorkese «bello e dannato » che più di ogni altro è riuscito a scandalizzare con le sue immagini di nudi e che ancora oggi si porta cucita addosso l’etichetta di «provocatore», di artista trasgressivo che è andato oltre ogni tabù, oltrepassando il limite fra «arte » e «pornografia ». Un’esistenza fatta di amori importanti (in primis quello con Patty Smith) e di incontri di una notte, di donne e di uomini, bianchi e di colore. E poi la droga, speed-ball, marijuana, LSD e infine l’AIDS, che lo portò via a soli 43 anni.
A fare da contorno la New York fra gli anni ’60 e ’80, l’Hotel Chelsea e il Greenwich Village, Andy Warhol e la pop art. E’ questo il mondo effervescente, creativo, assetato di libertà e di nuovi linguaggi (ma anche profondamente segnato dalla guerra in Vietnam) che ha visto nascere, crescere ed affermarsi la genialità artistica di Mapplethorpe , studi di grafica pubblicitaria e il desiderio di diventare pittore, aspirazione che cambia quando l’amica regista Sandy Daley gli regala una polaroid: con questa fra le mani, Mapplethorpe inizia a studiarsi negli «autoritratti », a rappresentarsi in pose omoerotiche e a rendere arte - grazie anche all’incontro con Tom of Finland, disegnatore finlandese le cui illustrazioni hanno notevolmente influenzato la cultura gay del ventesimo secolo - ciò che ancora era considerato tabù. Ossessionato dai canoni estetici della classicità , i nudi di Mapplethorpe sono di una plasticità straordinaria, talmente perfetti da sembrare statue, muscoli guizzanti sotto la pelle lucida, intimità rivelate senza filtri, quasi ostentate da un uso sapiente del bianco e nero, luci e ombre che non nascondono, ma mostrano…
Che la fotografia di Mapplethorpe sia «ad alto tasso erotico » è innegabile, ma, paradossalmente, la sua arte, anche quando sfocia nel feticismo e nel sadomaso, è quanto di più lontano possa esserci dal porno: mai volgare, alle base di tutti i suoi lavori c’è un’estetica precisa, una ricerca del bello che anela all’assoluto. La sua è un’estetica nuova, libera da ogni pregiudizio, che guarda con gli stessi occhi uomini e donne, sesso e bello artistico. Mapplethorpe non giudica, rappresenta la bellezza. E la bellezza non ha genere. E’ universale. Una bellezza che coglie anche nei fiori ( tra i suoi soggetti preferiti), rappresentati anche a colori e con la stessa cura riservata alle persone. I fiori di Mapplethorpe sono still life perfetti di calle, orchide e tulipani studiati nei minimi dettagli, che celebrano l’intensità della vita e la sua caducità. Ma questi stessi fiori, che in fondo sono gli organi riproduttivi delle piante, sono anche evidenti simboli sessuali, perché come ha scritto qualche decennio fa Adriano Altamira, esponente di spicco della scena artistica italiana degli anni ’70 «…Mapplethorpe ha usato la natura morta come un genere allusivo, e ha fatto del nudo - indifferentemente maschile o femminile - una forma di studio botanico». Nei fiori come nei nudi, alla base della sua ispirazione artistica ci sono sensualità e ricerca di perfezione fisica, come racconta ognuna delle oltre duecento opere esposte nella bella mostra milanese, curata da Denis Curti, promossa da Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Marsilio Arte in collaborazione con la Fondazione Robert Mapplethorpe di New York.
La Mostra a Palazzo Reale
Suddiviso in varie sezioni tematiche, il percorso espositivo si apre con una serie di collage giovanili, opere rare e poco note al grande pubblico realizzate con ritagli di riviste pornografiche, disegni, indumenti, oggetti vari e feticci religiosi, lavori molto interessanti e per lo più di piccole dimensioni che introducono agli straordinari, giganteschi ritratti della «sacerdotessa » Patty Smith e della campionessa mondiale di bodybuilding Lisa Lyon, bellezza androgina che va oltre le convenzioni di genere e che Mapplethorpe immortala secondo i canoni estetici della bellezza classica, muscoli tesi e corpo statuario, disegnato dall’uso di un bianco/nero perfetto.
Immagini potenti, che coniugano rigore formale e tensione emotiva, lo stesso «mix esplosivo» che si ritrova nei numerosi autoritratti , testimoni di un’intera esistenza e specchi di un’anima poliedrica, in cui convivono maschile e femminile, purezza e trasgressione, gioia e dolore: particolarmente intensi gli ultimi, quelli di un Mapplethorpe ormai segnato dalla malattia, il bel volto emaciato e smagrito, corroso da un male che non perdona, «punizione divina » - direbbe qualcuno - per una fatta di eccessi e sregolatezza. Di straordinaria bellezza anche i ritratti di amici e celebrity, da Andy Warhol a Peter Gabriel, passando per Yoko Ono e Isabella Rossellini, realizzati con una cura maniacale per l’equilibrio e la luce, così perfetti da trasfigurare il soggetto in leggenda.
Dopo una parte dedicata alla «sensuale carnalità » dei fiori e una ricca carrellata di nudi maschili, - figure intere e particolari - a chiudere il percorso una raccolta di scatti che evidenziano il legame fra la fotografia e la statuaria classica, forme perfette che prendono vita sotto la spinta del desiderio, come sosteneva lo stesso Mapplethorpe («solo nel desiderio la forma diventa pienamente viva») e come recita il titolo della mostra, «Robert Mapplethorpe.Le forme del desiderio ».
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Il garante della concorrenza apre un’istruttoria sulle politiche di prezzo dei vari gestori degli impianti, che offrono 30 milioni. I consumatori: «Non è abbastanza».
Un dato certo: andare a sciare costa un occhio della testa. I motivi sono tanti, e tra questi, il sospetto che i prezzi degli skipass nei Consorzi di zona e i limiti sulla vendita degli stessi attraverso soggetti terzi siano frutto di un’intesa anticoncorrenziale volta a fare cartello.
Dall’anno scorso, per questa ragione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria sull’operato di Dolomiti Superski e sulle sue presunte violazioni delle norme di libera concorrenza. Federconsorzi Dolomiti Superski e i 12 consorzi che ne fanno parte (tra le province di Bolzano, Trento e Belluno) hanno risposto negoziando una serie di proposte. La più discussa riguarderebbe un rimborso skipass per le stagioni 2022/23, 2023/24, 2024/25. Verrebbero messi sul piatto 30 milioni di euro, cifra che potrebbe corrispondere proprio a quella della sanzione massima che l’Agcm potrebbe infliggere all’azienda in caso di violazioni accertate, pari al 10% del suo fatturato. L’erogazione di 30 milioni sarebbe prevista in due forme: come «rimborso diretto monetario», pari al 20% del prezzo di uno skipass plurigiornaliero acquistato nelle ultime tre stagioni concluse, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e a tal fine sarebbe garantito un tetto di 12 milioni. Oppure come sconto sull’acquisto di uno skipass futuro (pari al 30% del precedente esborso, con 18 milioni disponibili). Tuttavia Assoutenti non pare soddisfatta. «La soluzione non convince», afferma il presidente Gabriele Melluso, «i rimborsi saranno di entità diversa a seconda della scelta del consumatore di ottenere un indennizzo in denaro o un buono sconto su acquisti futuri, circostanza che crea discriminazioni e induce gli utenti ad acquistare nuovi skipass se vogliono ottenere il più alto vantaggio possibile. Inoltre i rimborsi arriveranno solo a chi si attiverà prima, e una volta terminato il fondo messo a disposizione, chi presenterà la richiesta, pur avendo diritto a ottenere un indennizzo, rimarrà a mani vuote». Non comparirebbe inoltre tra gli impegni la volontà di abbassare per tutti gli sciatori le tariffe skipass. In effetti l’erogazione dei risarcimenti sarà garantita dal meccanismo «first come, first served», cioè chi prima arriva, meglio alloggia. Ma non è l’unico argomento di discussione. Tra le proposte riparatrici avanzate da Dolomiti Superski, quella di «garantire piena libertà decisionale» ai consorzi «in merito a prezzi e sconti degli skipass, eliminando ogni asserita forma di coordinamento delle politiche commerciali», rendendo ciascuno libero di «determinare autonomamente la propria strategia». La proposta sarebbe quella di eliminare «tutte le indicazioni dirette o indirette di prezzo», dunque «le tre fasce di prezzi/sconti nelle quali fino a oggi venivano collocati i consorzi e le stesse soglie di sconto minimo e massimo». Dopodiché sarebbe stata prospettata l’eliminazione «di qualsivoglia forma di coordinamento» delle promozioni, eccezion fatta per la facoltà del Superski di richiedere ai consorzi di aderire al «Dolomiti Superpremière» e ai «Dolomiti Springdays». C’è tempo fino al 27 maggio per accogliere i rilievi del caso, fino alla decisione finale dell’Autorità.
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Luca Di Donna e Francesco Alcaro
Dopo il nostro scoop sul 5%, audito l’imprenditore che stipulò (e poi risolse) un accordo con Di Donna, ex collega di Giuseppi presentatosi come «facilitatore» di affari con Invitalia. Il quale in Aula conferma i fatti.
E siamo a tre. È la terza volta, infatti, che un imprenditore sfila davanti ai membri della commissione Covid confermando sotto giuramento di essere stato avvicinato dall’avvocato Luca Di Donna, ex collega di studio del leader dei 5 stelle Giuseppe Conte, che insieme con il collega professor Gianluca Esposito si proponeva come «facilitatore» di finanziamenti pubblici e affari in cambio di sostanziose provvigioni.
Dopo Giovanni Buini e Dario Bianchi, ieri è stato il turno di Francesco Alcaro, imprenditore informatico fondatore della società Jarvit Srl, convocato dalla commissione Covid dopo che, lo scorso 15 aprile, Giacomo Amadori sulla Verità aveva pubblicato il contratto che legava l’imprenditore a Di Donna (che lavorava nello studio del professor Guido Alpa, come l’ex premier grillino). Alcaro, che nel 2020 stava lavorando su un progetto da 3 milioni di euro, ha riferito di essere stato approcciato da Di Donna ed Esposito i quali, in cambio della loro intermediazione, hanno richiesto una percentuale del 5% sul valore del progetto. Il manager ha sottoscritto il contratto raccontando che, quando ha ricevuto la mail dell’ex collega di Conte con la proposta, è andato a controllare sul sito dello studio Alpa chi fossero i componenti: «Ho fatto delle ricerche e ho ritenuto in quel caso che lo studio Alpa avesse una competenza molto importante perché c’erano figure che erano molto esposte e con esperienza». Quali? «Giuseppe Conte, ad esempio», è stata la replica di Alcaro.
L’imprenditore, una volta resosi conto che il lavoro sarebbe rimasto interamente in capo alla sua società («Il peso della realizzazione del progetto era al 90% sulla mia società e al 10% su di loro»), ha poi deciso di risolvere il contratto. La vicenda sarebbe finita qui, secondo Alfonso Colucci, capogruppo M5s in commissione Covid, che in una nota ha dichiarato che l’audizione di Alcaro è stata «un flop […] nel vano tentativo di far pronunciare ad Alcaro un addebito a carico di Conte o quantomeno dello stesso Di Donna».
Molte cose, però, non tornano. La prima è che Di Donna ed Esposito hanno mandato all’imprenditore le loro email, inerenti la realizzazione del piano da 3 milioni, proprio dal dominio internet dello studio Alpa dove, fino all’anno prima, Conte ha svolto la sua attività professionale: «Quello che ha determinato la mia scelta è stato proprio lo studio Alpa. Se la mail fosse arrivata da un altro indirizzo probabilmente ci avrei pensato molto di più», ha rivelato il manager. La seconda è che non è stato l’imprenditore a contattare Di Donna ed Esposito ma viceversa: nella testimonianza, Alcaro ha dichiarato di non ricordare se la prima telefonata operativa la avesse fatta lui o i due avvocati, ma ha confermato al presidente della commissione Covid Marco Lisei (Fdi) che sono stati proprio i due legali a proporre alla Jarvit i servizi e non lui ad averli cercati. Incalzato da Alice Buonguerrieri (Fdi), che gli chiedeva per quale motivo avesse accettato condizioni contrattuali capestro, la risposta di Alcaro è stata chiara: il fondatore della Jarvit ha confermato che Di Donna si era reso «certo della possibile riuscita del progetto». Ed è quantomeno curiosa questa certezza a fronte di una prestazione dei due avvocati che, a detta dell’imprenditore, non è stata soddisfacente.
«Quale attività avrebbe, dunque, dovuto fare il collega di Conte a fronte della richiesta di centinaia di migliaia di euro di parcella?», ha commentato Buonguerrieri. «Siamo ancora una volta di fronte a un’anomala ed enorme richiesta di denaro coperta dal solito contratto di consulenza farlocco, come già emerso nei casi di Giovanni Buini e Dario Bianchi. Fratelli d’Italia andrà fino in fondo a questa vicenda per capire come e perché un collega dell’allora premier Giuseppe Conte potesse avere tale accesso ai gangli decisionali del potere», ha concluso Buonguerrieri.
«L’audizione di oggi in commissione Covid ha visto per la terza volta un testimone affermare che in piena pandemia l’avvocato Luca Di Donna, collega di studio dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, era intento a procacciare affari richiedendo percentuali a proprio favore. Questa nuova testimonianza rende ineludibili ulteriori indagini per appurare quanto Giuseppe Conte sapesse dell’operato di un suo collega di studio», hanno aggiunto Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia.
Resta da capire, in effetti, per quale motivo Conte non abbia ancora preso iniziative nei confronti dell’ex collega di studio. Certo è che la provocazione dell’ex premier lanciata in Aula contro i deputati di Fdi affinché facciano a meno dell’immunità per poi «vedersela in tribunale» lascia il tempo che trova: l’immunità parlamentare è funzionale all’incarico e i deputati non possono, sic et simpliciter, rinunciarvi. Dovrebbe essere semmai la giunta per le autorizzazioni a procedere a valutare, caso per caso, se revocarla, ma è difficile che lo faccia in assenza di denunce.
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Ansa
Occorre intervenire sui criteri base dell’assistenza legale: dalla verifica rigorosa dei redditi prodotti all’estero allo stop ai costi per i ricorsi presentati da chi proviene da «Paesi sicuri».
Il convulso bailamme suscitato dalla previsione, nel decreto legge «sicurezza bis», convertito «in extremis», il 24 aprile scorso, nella legge numero 54/2026, dell’incentivo economico a favore dei difensori che si siano adoperati per il rimpatrio volontario di stranieri irregolarmente presenti in Italia, ha lasciato un po’ in ombra tutte le altre disposizioni in materia di immigrazione contenute nel medesimo decreto.
Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza legale a spese dello Stato per esperire tutti i possibili mezzi di impugnazione consentiti dal nostro ordinamento avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti sulla base della vigente normativa in materia di immigrazione.
Si tratta, però, appunto, soltanto di un timido segnale che, di fatto, sembra destinato a lasciare le cose come stanno. Tanto per cominciare, infatti, resta intatta la possibilità, per lo straniero extracomunitario, di ottenere l’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una semplice e incontrollabile autocertificazione circa l’inesistenza o l’insufficienza di redditi prodotti all’estero, quando - come in realtà avviene, per le più varie ragioni, nella grande maggioranza dei casi - si ritenga che egli si sia trovato nell’impossibilità di ottenere una certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, come richiesto dall’articolo 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 157 del 2021, dichiarativa della parziale incostituzionalità di detta ultima norma, appunto nella parte in cui non prevedeva che, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, alla sua mancanza potesse supplirsi con un’autocertificazione dell’interessato. Secondariamente, resta pure intatta la previsione, contenuta nell’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo numero 286/1998, in base alla quale lo straniero extracomunitario è in ogni caso ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’espulsione, il suo trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Così come, infine, resta intatta la previsione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 25 del 2008, per la quale, ai fini delle impugnazioni delle decisioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale, lo straniero - per via del richiamo all’articolo 94 del Testo unico sulle spese di giustizia che, a sua volta, richiama il già citato articolo 79, comma 2, del medesimo Testo unico - è ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla sola condizione, per quanto riguarda il requisito reddituale, costituita dalla produzione della stessa autocertificazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale di cui si è detto in precedenza.
Vi è, peraltro, da osservare, a quest’ultimo proposito, che nella medesima sentenza si afferma che dovrebbe essere onere dell’interessato provare «di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza» per ottenere, senza poi esservi riuscito, la certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, solo a tale condizione potendosi ammettere che essa sia sostituita dall’autocertificazione dello stesso interessato. Ma la verifica di tale condizione, nella pratica quotidiana, viene spesso e volentieri omessa, prendendosi per buono, purché non palesemente inverosimile, solo quanto affermato dall’interessato a sostegno dell’asserita «impossibilità» di ottenere la certificazione in questione. Da qui una prima conclusione, e cioè quella che sarebbe opportuno prevedere come obbligatorio, con apposita norma, che, quando lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base dell’autocertificazione da lui prodotta, nel relativo provvedimento si attesti l’avvenuta effettuazione della suddetta verifica e si indichino le ragioni per le quali essa abbia avuto esito positivo.
Ma una seconda e più importante conclusione è quella alla quale dovrebbe giungersi con riguardo al già accennato fenomeno costituito dalle impugnazioni che, grazie alla indiscriminata disponibilità dell’assistenza legale gratuita, vengono sistematicamente proposte dagl’interessati avverso ogni sorta di provvedimenti ad essi sfavorevoli in materia di immigrazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di ragionevoli prospettive di un loro accoglimento. Per eliminare o, almeno, ridurre significativamente tale fenomeno, sarebbe necessario prevedere che l’assistenza legale gratuita possa essere negata ogni qual volta l’impugnazione che si intenda proporre avverso un determinato provvedimento appaia chiaramente destinata all’insuccesso. Ciò in perfetta conformità a quanto espressamente previsto tanto all’articolo 20, comma 3, dell’ancora vigente direttiva europea numero 32 del 2013 quanto all’articolo 29, comma 3, lettera b), della direttiva europea numero 1.346 del 2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, fermo restando che, come pure espressamente previsto da detta ultima norma, l’assistenza legale gratuita sarebbe sempre concessa al solo, limitato fine della proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento con il quale essa sia stata negata. E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del Decreto legislativo numero 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata; casi tra i quali rientra, ad esempio, quello che il richiedente asilo provenga da un Paese da ritenersi «sicuro».
Ai fini dell’adozione degli auspicabili interventi normativi di cui si è detto, potrebbe rivelarsi provvidenziale il «pasticcio» creatosi con l’emanazione, contestualmente alla conversione in legge del decreto legge numero 23/2026, del decreto legge «correttivo» numero 55/2026. In sede di conversione, infatti, di quest’ultimo decreto, ad esso potrebbero apportarsi, vertendosi comunque nella stessa materia, le modifiche nelle quali verrebbero a sostanziarsi i suddetti interventi (nella speranza che, naturalmente, in ossequio all’ormai avvenuta trasformazione dello Stato in senso monarchico, vi sia anche l’assenso del Sovrano che ha sede sul colle più alto).
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