2019-06-05
Italia (quasi) come il Portogallo. Ecco la flat tax al 7% per i pensionati
Arriva la tassazione agevolata per chi, dall'estero, decide di stabilirsi nel nostro Meridione. A Lisbona ha fatto miracoli.È arrivata la flat tax al 7% su tutti i redditi esteri dei pensionati che vogliono trasferirsi in Italia. Il Belpaese, prendendo ispirazione dalla tassazione portoghese, introduce un regime fiscale per attrarre i pensionati dall'estero. I due regimi presentano però notevoli differenze. L'Italia concede infatti una tassazione del 7% per cinque anni se ci si trasferisce in determinate regioni del Centrosud, mentre il Portogallo garantisce per 10 anni lo 0% di tasse, senza nessun vincolo geografico. La scelta del governo italiano di concedere l'agevolazione fiscale solo su determinati comuni italiani ha l'obiettivo di voler favorire gli investimenti e i consumi nel Mezzogiorno (anche con il dl crescita, nella norma del rientro dei cervelli, si è cercato di perseguire questo fine, dando maggiori incentivi ai lavoratori che decidono di trasferirsi in una regione del Sud Italia), visto l'effetto positivo che ha avuto la non tassazione portoghese sulle entrate del Paese. L'imposta sostitutiva del 7%, su qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero, della durata di cinque anni, può dunque essere richiesta dai cittadini italiani che percepiscono pensioni estere o dai pensionati stranieri che vogliono spostarsi in Italia. Questi soggetti dovranno trasferire la loro residenza fiscale in precise regioni italiane del Centrosud, se vogliono avere diritto alla tassazione agevolata. Si parla dunque di comuni della Sicilia, della Calabria, della Sardegna, della Campagna, della Basilicata, dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia con una popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Per capire quali comuni sono interessati dall'agevolazione fiscale si può andare sul sito dell'Istat e guardare «rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione», che fa riferimento al 1° gennaio 2018. Questi luoghi verranno considerati validi per tutti e cinque gli anni di agevolazione, a meno che il contribuente non decida di trasferire la residenza in un altro comune. In questo caso, dovrà riguardare la rilevazione più recente fatta dall'Istat e decidere la nuova tax zone italiana. Requisito cardine per poter richiedere la tassazione del 7% è il non essere stato residente in Italia negli ultimi cinque anni (a partire dal 2019). Oltre a questo, il futuro contribuente, dovrà presentare una dichiarazione dei redditi dove allegherà la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale, prima di richiederla in Italia. Tra queste si dovranno segnare solo quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, come lo scambio automatico di informazioni (l'elenco dei Paesi cooperativi finanziariamente può essere trovato sul sito dell'Agenzia delle entrate o sul ministero dell'Economia e delle finanze). Il pensionato dovrà inoltre specificare anche gli Stati o i territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, e infine lo Stato di residenza che eroga i redditi e l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta del 7%. Gli effetti dell'agevolazione fiscale, trascorsi i cinque anni, decadono naturalmente e il pensionato verrà tassato secondo le regole fiscali vigenti. Il contribuente che richiede la tassazione al 7% può sempre decidere, prima del tempo, di revocarla. In questo caso dovrà comunicare la rinuncia sulla dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'operazione (per non godere all'agevolazione fiscale nel 2021, si deve comunicare la rinuncia sulla dichiarazione del 2020). Il regime di favore potrà però decadere anche per motivi non legati alla volontà del pensionato. Se uno dei requisiti richiesti inizialmente dovesse venire meno, se il pagamento del 7% non dovesse avvenire (o se fatto in modo parziale) entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, se il pensionato dovesse trasferire la residenza fiscale in un comune italiano diverso da quelli indicati, oppure, se dovesse decidere di trasferire la residenza fiscale all'estero, il regime del 7% decadrà in automatico. Inoltre, l'opzione di vantaggio fiscale decadrà, anche se in seguito ad attività di controllo, è accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti al 2019. Il regime di favore non decade se invece il pensionato decide di trasferire la sua residenza fiscale da un comune del Sud con meno di 20.000 abitanti, a un altro che presenta le stesse caratteristiche indicate nella norma. Se si hanno tutti i requisiti per poter godere dell'agevolazione fiscale, il pensionato dovrà versare, entro la data prevista per il saldo delle imposte sui redditi, in un'unica soluzione la tassa dovuta. Al momento non è ancora disponibile il codice tributo da indicare in fase di versamento e le specifiche istruzioni per la compilazione del modello F24. Queste informazioni verranno fornite al più presto dall'Agenzia delle entrate tramite un altro provvedimento.
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