2023-02-18
Aboliti tutti gli sconti in fattura. Salvo solo chi ha iniziato i lavori
Entra subito in vigore il decreto che elimina del tutto la cessione dei crediti. Rimane in mezzo al guado chi ha già fatto studi preparatori, quasi sempre a pagamento, ma non ha ancora presentato la Cila.Niente più cessione del credito, sconto in fattura e acquisto dei crediti incagliati da parte degli enti locali per tutti i bonus edilizi. Queste le novità decise dal governo giovedì sera in cdm, immediatamente pubblicate in Gazzetta ufficiale ed entrate in vigore ieri. La mossa dell’esecutivo implica che l’unica agevolazione che rimane è la detrazione fiscale delle spese sostenute sul 730 in cinque o dieci anni. Chi dunque vorrà ristrutturare o apportare delle migliorie al proprio immobile lo potrà fare solo se disporrà della liquidità necessaria per anticipare il costo dei lavori. Ma andiamo con ordine.caldaieNon tutti sono stati esclusi dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura. Il testo pubblicato in Gazzetta prevede infatti che per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali è stata presentata l’istanza di acquisizione, per le villette che hanno presentato la Cila e i condomini che hanno adottato la delibera assembleare e depositato la comunicazione di inizio lavori asseverata per il Superbonus rimane la possibilità di continuare con le vecchie regole. La questione in questo caso è se si riuscirà, nella pratica, a ottenere una delle due agevolazioni fiscali. In tutti gli altri casi si avrà solo la possibilità di detrarre la spesa sul 730. In questo calderone finiscono anche tutte quelle situazioni ibride come i condomini che, nonostante abbiano speso soldi per fare preventivi e valutazioni tecniche, si ritrovano in mano solo la delibera assembleare o quelle di chi aveva concluso l’iter ma non è riuscito a consegnare prima del 16 febbraio la Cila al proprio Comune. Possono venire coinvolti nella restrizione anche tutti i nuclei familiari, con un reddito non superiore ai 15.000 euro l’anno, a cui era stata data la possibilità di richiedere lo sconto in fattura per accedere al Superbonus, se non hanno già presentato la Cila. La situazione è uguale anche per gli interventi diversi dal Superbonus, ma che rientrano a pieno titolo tra i bonus edilizi (mobili, facciate, verde, acqua potabile, sisma ed ecobonus). In questo caso le limitazioni non si applicano solo per gli interventi per cui entro il 16 febbraio è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, dove era necessario, o è stato stipulato un contratto preliminare regolarmente registrato o uno definitivo di compravendita dell’immobile. Per tutti gli altri interventi che non richiedono la ristrutturazione la norma prevede un generico: «Basterà che i lavori siano già iniziati», lasciando dunque spazio a un ampio numero di casistiche. Basti infatti pensare alla sostituzione della caldaia. Se ci si ritrova nella situazione in cui si è scelta la macchina, ci si è accordati con l’artigiano per ordinare e successivamente iniziare i lavori di sostituzione, forse si dovrà dire addio allo sconto in fattura o alla cessione del credito se programmata, visto che i lavori non sono iniziati. Senza poi contare che con l’eliminazione di queste agevolazioni fiscali si sta andando anche a scoraggiare la sostituzione di caldaie vecchie con modelli a condensazione o l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Decisioni che non pesano solo sui privati ma sull’interno settore dell’edilizia. Secondo il centro studi di Unimpresa, si rischia di portare al fallimento 25.000 piccole e medie imprese che fino a qualche giorno fa avevano programmato il loro lavoro basandosi su quanto stabilito in legge di bilancio.Oltre a mettere un freno alla cessione dei crediti di imposta e allo sconto in fattura, il governo ha anche cercato di sbrogliare la matassa dei circa 15 miliardi di crediti di imposta ancora bloccati che al momento stanno paralizzando 90.000 cantieri, intervenendo sulla responsabilità dei cessionari. Se questi dispongono di tutta la documentazione necessaria relativa alle opere che hanno generato i crediti di imposta (titolo edilizio abilitativo degli interventi, notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, visura catastale, documenti comprovanti le spese sostenute, asseverazioni obbligatorie, delibera condominiale e visto di conformità), non saranno ritenuti responsabili nel caso di violazioni. dolo e colpa graveL’esclusione di responsabilità riguarda anche i cessionari che acquistano i crediti da una banca, o da altra società appartenente al medesimo gruppo bancario, con la quale hanno stipulato un contratto di conto corrente. In questo caso la documentazione dovrà essere richiesta alla banca o alla società del gruppo cedente. La norma però non si ferma qui perché precisa che anche nel caso in cui il cessionario non dovesse disporre di tutta la documentazione richiesta potrà fornire «con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità». Spetterà dunque all’Agenzia delle entrate il compito di dover dimostrare la «sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale», si legge dal testo della norma.