E blocco navale fu: l’impegno elettorale di Giorgia Meloni che più di ogni altro, per il forte valore simbolico, è stata in questi anni di governo del centrodestra identificata come «promessa mancata», si concretizza. Naturalmente nessuno immaginava, neanche la Meloni al momento di lanciare la proposta, uno schieramento di navi militari che stazionassero h24, per 365 giorni l’anno, al confine delle acque territoriali.
L’argomento è estremamente più complesso, ma il ddl sull’immigrazione approvato ieri dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, contiene una norma che ha il merito di concretizzare il famoso slogan elettorale. «Nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale», recita il testo del ddl, «l’attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto (a determinate imbarcazioni, ndr) con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno. Costituiscono minaccia grave: il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale; la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini; le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale; gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza.
L’interdizione ha carattere eccezionale e temporaneo e una durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi». Dunque, si introduce una sostanziale, decisiva stretta alla possibilità di determinate imbarcazioni, a partire da quelle delle Ong, di trasportare senza alcun freno migliaia e migliaia di clandestini in Italia. E per chi dovesse violare il blocco, sono previste conseguenze pesanti: «In caso di violazione dell’interdizione», si legge ancora, «salvo che il fatto costituisca reato, si applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.
La responsabilità solidale si estende all’utilizzatore o all’armatore e al proprietario della nave. In caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima imbarcazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’imbarcazione e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare». Ma c’è di più: «I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione», si legge ancora, «possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza». E qui, non esplicitamente, si parla dei centri in Albania.
Stretta sulla protezione complementare. Per ottenerla serviranno quattro condizioni: periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, conoscenza «certificata» della lingua italiana, disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e una disponibilità finanziaria analoga a quella richiesta per i ricongiungimenti familiari. La domanda sarà comunque rigettata se lo straniero «rappresenta una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi».
Novità anche sulle espulsioni: «Il giudice», recita il testo del ddl, «ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, con circostanze aggravanti.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice», si legge ancora, «è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo». Stretta anche sui ricongiungimenti: «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare», si legge, «per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni, ma in forza di matrimonio trascritto in Italia, e figli minori». Aumenta anche la soglia di reddito per il familiare che deve essere raggiunto dai familiari. Non manca una norma sull’utilizzo dei telefonini: «Per gli stranieri trattenuti nei Cpr», prevede il ddl, «al di fuori degli orari, degli spazi e delle modalità di utilizzo autorizzate, non è consentita la libera detenzione, all’interno della struttura, di telefoni cellulari, anche di proprietà, i quali sono custoditi da personale del soggetto incaricato della gestione per essere messi a disposizione dell’interessato per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo».