2021-07-21
Aiuto della Consulta agli extracomunitari
Gli ermellini hanno stabilito che il patrocinio gratuito agli stranieri deve essere riconosciuto anche nelle cause civili, oltre che penali. Con nuove spese per lo Stato.Il cittadino extracomunitario impossibilitato a presentare la certificazione dell'autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all'estero avrà comunque diritto al patrocinio a spese dello Stato. L'ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 157 del 2021, depositata ieri - redattrice Emanuela Navarretta - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.Più precisamente, la Consulta ha dichiarato non costituzionale la parte della citata norma in cui - nei casi in cui la produzione dell'attestazione consolare non risulti possibile - essa non contemplava la facoltà, per i cittadini extra Ue, di produrre «forme sostitutive di certificazione, in analogia agli istituti previsti dall'ordinamento nazionale», qualora essi dimostrino «d'aver compiuto tutto quanto esigibile secondo l'ordinaria diligenza per ottenere la prevista attestazione consolare».Beninteso, con questo verdetto la Corte non ha inventato nulla di nuovo. L'operazione fatta dai giudici è infatti stata quella di uniformare - sotto il profilo della certificazione dei redditi prodotti all'estero - la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario a quanto già oggi previsto per il processo penale. La Consulta era stata chiamata a pronunciarsi a seguito di un procedimento nel quale G. S. e B. S., due cittadini di nazionalità indiana, avevano proposto la loro opposizione al provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Era infatti accaduto che i due ricorrenti si fossero visti negare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quanto l'ambasciata e il consolato indiano in Italia non avevano dato riscontro alla loro richiesta di certificare la mancanza di redditi all'estero. Ne era così scaturito un ricorso ad opera del Tar del Piemonte, che aveva ritenuto di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la norma - il già ricordato comma 2 dell'articolo 79 del Dpr n. 115 del maggio 2002 - chiedendo se la stessa fosse da ritenersi o meno compatibile con gli articoli 3, 24, 113 e 117 della nostra Carta. Ebbene, la Consulta, rigettando due eccezioni ammissibilità avanzate dell'Avvocatura generale, ha ritenuto fondato tale ricorso. Nello specifico, si è ravvisata la non compatibilità tra la norma censurata e il terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione, previsione secondo cui devono essere assicurati «ai non abbienti [...] i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».Richiamandosi ad altri pronunciamenti, la Corte ha poi ricordato che l'istituto del gratuito patrocinio ha proprio la funzione di rimuovere le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa. Sulla base di tali premesse, è stata dichiarata come di «manifesta irragionevolezza» l'esclusione dal diritto al patrocinio a spese dello Stato del cittadino extracomunitario impossibilitato a produrre la certificazione dell'autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all'estero. Fin qui, il lato giuridico e costituzionale della faccenda.Ce n'è però anche uno economico che non può essere taciuto. Un avvocato in regime di gratuito patrocinio, infatti, percepisce oggi una parcella che arriva a circa 800 euro per l'ambito penale; in quello civile - direttamente interessato dalla sentenza della Consulta - la parcella è invece inferiore, fermandosi a circa 430 euro. Somme apparentemente modeste ma che, considerando che già oggi le domande presentate dagli stranieri per il gratuito patrocinio ammontano al 60% del totale, nell'insieme non risultano certo trascurabili. Anzi, dopo la sentenza di ieri l'ammontare delle spese di cui lo Stato italiano si fa carico per i cittadini immigrati non potrà, per ovvie ragioni aritmetiche, che lievitare. E pensare che poi c'è ancora chi dipinge l'Italia come Paese poco ospitale o addirittura razzista.