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2025-05-10
La Cassazione dà ragione al governo sui cpr in Albania: trattenimenti leciti
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La Prima sezione penale della Suprema corte, presieduta da Giacomo Rocchi (relatore Giorgio Poscia), ha accolto un ricorso presentato dal ministero dell’Interno e dalla Questura di Roma, stabilendo che il trattenimento è legittimo. Anche dopo la domanda di asilo. Anche in Albania. Anche a Gjader. Perché quella struttura, ai sensi del Protocollo Italia-Albania, è «equiparata a tutti gli effetti» a un cpr italiano. Non solo. Secondo la Cassazione, la legge che ratifica il protocollo con l’Albania non impedisce il trattenimento di chi ha presentato domanda d’asilo, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda sia «strumentale» e che «miri a impedire l’esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento». È il cuore della decisione. Lo status di richiedente protezione internazionale non basta più, da solo, a sottrarre un immigrato al trattenimento e al trasferimento nei centri albanesi. Il caso specifico riguarda un marocchino che nel novembre 2021 ha varcato illegalmente la frontiera di Lampedusa. Ma a marzo 2025 il prefetto di Napoli dispone la sua espulsione, con trattenimento nel cpr di Palazzo San Gervasio, in Basilicata. Un provvedimento convalidato dal giudice di pace di Melfi lo scorso 2 aprile. Pochi giorni dopo viene disposto il trasferimento a Gjader. Qui, l’11 aprile, lo straniero mette piede in una struttura che non è in Italia ma è sotto giurisdizione italiana, come recita il Protocollo firmato tra il governo Meloni e l’esecutivo albanese. E il trattenuto il 17 presenta domanda di protezione internazionale. Lo stesso giorno il questore di Roma rinnova il trattenimento «per il pericolo di fuga» ma anche per «la strumentalità della domanda». Che il giorno seguente è stata respinta dalla Commissione territoriale. Ma la Corte d’Appello di Roma (quella che con un trucco burocratico ha assorbito gli stessi magistrati della Sezione immigrazione del Tribunale soppressa dal governo) non ci sta. Annulla la convalida sostenendo che il cpr in Albania serve a trattenere chi è destinato al rimpatrio, non i richiedenti protezione internazionale. E quella richiesta, anche se pretestuosa, stando al cavillo, modificherebbe lo status giuridico del migrante. Il caso finisce in Cassazione. E cambia tutto. Secondo la Suprema corte, «i Centri situati nel Paese terzo possono servire anche per l’attesa della decisione della protezione internazionale, nonché per la verifica del diritto alla permanenza sul territorio italiano». Infine, «le garanzie per il cittadino extracomunitario sono le medesime, a prescindere dal cpr in cui si trova». E con questa mossa bocciano anche «la questione di legittimità costituzionale (l’ennesima, ndr)», sollevata dalla difesa dello straniero. «Infondata», valutano i giudici, «poiché» la normativa «non si pone in contrasto con il Protocollo». Il provvedimento viene quindi annullato. E il fascicolo torna alla Corte d’Appello per un altro giudizio. Questa volta con delle indicazioni molto precise. Che sembrano essere già state recepite, visto che nei primi provvedimenti emessi ieri la Corte d’Appello romana ha cambiato orientamento. In un caso ha convalidato il trattenimento a Gjader di un pakistano che ha presentato domanda d protezione internazionale. «Alla luce della recentissima giurisprudenza di legittimità (la decisione richiama la sentenza della Cassazione, ndr)», scrive il giudice, «l’approccio proposto, ritenuto condivisibile anche alla luce della disciplina comunitaria», permette il trattenimento in Albania. La richiesta di asilo è risultata «pretestuosa». Oltre che priva di argomenti, essendo emerso «un soggiorno in Italia senza un programma di effettiva regolarizzazione». Mentre in un secondo procedimento, che riguarda un algerino con precedenti penali, lo stesso giudice, Giuseppe Molfese, pur riconoscendo la legittimità del trattenimento in Albania, ha ritenuto la richiesta di protezione non strumentale: «Non vi è motivo di dubitare in ordine alla paura di ritornare nel Paese d’origine». E il provvedimento non è stato convalidato. A conferma della ricezione del nuovo orientamento, però, c’è la decisione di un secondo giudice, Marco Ulzega, della stessa Corte d’Appello. Ha trattato il ricorso di un altro algerino che, come nei casi precedenti, ha presentato domanda di protezione internazionale dopo l’espulsione. «Alla luce della pronuncia del massimo organo della nostra giurisdizione», premette citando la sentenza Rocchi-Poscia, si deve «ritenere che il cpr di Gjader sia in tutto e per tutto equiparato a un Cpr italiano». E siccome anche questa richiesta di protezione è risultata pretestuosa ha convalidato il trattenimento. Motivazioni diverse, invece, quelle contenute nel provvedimento immediato di espulsione (firmato dal questore su impulso del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi) per i tre tunisini accusati di violenza sessuale di gruppo per i fatti del Concertone del Primo maggio a Roma e accompagnati ieri pomeriggio alla frontiera. I tre erano in Italia con un permesso per motivi di studio. Ma la loro permanenza è stata cancellata in blocco dopo le verifiche dell’Ufficio immigrazione. Il trattenimento nel cpr, la convalida del giudice e infine l’espulsione. Una procedura lampo, resa possibile anche dalla prontezza della polizia e dalla collaborazione della vittima.
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Dopo la sentenza del Palazzaccio la Corte d’Appello di Roma cambia linea. Espulsi i tre i tunisini dello stupro al Concertone.Doppio scacco all’immigrazione clandestina e molesta: sui trattenimenti in Albania la Corte di Cassazione ribalta tutto, equiparando il centro di Gjader ai cpr italiani, mentre il Viminale nel pomeriggio di ieri ha espulso i tre tunisini indagati per le molestie al Concertone del Primo maggio. Ma andiamo con ordine. La Prima sezione penale della Suprema corte, presieduta da Giacomo Rocchi (relatore Giorgio Poscia), ha accolto un ricorso presentato dal ministero dell’Interno e dalla Questura di Roma, stabilendo che il trattenimento è legittimo. Anche dopo la domanda di asilo. Anche in Albania. Anche a Gjader. Perché quella struttura, ai sensi del Protocollo Italia-Albania, è «equiparata a tutti gli effetti» a un cpr italiano. Non solo. Secondo la Cassazione, la legge che ratifica il protocollo con l’Albania non impedisce il trattenimento di chi ha presentato domanda d’asilo, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda sia «strumentale» e che «miri a impedire l’esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento». È il cuore della decisione. Lo status di richiedente protezione internazionale non basta più, da solo, a sottrarre un immigrato al trattenimento e al trasferimento nei centri albanesi. Il caso specifico riguarda un marocchino che nel novembre 2021 ha varcato illegalmente la frontiera di Lampedusa. Ma a marzo 2025 il prefetto di Napoli dispone la sua espulsione, con trattenimento nel cpr di Palazzo San Gervasio, in Basilicata. Un provvedimento convalidato dal giudice di pace di Melfi lo scorso 2 aprile. Pochi giorni dopo viene disposto il trasferimento a Gjader. Qui, l’11 aprile, lo straniero mette piede in una struttura che non è in Italia ma è sotto giurisdizione italiana, come recita il Protocollo firmato tra il governo Meloni e l’esecutivo albanese. E il trattenuto il 17 presenta domanda di protezione internazionale. Lo stesso giorno il questore di Roma rinnova il trattenimento «per il pericolo di fuga» ma anche per «la strumentalità della domanda». Che il giorno seguente è stata respinta dalla Commissione territoriale. Ma la Corte d’Appello di Roma (quella che con un trucco burocratico ha assorbito gli stessi magistrati della Sezione immigrazione del Tribunale soppressa dal governo) non ci sta. Annulla la convalida sostenendo che il cpr in Albania serve a trattenere chi è destinato al rimpatrio, non i richiedenti protezione internazionale. E quella richiesta, anche se pretestuosa, stando al cavillo, modificherebbe lo status giuridico del migrante. Il caso finisce in Cassazione. E cambia tutto. Secondo la Suprema corte, «i Centri situati nel Paese terzo possono servire anche per l’attesa della decisione della protezione internazionale, nonché per la verifica del diritto alla permanenza sul territorio italiano». Infine, «le garanzie per il cittadino extracomunitario sono le medesime, a prescindere dal cpr in cui si trova». E con questa mossa bocciano anche «la questione di legittimità costituzionale (l’ennesima, ndr)», sollevata dalla difesa dello straniero. «Infondata», valutano i giudici, «poiché» la normativa «non si pone in contrasto con il Protocollo». Il provvedimento viene quindi annullato. E il fascicolo torna alla Corte d’Appello per un altro giudizio. Questa volta con delle indicazioni molto precise. Che sembrano essere già state recepite, visto che nei primi provvedimenti emessi ieri la Corte d’Appello romana ha cambiato orientamento. In un caso ha convalidato il trattenimento a Gjader di un pakistano che ha presentato domanda d protezione internazionale. «Alla luce della recentissima giurisprudenza di legittimità (la decisione richiama la sentenza della Cassazione, ndr)», scrive il giudice, «l’approccio proposto, ritenuto condivisibile anche alla luce della disciplina comunitaria», permette il trattenimento in Albania. La richiesta di asilo è risultata «pretestuosa». Oltre che priva di argomenti, essendo emerso «un soggiorno in Italia senza un programma di effettiva regolarizzazione». Mentre in un secondo procedimento, che riguarda un algerino con precedenti penali, lo stesso giudice, Giuseppe Molfese, pur riconoscendo la legittimità del trattenimento in Albania, ha ritenuto la richiesta di protezione non strumentale: «Non vi è motivo di dubitare in ordine alla paura di ritornare nel Paese d’origine». E il provvedimento non è stato convalidato. A conferma della ricezione del nuovo orientamento, però, c’è la decisione di un secondo giudice, Marco Ulzega, della stessa Corte d’Appello. Ha trattato il ricorso di un altro algerino che, come nei casi precedenti, ha presentato domanda di protezione internazionale dopo l’espulsione. «Alla luce della pronuncia del massimo organo della nostra giurisdizione», premette citando la sentenza Rocchi-Poscia, si deve «ritenere che il cpr di Gjader sia in tutto e per tutto equiparato a un Cpr italiano». E siccome anche questa richiesta di protezione è risultata pretestuosa ha convalidato il trattenimento. Motivazioni diverse, invece, quelle contenute nel provvedimento immediato di espulsione (firmato dal questore su impulso del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi) per i tre tunisini accusati di violenza sessuale di gruppo per i fatti del Concertone del Primo maggio a Roma e accompagnati ieri pomeriggio alla frontiera. I tre erano in Italia con un permesso per motivi di studio. Ma la loro permanenza è stata cancellata in blocco dopo le verifiche dell’Ufficio immigrazione. Il trattenimento nel cpr, la convalida del giudice e infine l’espulsione. Una procedura lampo, resa possibile anche dalla prontezza della polizia e dalla collaborazione della vittima.
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Non solo. A emergere è anche un altro dato che smonta una certa narrazione dominante: le identità non binarie rappresentano una quota minoritaria, intorno al 16%. La grande maggioranza degli italiani si riconosce ancora in un’identità sessuale e di genere tradizionale. Numeri che restituiscono un Paese molto meno «fluido» di quanto spesso venga descritto. I dati che emergono, letti insieme, delineano un quadro più complesso di quanto spesso venga raccontato. La società cambia, ma lo fa con gradualità, mantenendo punti fermi che resistono nel tempo. Il rapporto evidenzia infatti una sessualità più aperta nelle pratiche e nei contesti, ma ancora fortemente legata alla dimensione della coppia. Le relazioni stabili restano centrali e, in molti casi, risultano anche le più soddisfacenti dal punto di vista della vita intima. Non mancano, però, segnali di trasformazione. Cresce il ricorso alle piattaforme digitali per conoscere nuove persone (oltre il 40% degli italiani dichiara di aver utilizzato almeno una volta app o social per finalità relazionali o sessuali), aumenta la diffusione del sesso mediato dalla tecnologia e si registra una maggiore curiosità verso esperienze diverse rispetto a quelle legate al passato. Il porno, ad esempio, entra sempre più spesso nella quotidianità di coppia, mentre i social diventano uno spazio di interazione anche sul piano relazionale. Si tratta di cambiamenti che non sostituiscono, ma affiancano i modelli tradizionali. Una sorta di doppio binario: da un lato la stabilità della coppia, dall’altro nuove forme di esplorazione e di espressione della sessualità. In questo contesto, la monogamia continua a rappresentare una scelta prevalente, non necessariamente per adesione a un modello rigido, ma spesso per una ricerca di equilibrio e continuità. Un dato che riflette anche un’esigenza più ampia di stabilità, in un periodo segnato da incertezze economiche e sociali. Il rapporto Censis suggerisce quindi una lettura meno ideologica e più aderente alla realtà: gli italiani non sono immobili, ma nemmeno così radicalmente trasformati come talvolta si tende a raccontare. Ma resta, nella maggioranza dei casi, ancorata a una dimensione relazionale riconoscibile, fatta di coppia, continuità e identità definite.
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Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano
Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, ha proseguito oggi il ciclo di visite sul territorio nazionale con una tappa in Lombardia, dove ha incontrato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il prefetto Claudio Sgaraglia.
L’attività si inserisce nell’ambito dell’implementazione delle priorità strategiche della Difesa, in particolare quella relativa al «bilanciamento delle componenti», finalizzata a rafforzare la coerenza tecnologica tra le Forze armate. Un obiettivo ritenuto essenziale per garantire la capacità di operare in scenari multidominio, sia in ambito alleato sia su base nazionale.
Nel corso della giornata, il generale si è recato dapprima al Comando interregionale Pastrengo dell’Arma dei Carabinieri, dove ha espresso apprezzamento per il servizio svolto a tutela dei cittadini e per il contributo fornito nelle operazioni all’estero. In particolare, è stato evidenziato il ruolo dell’Arma non solo come polizia militare, ma anche nelle attività di stability policing nelle fasi post-conflitto, ambito in cui l’esperienza italiana è riconosciuta anche in sede Nato. Successivamente, Portolano ha visitato il 1° Reggimento trasmissioni dell’Esercito, reparto che fornisce supporto diretto al quartier generale multinazionale Nato NRDC-ITA, con sede in Italia e attualmente impegnato anche nella prontezza dell’Allied Reaction Force. Rivolgendosi al personale, ha sottolineato la professionalità, lo spirito di sacrificio e la dedizione dimostrati sia sul territorio nazionale sia nelle missioni all’estero, evidenziando il ruolo cruciale del reparto nel garantire collegamenti, continuità di comando e supporto alle strutture operative.
La giornata si è conclusa con gli incontri istituzionali a Milano, occasione per ribadire il legame tra la Difesa e le autorità locali, anche in relazione al contributo fornito alla sicurezza dei cittadini in coordinamento con le Forze di polizia. Domani è infine prevista la visita al 6° Stormo dell’Aeronautica militare, reparto di volo impegnato nella difesa aerea e nel controllo dello spazio nazionale già in tempo di pace.
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Mario Fresa (Imagoeconomica)
Gli avvocati del consigliere di Cassazione contestano la pubblicazione degli audio e parlano di ricostruzione «incompleta e lesiva». La redazione ribatte: file integrali o omissati solo per il minore, fatti riportati correttamente e già citati i provvedimenti giudiziari.
La replica dei legali
Con riferimento agli articoli pubblicati online dal quotidiano La Verità, in data 21 e 22 marzo 2026, con allegati file audio privi di alcuna rilevanza probatoria, relativi al consigliere di Cassazione dottor Mario Fresa, si evidenzia come il contenuto degli stessi sia stato pubblicato in maniera volutamente incompleta, al fine di dare una visione distorta e strumentale degli eventi richiamati. In particolare, non viene dato atto che sui fatti richiamati sono intervenute due diverse ordinanze di archiviazione, l’ultima il 29 settembre 2025, che hanno esaminato tutti i file audio agli atti, rilevando solamente dei diverbi tra i due coniugi, frutto di un rapporto conflittuale, in assenza di circostanze penalmente rilevanti e «non una sistematica sopraffazione come richiesto dalla norma incriminatrice». Del pari, nei suddetti articoli, pubblicati con singolare coincidenza il giorno prima della votazione sul referendum, viene omessa la decisiva circostanza che il giudizio di separazione personale tra il Fresa e la moglie si è concluso con un accordo consensuale nel gennaio 2025 che prevedeva, all’esito dell’espletata Ctu, un affidamento condiviso del figlio minore, in quanto rispondente agli interessi del bambino. Accordo la cui validità è stata confermata anche con successivo provvedimento del tribunale civile di Roma in data 5 dicembre 2025, che ha evidenziato l’assenza di criticità tali da dover assumere un provvedimento di modifica delle statuizioni vigenti.In considerazione di quanto sopra, l’omissione di tali elementi essenziali della vicenda ha determinato la diffusione di una rappresentazione dei fatti gravemente lesiva dell’onore, della reputazione e dell’identità personale del dott. Fresa, in violazione dei principi di verità, completezza e continenza che devono presiedere all’esercizio del diritto di cronaca giornalistica.
Avv. Ilenia Guerrieri e Marco Meliti Roma
La risposta della redazione
Con riferimento alla richiesta di rettifica si evidenzia che sul sito della «Verità» sono stati pubblicati due file audio. Uno in formato integrale, trattandosi di conversazioni intrattenute in luogo pubblico alla presenza delle forze dell’ordine, l’altro omissato, però, soltanto nella parte in cui riproduce la voce del minore coinvolto e in cui il dottor Fresa spiega al figlio che la madre sarebbe «la classica straniera morta di fame che viene in Italia, si sposa un ricco e famoso e dopodiché gli rovina la vita e si vuole fottere pure il patrimonio». I lettori hanno quindi potuto acquisire esatta conoscenza di quanto descritto nell’articolo che ha, ovviamente, riportato soltanto i fatti ritenuti rilevanti dal cronista considerata la ben nota funzione pubblica esercitata dal dottor Fresa, il quale, peraltro, secondo quanto riferito dallo stesso magistrato, nel corso di un’ulteriore conversazione non pubblicata sul sito, ha sostenuto di essere titolare di un procedimento penale avente a oggetto violenze su numerosi minori consumate da ecclesiastici e di cui non abbiamo trovato traccia su fonti aperte. Infine, si osserva che nell’articolo, contrariamente a quanto sostenuto nella rettifica, si riportano diffusamente i provvedimenti giudiziari favorevoli al dottor Fresa adottati sia nella sede penale che nella sede civile così come la condanna riportata dal dottor Fresa in sede disciplinare per condotte violente consumate ai danni dell’ex coniuge e ammesse dallo stesso dottor Fresa davanti al Consiglio Superiore della Magistratura.
LV
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