Infatti, una delle argomentazioni più usate dai promotori del No è che, con l’attuale sistema, le Procure devono inserire nei fascicoli d’inchiesta tutte le prove raccolte, pro o contro gli indagati, mentre dopo la riforma il pm sarà una specie di superpoliziotto che penserà solo a incastrare chi è sospettato di reati. I giudici di Brescia hanno smascherato l’ipocrisia di questa narrazione e hanno confermato come la storia del sostituto procuratore impegnato a difesa dell’indagato sia stata negli anni una specie di favoletta.
Da sempre i successi e gli insuccessi dell’accusa, anche a livello di pubblica opinione, si sono misurati con la percentuale di processi conclusi con condanne. Non certo in base alle archiviazioni richieste. E anche un pm celebrato e di lungo corso come De Pasquale è diventato la prova lampante del tradimento dei principi che avevano ispirato il nuovo codice.
Prima di procedere nel racconto conviene fare un breve riassunto delle puntate precedenti.
De Pasquale e Spadaro sono alla sbarra con l’accusa di avere nascosto, in primis, al Tribunale di Milano e, poi, all’Eni, alla Shell e agli altri imputati del processo Opl 245 prove a discarico, come i messaggi trovati nel cellulare del principale accusatore, Vincenzo Armanna, che rivelavano come l’ex manager infedele del Cane a sei zampe avesse corrisposto 50.000 dollari a due testimoni chiave.
Questi e altri elementi fondamentali (come il video in cui Armanna annunciava i propri «propositi ritorsivi» nei confronti dei vertici dell’Eni parlando di una «valanga di merda» che stava per fare arrivare) erano stati ripetutamente segnalati ai magistrati alla sbarra dal collega Paolo Storari, ma gli imputati li avevano tenuti chiusi nel cassetto, senza produrli nel processo e bollandoli come «ciarpame», in attesa di una sentenza di condanna. Una condotta che il nostro ordinamento, almeno sulla carta, stigmatizza con forza. E anche i giudici bresciani hanno voluto sottolineare come l’obbligo di condividere elementi favorevoli alle difese non termini con le investigazioni preliminari, ma valga anche per le attività integrative d’indagine durante il dibattimento, in Appello o anche dopo.
Per gli avvocati degli imputati, però, «l’esercizio della discrezionalità della pubblica accusa circa la pertinenza e la rilevanza delle produzioni non è sindacabile».
E a conferma di ciò sono stati citati due articoli del codice di procedura penale: il 53 e il 430.
Ma per i giudici di primo e secondo grado «non ricorreva, nel caso di specie, discrezionalità e autonomia di scelte degli imputati […] non potendosi occultare risultanze investigative a favore delle altre parti del processo».
A pagina 25 il «presidente estensore» Anna Maria Dalla Libera (coadiuvata dai consiglieri Roberto Gurini e Greta Mancini) scrive: «Onde evitare di cadere in possibili equivoci, va evidenziato sin d’ora che ciò che si contesta agli imputati non è l’uso improprio del potere discrezionale nella scelta degli elementi probatori da spendersi nel dibattimento “Eni Nigeria”, rispetto a cui hanno correttamente affermato la loro piena autonomia, quanto piuttosto di aver trascurato che il pubblico ministero […] non può rivendicare a se l’esclusività del giudizio sulla pertinenza e rilevanza della prova, arrogandosi una sfera illimitata di insindacabilità».
Per la toga, la «piena autonomia» riconosciuta al pm dal codice e rivendicata nella memoria conclusiva degli imputati, «non può tradursi in una sconfinata libertà di autodeterminazione tale da rendere discrezionali anche le scelte obbligate».
Il giudice attribuisce agli imputati un comportamento doloso e parla anche di «visione monocromatica o “tunnellizzata”». La «tunnellizzazione» del pm è un concetto interessante: il magistrato, anche a livello psicologico, quando si imbarca in procedimenti che attirano l’interesse dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione, rischia di sentirsi come dentro a un tunnel, talmente stretto che gli impedisce di girarsi e di tornare indietro. Per affermare la propria professionalità e assecondare le proprie convinzioni può andare solo avanti e cercare l’unica uscita possibile, la condanna dell’imputato.
De Pasquale e Spadaro, per raggiungere il traguardo, avrebbero persino tentato di fare astenere il giudice Marco Tremolada, ritenuto troppo garantista, cercando, diversamente dalle prove a discarico, di introdurre nel processo una testimonianza imbarazzante sulla toga, un’accusa portata avanti dall’avvocato Piero Amara e risultata successivamente del tutto infondata.
Per questo, nella sentenza, il presidente del collegio bacchetta i pm: «Se l’approccio "tunnellizzato” impresso al processo dal dottor De Pasquale e dal dottor Spadaro poteva trovare una spiegazione, sia pure metagiuridica, nella volontà di chiedere la condanna degli imputati in virtù di un intimo convincimento morale circa la loro colpevolezza, il comportamento assunto dalla Pubblica accusa nei confronti del presidente del Collegio giudicante ha costituito sotto ogni punto di vista un azzardo inescusabile».
Ai magistrati viene persino contestato di avere provato a coinvolgere la Procura di Brescia in una violazione del segreto istruttorio, per «giustificare o, meglio, attenuare il rilievo» del proprio comportamento illecito.
Spadaro in aula aveva riferito di avere saputo dal suo vecchio procuratore, Francesco Greco, che l’omologo bresciano, Francesco Prete, sarebbe stato d’accordo nel portare l’avvocato Amara a testimoniare contro Tremolada. Senonché sia il procuratore aggiunto di Milano Laura Pedio, presente al summit bresciano, che Greco hanno smentito tale ricostruzione, parlando di «frasi veramente gravi».
Dalla Libera appare sconcertata dall’idea che De Pasquale e Spadaro avrebbero della propria funzione: «A voler seguire il ragionamento degli appellanti, si arriverebbe al paradosso che, anche qualora il pubblico ministero venisse a conoscenza della prova certa dell’innocenza dell’imputato dopo l’esercizio della azione penale (prova di cui magari la difesa dell’imputato è all’oscuro), non avrebbe l’obbligo di depositarla, pervenendosi così ad una condanna ingiusta, in spregio alla funzione di parte pubblica volta alla ricerca della verità, che la Costituzione riconosce al pubblico ministero».
Ma «la veste di organo di Giustizia preposto, nell’interesse della generalità dei consociati», almeno in questo caso, sarebbe stata stretta ai due pm. E perciò, come troppo spesso accade, sarebbe venuta a mancare, «a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini», «la concreta attuazione del principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale», una dichiarazione che perde completamente di senso di fronte alla rivendicata «discrezionalità assoluta del pm».
Ci aveva già pensato il professor Franco Cordero a strappare il velo d’ipocrisia del nostro sistema, allorquando era arrivato alla conclusione che «tutto sommato, il “parquet” (l’ufficio del procuratore in Francia, ndr) a vertice ministeriale, esposto a censura parlamentare, è più trasparente dell’autarchia togata».
Infatti, come dimostra il caso attuale, il pm, in nome dell’insindacabilità del proprio operato, può adattare alla bisogna il concetto dell’obbligatorietà dell’azione penale, un’attitudine che solo con la separazione delle carriere sarà arginata da un vero controllo, fascicolo per fascicolo, sull’operato delle Procure da parte di un giudice terzo e separato.
De Pasquale e Spadaro, per provare a difendersi, hanno agitato proprio il «mal francese» come spauracchio, quello di un pm con la museruola.
Un tentativo che Dalla Libera ha prontamente stoppato: «È “suggestivo”, ma assolutamente “fuori tema”, il richiamo difensivo alla cosiddetta “sovranità limitata” dell’ufficio del pubblico ministero francese» ha scritto. E ha aggiunto: «Premesso che l’appellante non ha indicato, in tale generico richiamo, quale concreto pregiudizio sarebbe derivato alla funzione del pubblico ministero, svolta dagli odierni imputati, dalle ripetute-esplicite-motivate-qualificate iniziative/richieste provenienti dal collega Storari […], non è chi non veda come proprio l’esercizio di tale funzione […] imponeva, in conformità alle norme costituzionali e processuali italiane, lo svelamento […] alle difese tutte del procedimento Eni Nigeria» di quanto era emerso nel procedimento gemello Eni complotto. Ma questo non è accaduto.
Ed ecco che arriva l’ultimo insegnamento per De Pasquale e Spadaro: «Gli atti/documenti in questione si sarebbero dovuti inserire nel fascicolo del pubblico ministero, a disposizione delle parti e, quindi, a queste resi conoscibili tempestivamente, con conseguente salvezza sia del diritto di difesa, sia del principio della parità delle parti». Un feticcio giuridico che in Italia raramente trova la sua applicazione e che, nonostante ciò, i comitati per il No al referendum sventolano come aglio contro i vampiri. Ma sentenze come quella di Brescia smascherano l’infondatezza di tali argomenti e ne rappresentano l’antidoto.