2021-10-21
Assurdo e illecito infliggere il pass anche alle badanti e a chi fa i mercati
L'interpretazione rigida dell'obbligo diffusa da Palazzo Chigi non sfida solo il buon senso, ma pure la lettera della legge.Se avete un dubbio su quale possa essere la sfera di applicazione di una norma dalla quale potrebbero derivare obblighi o divieti a vostro carico è altamente sconsigliabile che, per risolverlo, vi rivolgiate all'organo o all'ufficio che quella stessa norma ha creato o che è preposto alla sua applicazione. Nove volte su dieci, infatti, quale che sia la ragione del dubbio, la risposta sarà nel senso per voi più sfavorevole, ma più comodo e sicuro per il soggetto dal quale essa proviene. Conferma di questa regola di esperienza la si trova nelle risposte che, sul sito Web della presidenza del Consiglio dei ministri, sono state date ad alcune delle Faq (domande frequenti) riguardanti l'obbligo del green pass in ambito lavorativo privato, a cominciare da quella (cui è stato dato ampio risalto dagli organi di informazione), relativa al caso della badante priva di green pass la quale sia convivente con il datore di lavoro o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa. Secondo gli autori di detta risposta, infatti, assunto come presupposto quello che «se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro», ne deriva che se essa «è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l'alloggio». È proprio quel presupposto, però, che, a ben vedere, nel caso di convivenza della badante (o anche della semplice collaboratrice domestica) con il datore di lavoro, dovrebbe essere ritenuto del tutto insussistente. Se è vero, infatti, che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 127/2021, «a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2», è altrettanto vero che, in italiano, la parola «accesso» indica l'azione di chi si muove da un determinato luogo per «accedere», appunto, ad un altro. Il che non può certo dirsi quando ricorra il caso in questione, dal momento che la badante o collaboratrice domestica che sia «convivente» con il datore di lavoro, svolge la sua prestazione nello stesso luogo nel quale abitualmente risiede. Non si vede, quindi, come possa esserle imposto un obbligo come quello del green pass, che è posto dalla legge solo a carico di chi, per svolgere la sua attività, deve invece recarsi in un luogo diverso da quello di sua residenza. Altra risposta che lascia - per usare un eufemismo - alquanto perplessi è poi quella che è stata data, in senso positivo, al quesito circa l'obbligatorietà o meno del green pass per gli operatori di commercio la cui «sede lavorativa» sia collocata all'aperto; ciò sulla base dell'affermazione secondo cui l'obbligo in questione «non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso». In questo caso, a differenza del precedente, non può dirsi che la risposta sia contraria alla lettera della legge. Essa appare però certamente contraria al comune buon senso, al quale pure ci si dovrebbe ispirare nell'interpretazione di qualsiasi norma, verificando anche, per quanto possibile, al di là della sua formulazione letterale, quale sia o possa essere stata l'intenzione del legislatore; cosa, del resto, espressamente prevista da un'apposita prescrizione, ben nota a chiunque operi nel campo del diritto, costituita dall'art. 12 delle cosiddette «preleggi», cioè delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il Codice civile. E l'intenzione del legislatore va ricostruita (quando non sia espressamente enunciata) anche individuando i presupposti che lo stesso legislatore ha o può aver dato per acquisiti nel dettare una determinata norma. Ora, nel nostro caso, sarebbe assurdo pensare che il legislatore, ben consapevole (presumibilmente) del fatto che, in base alla disciplina attualmente in vigore, non è richiesto, in via generale, per chiunque si trovi all'aperto neppure l'uso delle mascherine, abbia tuttavia voluto imporre addirittura il più gravoso obbligo del green pass per chi, rimanendo comunque all'aperto, debba espletare in un determinato luogo il proprio lavoro. Vedremo in un prossimo futuro quale sarà la sorte degli indirizzi interpretativi espressi nelle suddette risposte. È però fin da ora ragionevolmente prevedibile che, qualora trovino effettiva applicazione, non avranno poi vita facile nelle controversie giudiziarie che ne seguiranno.