2026-01-28
Urso: «Italia fondamentale per rendere il 2026 l'anno delle grandi riforme in Europa»
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Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles.
Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles.
Di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione.
Proviamo ad esaminare con un po’ di pacatezza il disegno di legge sulla violenza sessuale nella nuova formulazione proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno, della Lega, alla Commissione giustizia del Senato, di cui è presidente. Essa si differenzia, rispetto al testo approvato dalla Camera, soprattutto per la previsione che il reato sussiste quando l’atto sessuale sia compiuto «contro la volontà» della persona coinvolta e non più «in assenza del consenso» della medesima. Su questa modifica si è scatenata l’ira funesta di tutti i gruppi di opposizione, secondo i quali, per effetto di essa, la vittima dello stupro sarebbe indebitamente gravata dell’onere di dare la prova del proprio dissenso. Il che, però, è tecnicamente del tutto sbagliato, per la semplice ragione che nel processo penale l’onere della prova grava sempre e comunque soltanto sull’organo dell’accusa, che è il pubblico ministero, e non mai sulla presunta vittima del reato, la quale è tenuta soltanto a raccontare come sono andati i fatti dei quali lei stessa o altri hanno portato a conoscenza l’autorità giudiziaria. Tenendo presente questo elementare principio, non dovrebbe essere difficile, quindi, rendersi conto che tra la previsione, come elemento costitutivo del reato, dell’«assenza di consenso» e quella dell’essere stato compiuto l’atto sessuale «contro la volontà» di chi lo ha subito non vi è alcuna sostanziale differenza. Sarà sempre, infatti, il pubblico ministero, ai fini della decisione circa il promuovimento o meno dell’azione penale, a stabilire, sulla base della descrizione dei fatti che la persona offesa, per regola generale, è comunque tenuta a fornire, se sia mancato il consenso o, indifferentemente, vi sia stato dissenso essendo, nell’uno e nell’altro caso, comunque configurabile il reato.
Altre sono invece le critiche che, alla nuova più ancora che alla vecchia formulazione del ddl in questione, possono essere avanzate. La prima di esse attiene al fatto che, prevedendosi come aggravante l’impiego di violenza o minaccia e l’abuso d’autorità o dell’inferiorità fisica o psichica della persona offesa, si lascia chiaramente intendere che il reato, nell’ipotesi base, potrebbe configurarsi anche quando la persona offesa, in assenza di alcuna delle dette condizioni, abbia manifestato solo a parole la propria contrarietà, assumendo però, nel contempo, un atteggiamento di totale acquiescenza al compimento dell’atto sessuale; atteggiamento che, in quanto non determinato da costrizioni o indebiti condizionamenti, non potrebbe che essere considerato come espressione di un libero e tacito consenso. E c’è allora da chiedersi perché mai questo non dovrebbe prevalere - con conseguente esclusione del reato - su di un dissenso che, in quanto puramente verbale e contraddetto dai fatti, ben potrebbe essere (o, comunque apparire) non rispondente alla reale volontà del soggetto. Proprio per dare risposta a tale interrogativo potrebbe pensarsi che sia stata inserita nella nuova formulazione del ddl la previsione secondo cui «la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso».
Si tratta, però, di una previsione che appare, al tempo stesso, generica e pleonastica. Generica perché non indica alcun criterio sulla base del quale la valutazione in questione debba essere condotta. Pleonastica perché si tratta di una valutazione sempre e comunque necessaria ogni qual volta l’atteggiamento psicologico della presunta vittima di un qualsiasi reato doloso assuma rilievo ai fini della configurabilità del medesimo. E, d’altra parte, a conferma del fatto che solo dal comportamento materiale liberamente posto in essere dalla presunta vittima possa desumersi se essa sia stata consenziente o dissenziente, vale anche l’esempio offerto dalla legislazione spagnola, spesso evocata a modello dai movimenti femministi, in quanto ispirata al principio del consenso, espresso nella formula che «solo il sì è sì». Nonostante tale principio, infatti, si afferma nell’art. 178 del codice penale spagnolo che il consenso dev’essere riconosciuto sulla sola base di «atti» - e non di parole - che «tenendo conto delle circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona».
Altro motivo di critica appare poi quello concernente l’ulteriore previsione secondo cui «l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Se con tale previsione si intendesse solo riferirsi a una rapida e comunque inaccettabile molestia posta in essere da soggetti presi da «raptus» improvvisi a fronte di bellezze femminili, poco male. Condotte di tal genere, infatti, secondo una consolidata - anche se discutibile - interpretazione giurisprudenziale, sono già oggi, in base alla norma vigente, da qualificarsi come reato di violenza sessuale. Quel che preoccupa, però, è che, secondo quanto dichiarato proprio dalla Bongiorno in un’intervista comparsa sul Corriere della sera del 23 gennaio scorso, con la previsione in questione si sarebbe invece inteso introdurre la fattispecie del «freezing», che si avrebbe - si afferma in detta intervista - «quando la donna non manifesta la sua volontà perché congelata dalla paura». Ora, i casi sono due. O la paura è stata indotta dall’uomo mediante violenza, minaccia o abuso d’autorità, e allora basterebbe questo a rendere configurabile il reato, addirittura nella sua forma aggravata, senza alcuna necessità di apposita previsione. Oppure all’insorgere della paura nella psiche della donna è del tutto estranea la condotta posta in essere dall’uomo, e allora non si vede come e perché l’atto sessuale da lui compiuto con un soggetto comunque consenziente possa dar luogo a responsabilità penale, posto che la paura non può neppure essere considerata, di per sé, assimilabile, quando non derivi da cause patologiche, ad una condizione di «inferiorità fisica o psichica».
In conclusione vien fatto di chiedersi, a questo punto, se non possa condividersi l’opinione di chi, come l’onorevole Valeria Valente, del Partito democratico, ha sostenuto, sia pure per ragioni opposte a quelle qui illustrate, che, a fronte della nuova proposta, meglio sarebbe lasciare intatta la vigente formulazione del reato che, nell’interpretazione giurisprudenziale - si afferma - consente già ora di ritenerlo configurabile in assenza del consenso della vittima. Più d’uno, nell’ambito del centrodestra, potrebbe essere d’accordo.
Novità per il disegno di legge contro la violenza sulla donne: ieri la relatrice del ddl, la presidente della Commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno della Lega, ha presentato un nuovo testo che prevede pene più alte: fino a 12 anni nel caso di atti sessuali contro volontà e fino a 13 anni in presenza di aggravanti (violenza o minaccia). Il testo base del ddl è stato approvato con 12 voti a favore e 10 contrari dalla Commissione. La polemica con le opposizioni ruota intorno al cambiamento della parola «consenso» che appariva invece nel testo approvato alla Camera. Perché questo cambiamento? «Perché loro (le opposizioni, ndr)», ha spiegato la Bongiorno, «dicevano che questo consenso quasi dovesse essere presunto, secondo me non si deve presumere, nei contesti si deve accertare. Ho voluto ancorare questo dissenso ai casi concreti, recependo la famosa convenzione di Istanbul. È molto più facile accertare la contrarietà di una volontà piuttosto che accertare un consenso che molti hanno detto: “Come lo deve esprimere? Con un modulo?”. Personalmente», ha aggiunto la Bongiorno, «io voglio mettere al centro la donna e non voglio che qualcuno pensi che noi a tutti i costi ce ne infischiamo delle loro perplessità. Il testo base è stato votato ed è stato approvato», ha aggiunto la Bongiorno, «ma è un punto di partenza. Al centro di tutto deve restare la volontà della donna». Annuncia barricate la senatrice del Pd Valeria Valente, componente della Commissione femminicidio, che ieri ha partecipato alla riunione della Commissione Giustizia: «Il suo testo straccia il patto Meloni-Schlein», ha argomentato la Valente, «perché Bongiorno ha scritto una legge che mette al centro non il consenso della donna, ma il dissenso, facendo quindi un passo indietro rispetto alla giurisprudenza attuale. L’avvocata Bongiorno lo sa benissimo. Dovendo provare il dissenso all’atto sessuale in un’aula di tribunale, una donna che ha subito stupro dovrà provare di essersi difesa, di avere reagito, di avere scalciato. Il carico sarà tutto sulle donne, che saranno rivittimizzate, più di quanto già avviene. Siamo di fronte ad un’inversione a U», ha aggiunto la Valente, «rispetto alla legge sul consenso approvata all’unanimità alla Camera, noi faremo tutto quello che potremo per evitare che il Parlamento approvi una legge sbagliata. Lo faremo accanto a tutte le associazioni femminili e femministe e le reti e i centri antiviolenza che in queste ore stanno urlando il loro no». »Il testo dell'emendamento è stato scritto da una donna ma dettato dal patriarcato», ha dichiarato invece la dem Michela Di Biase.
Al Senato i gruppi di opposizione hanno chiesto e ottenuto nuove audizioni sul disegno di legge perché il testo base adottato ieri nella riformulazione della relatrice Giulia Bongiorno «è cambiato completamente», come hanno riferito tra gli altri la senatrice dem Anna Rossomando, Ada Lopreiato del M5s e Ivan Scalfarotto di Italia viva.
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L’economia dello sport continua a correre. Secondo le stime, nei prossimi venticinque anni il settore è destinato a quasi quadruplicare il proprio valore, passando dagli attuali 2,3 trilioni di dollari di ricavi annui a 8,8 trilioni nel 2050. Una traiettoria imponente, che conferma il peso crescente dello sport non solo come fenomeno culturale, ma come comparto industriale globale.
È quanto emerge dal report Sports for People and Planet, realizzato dalla società di consulenza Oliver Wyman insieme al World Economic Forum e presentato la scorsa settimana a Davos. Lo studio prevede già nel breve periodo una crescita significativa: entro il 2030 i ricavi complessivi dovrebbero salire a 3,7 trilioni di dollari, con un aumento del 10% nei prossimi cinque anni. Accanto a queste prospettive, il report segnala però una serie di criticità che, secondo gli analisti, potrebbero incidere sulla tenuta economica del settore. La prima riguarda la partecipazione. La diffusione di stili di vita sempre più sedentari, in particolare tra le fasce più giovani, rischia di ridurre nel tempo la base di praticanti e appassionati su cui si fondano molti dei ricavi dell’industria sportiva. Una dinamica che potrebbe riflettersi negativamente su ambiti come eventi, turismo sportivo, fitness, abbigliamento e attrezzature.
A questi elementi si affiancano fattori ambientali che, sempre secondo lo studio, rappresentano un ulteriore rischio operativo. Eventi meteorologici estremi, condizioni climatiche avverse e problemi legati all’inquinamento possono complicare l’organizzazione delle competizioni, incidere sull’affluenza del pubblico e aumentare i costi legati a infrastrutture, logistica e catene di approvvigionamento. Lo stesso comparto sportivo, osserva il report, comporta un utilizzo intensivo di risorse attraverso grandi eventi, viaggi e infrastrutture, elementi che gli analisti indicano come variabili da gestire sul piano industriale. Sommando questi fattori, Oliver Wyman stima che fino a 517 miliardi di dollari di ricavi potrebbero essere a rischio entro il 2030. Nel lungo periodo, in assenza di un’azione coordinata, le perdite potenziali potrebbero arrivare fino a 1,6 trilioni di dollari entro il 2050. Lo studio individua comunque i principali motori destinati a sostenere la crescita dell’economia sportiva nei prossimi decenni. Tra questi figurano l’espansione del turismo sportivo, il crescente interesse degli investitori che porta lo sport a essere considerato una vera e propria asset class, la diffusione dello sport femminile e un riequilibrio geografico della crescita verso le economie emergenti.
Per ridurre i rischi e sostenere lo sviluppo del settore, il report propone tre direttrici di intervento. La prima riguarda una gestione più efficiente e responsabile delle risorse. La seconda punta a rafforzare il ruolo dello sport come leva di sviluppo urbano, con effetti sull’attrattività delle città e sulla qualità della vita. La terza richiama la necessità di indirizzare flussi di capitale dedicati, in grado di sostenere investimenti coerenti con queste traiettorie. «Oltre ad analizzare i principali fattori di crescita che stanno plasmando la sua economia, questo report identifica tre percorsi distinti che riflettono l’impatto unico dello sport», ha spiegato Tony Simpson, partner e responsabile della practice Sport di Oliver Wyman, sottolineando come l’analisi possa supportare le organizzazioni sia nelle scelte di investimento sia nella gestione dei rischi. Secondo il World Economic Forum, il peso dello sport va oltre i numeri. «Lo sport fonde potere economico e influenza culturale in modi che pochi altri settori possono eguagliare», ha osservato Sebastian Buckup, managing director del Forum, indicando nel comparto una leva potenziale non solo di crescita economica, ma anche di sviluppo sociale.
Il quadro che emerge è quello di un’industria in forte espansione, ma non immune da fragilità. La corsa verso gli 8,8 trilioni di dollari è avviata, ma la sua sostenibilità dipenderà dalla capacità del settore di affrontare, con strumenti concreti, i fattori che oggi ne mettono alla prova la crescita.

