Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri
Vi propongo innanzitutto non delle considerazioni, ma delle cartoline: delle immagini di luoghi che in Europa hanno qualche senso o di luoghi che, pur non trovandosi in Europa, in questo momento sull’Europa incidono.
La prima cartolina è dall’Irlanda. Drogheda è una graziosa città a Nord di Dublino. A pochi chilometri da essa, in campagna, sorge Newgrange, un enorme monumento sepolcrale a forma di tronco di cono, con un diametro di circa 100 metri e un’altezza di 9 metri. È stato realizzato fra il 3.000 e il 2.700 a.C. con materiale condotto sul posto da centinaia di chilometri di distanza. Un passaggio lungo poco meno di 20 metri conduce alla camera sepolcrale, nella quale si aprono tre loculi disposti a croce rispetto al passaggio. L’architetto che ha progettato Newgrange è stato così preciso che da circa 5.000 anni la luce del sole penetra nella camera per qualche minuto una sola volta all’anno, alle nove del mattino del 21 dicembre, il giorno del solstizio d’inverno.
Perché ne parlo d’esordio? Perché, molto prima che i cristiani si diffondessero sul suolo europeo, l’Europa attendeva, in modo implicito ma non per questo meno reale, il sorgere del sole vero, quello che è venuto al mondo in coincidenza del solstizio d’inverno di 2024 anni or sono. […] Che cosa voglio dire? Voglio dire che non c’è angolo d’Europa che non sia stato illuminato dalla luce che in un posto così periferico come Drogheda veniva evocata per indicare la speranza nella vita oltre la morte. Non c’è opera letteraria o artistica europea che possa prescinderne, anche solo per provare a spegnarla. Lo attesta perfino la bandiera dell’Unione europea, con le dodici stelle su fondo azzurro, che rinvia direttamente alla madre del figlio di Dio, al di là della consapevolezza del suo significato da parte di chi l’ha adottata.
Non rivendico primazie confessionali. È sempre attuale la magistrale lezione di papa Benedetto XVI a Ratisbona, quando - riprendendo il dialogo di Manuele Paleologo col saggio sufi - sottolineava che la fede non si impone con la spada. Quello che vorrei dire è un’altra cosa: a prescindere dalla religione di riferimento, e perfino per un ateo, è certo che senza la radice cristiana, che ha inverato e vivificato le radici greca e romana, l’Europa sarebbe rimasta una penisola occidentale del grande continente asiatico: tale è geograficamente. Se l’Europa è qualificata come continente è esclusivamente per ragioni storiche e culturali: è perché sulle terre che avevano visto espandersi e rovinare gli imperi greci e romani hanno arato e seminato in tanti, da San Benedetto in poi, i quali hanno fatto crescere i contadi e le città, e in esse le università, i luoghi di cura, le cattedrali e poi le strutture politiche e gli ordinamenti giuridici.
Ripartire dall’Europa e ripensare l’Unione, […], è concretamente praticabile se si vince un paradosso che ha preso piede da anni, anzi da decenni: quello di istituzioni europee che puntano a rendere tutto eguale, da Stoccolma a La Valletta, dalle dimensioni degli ortaggi alle realizzazioni del Pnrr ma poi rifiutano il solo elemento che realmente identifica e unisce l’Europa. Irrigidiscono elementi di dettaglio e rendono fluido quello che invece esige compattezza e decisione: nella verifica preordinata al pagamento di una delle rate del Pnrr vi è stato, per esempio, il minuzioso accertamento, stanza per stanza, dei posti effettivamente occupati dagli studenti ai fini del finanziamento dell’housing universitario, ma poi ogni nazione europea sembra andare per conto proprio di fronte alle crisi in atto su scenari importanti e critici, interni ed esterni all’Ue.
Non parlo solo dell’Ucraina o di Gaza. Parlo di quello che accade in un continente come l’Africa, diventato centrale anche per l’Europa. […] perché fra poco, se non cambia nulla, milioni di profughi sudanesi saranno fra noi. E con loro milioni di siriani, in fuga dal Libano, se la crisi di questa piccola grande nazione si aggraverà. […] Perché gli attacchi Houthi hanno fatto emergere il cosiddetto asse della resistenza che, sotto l’egida dell’Iran, lega in azioni paraterroristiche Hamas, Hezbollah e gli stessi Houthi. Questi attacchi possono estendersi al territorio europeo, ma intanto provocano danni enormi alle nostre economie.
[...] (Questa situazione africana, ndr) c’entra (con il discorso sull’Europa, ndr), perché puoi pensare non dico di risolvere, ma quanto meno di affrontare con ipotesi plausibili l’insieme di queste crisi se hai, al tempo stesso, riferimenti saldi ed elasticità operativa. Se inverti il rapporto, e cioè ti ingessi sul particolare, pretendi di incasellarti a tutti i costi nella tua procedura burocratica e ideologica e poi perdi di vista i fondamentali, quelli che ti orientano sulle grandi scelte, ti spieghi perché, con rare eccezioni, l’Europa di oggi è così incapace di dare risposte a un quadro geo politico che cambia con tanta rapidità. […]
Quando, di fronte alla gravità delle crisi in atto, leggo o ascolto allarmi sulla tenuta dello stato di diritto in Europa, e in particolare in Italia, solo perché stiamo proponendo la separazione delle carriere, allargo le braccia e mi chiedo se, nel contesto tragico in cui viviamo, la replica a chi lancia questi allarmi non sia l’indicazione di qualche psicologo, paziente e ben attrezzato.
[…] Ricordare i limiti delle competenze dell’Unione e chiedere che le istituzioni europee non li travalichino non è una degenerazione «sovranista». Il concetto di violazione dello «Stato di diritto» sta diventando, non diversamente da «sovranismo» o populismo, un’etichetta con cui sanzionare ogni disciplina adottata dagli Stati membri che non corrisponda al mainstream «europeisticamente corretto»: anche al di fuori degli ambiti di competenza attribuiti all’Unione e perfino contro i principi generali della democrazia e del vero stato di diritto.
Una delle battaglie per ripensare l’Ue è recuperare il corretto significato dell’espressione Stato di diritto. Lo si recupera se si punta a una concezione sostanziale del diritto, che riafferma e tutela i diritti naturali della persona; se si ridimensiona il formalismo delle procedure; se si abbatte la stratificazione delle burocrazie; se si aprono prospettive differenti oltre i confini dell’Ue. […]
Ripartire dall’Europa significa, allora, tornare alle radici. Ripensare l’Unione vuol dire mettere da parte l’ideologia da Manifesto di Ventotene, secondo cui tutto deve calare dall’alto, e tornare alla sostanza delle esigenze dei popoli.
E, sul punto, vi è un ultimo quesito che mi permetto di porre, ricollegandomi alla prima cartolina, dalla quale sono partito. In questo lavoro di ripartenza e di ripensamento, che non è confessionale bensì antropologico, quale ruolo può recitare quel che resta del popolo cristiano, dal quale in teoria ci si attenderebbe una postazione in prima fila? Fra il sostegno attivo alle Ong che concorrono ad alimentare il traffico dei migranti e l’abbandono culturale dei presidi naturali, vi è ancora spazio per un contributo di pensiero e di testimonianza? O dobbiamo rassegnarci, quasi senza speranza, a vedere una saracinesca abbassata, col cartello «chiuso per cessazione di attività», perché non si ha più nulla da dire e da fare?
All’ultimo Meeting di Rimini è stata allestita una bella mostra su Charles Péguy. Di Péguy si ricordano tanti passaggi acuti; ne riprendo uno: «La disperazione», egli dice, «è il peccato più grave, perché è il rifiuto a trarre profitto dalle infecondità dell’insuccesso». Giuda si perde perché non ha più speranza, più ancora che per aver tradito. Il peccato più grave è, dopo aver scambiato la luce con i lumi ed esserne stati pesantemente delusi, immaginare che la luce vera, quella preconizzata a Newgrange e accesa da duemila anni in ogni angolo d’Europa, si sia spenta definitivamente. […]
Vicepresidente
Centro studi Livatino
Quali scelte sollecita il tragico epilogo della vicenda di «Mario»? È veramente necessaria una legge che disciplini il suicidio assistito, e quali sono i margini di operatività del parlamento dopo la sentenza numero 242/2019 della Corte costituzionale?
Partiamo da quest’ultima. Essa non ha cancellato la norma del Codice penale che punisce chi aiuta altri a suicidarsi; ha stabilito, per questi casi, la non punibilità purché sussistano quattro condizioni, che il giudice deve verificare. E cioè che il paziente: «Sia affetto da una patologia irreversibile»; «Che questa sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili»; che esprima un valido consenso alla propria uccisione; che vi sia stato il previo ricorso alle cure palliative, senza che abbia sortito effetto.
Quella sentenza è assai singolare, perché attraversata dalla preoccupazione di risolvere il caso concreto da cui era sorta la questione di legittimità, cioè il giudizio a carico dell’onorevole Marco Cappato, quasi modellata su tale specifica vicenda processuale. Certamente le sue maglie non vanno ulteriormente dilatate, come è avvenuto per «Mario»: se riprendiamo il parere rilasciato su di lui dal Comitato etico regionale delle Marche il 9 novembre 2021, a sua volta sollecitato dal Tribunale di Ancona, a proposito del requisito della sofferenza intollerabile il Comitato riferiva di un «elemento soggettivo di difficile interpretazione», di difficoltà nel «rilevare lo stato di non ulteriore sopportabilità di una sofferenza psichica», e di «indisponibilità del soggetto ad accedere ad una terapia antidolorifica integrativa». Dunque, la morte di «Mario» è stata provocata nonostante l’assenza di cure palliative, e benché fosse dubbia la intollerabilità della sofferenza, comunque di natura in prevalenza psicologica: quindi nel difetto di almeno uno, se non due dei requisiti indicati dalla Consulta.
Che cosa fare perché non si ripetano simili epiloghi? Approvare in via definitiva al Senato il ddl Bazoli, dal nome del relatore alla Camera, che introduce a pieno titolo nel nostro ordinamento l’eutanasia, pur se nominandola «morte volontaria medicalmente assistita» e, quindi, dare a chi è affetto da gravi patologie, o all’anziano non autosufficiente o al disabile grave, la prospettiva principale di una fine procurata?
La Corte costituzionale non incita a questo. Un governo e un parlamento che intendessero dare seguito coerente alla sentenza 242 provvederebbero finalmente a finanziare quella legge sulle cure palliative che, approvata all’unanimità nel 2010, ha finora incontrato limitatissima attuazione per carenza di adeguata copertura. Quando la Consulta indica la terapia del dolore quale passaggio non facoltativo, bensì pregiudiziale, per il trattamento di fine vita, segue una logica: se chiedo di farmi morire perché non sopporto la sofferenza, circoscrivere il dolore, come oggi è in concreto possibile, riduce al tempo stesso la disperazione, e non mi fa insistere nel proposito di morte.
Nell’affiancamento di chi soffre non c’è solo questo: se per «Mario», e per tanti come lui, la sofferenza è anzitutto psichica, è incivile non creare le condizioni per vincere la solitudine del paziente. Un paio d’anni fa, in coincidenza con le prime fasi della pandemia, furono proposte delle norme in favore dei «informal caregiver»: aiuti materiali verso i parenti, o comunque persone prossime a chi soffre, che pagano la loro dedizione perdendo il posto di lavoro o subendo limitazioni nell’orario, e quindi nella remunerazione. Il reddito di cittadinanza è ancora in piedi, con i suoi sprechi e con danni permanenti al mercato del lavoro, e invece del sostegno ai caregiver non parla più nessuno.
Sono pochissimi gli ospedali che hanno attivato una assistenza domiciliare efficace e dignitosa per evitare che gli ammalati delle patologie più serie vengano abbandonati, sopratutto quando è evidente che la terapia non funziona più. Perché non lavorare per moltiplicare esperienze che, peraltro con evidenti economie, lasciano il paziente nella propria abitazione e al tempo stesso non lo privano dei presidi sanitari di cui necessita?
Per finire. Il parlamento non è il dattilografo che scrive sotto dettatura della Corte costituzionale: ne rispetta le decisioni, è evidente, ma non è tenuto a farlo alla lettera. Tre anni fa, affrontando il «caso Cappato», la Consulta ha da un lato dettato le regole, poi puntualmente seguite dai giudici del merito, per risolvere quella specifica vicenda, dall’altro ha sancito che l’articolo 580 del Codice penale, nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio, così come è non va bene. Camera e Senato potrebbero ben replicare modificando quell’articolo, per esempio prevedendo una pena attenuata, tale da poter essere condizionalmente sospesa, per chi agevola la morte del parente stretto che assiste da anni in una condizione disperante, non comparabile con quella del titolare di una «clinica exit», che vive della morte procurata ad altri, ma senza far venire meno la qualifica di illecita per la condotta di togliere la vita a una persona, qualunque sia il suo stato. E al tempo stesso spingere il governo a finanziare cure del dolore e affiancamenti efficaci per chi soffre. Vi una proposta di legge, primo firmatario l’onorevole Pagano, che va in questa direzione.
Sarebbe una risposta di civiltà, e non di morte, a tante terribili sofferenze.
Non ogni anomalia del corpo umano esige l’opera del chirurgo. Anzi, un sistema sanitario funziona bene se il chirurgo è chiamato in causa il meno possibile, quando è veramente necessario: quando cioè il paziente non ha tratto giovamento né da una attenta prevenzione, né da terapie non invasive. Alla stessa maniera, la corretta fisiologia dell’ordinamento giuridico dovrebbe riservare carattere eccezionale all’introduzione di nuove fattispecie di reato, in assoluto e soprattutto se connotate da sanzioni non lievi, e dovrebbe essere sempre preceduta da una risposta ragionevole al quesito: quanta effettiva necessità vi è di un nuovo precetto e della correlata sanzione?
La prima domanda da porre a fronte delle proposte di legge contro la omotransofobia è esattamente questa. […] E tuttavia, l’esame obiettivo delle disposizioni contenute nel codice penale e nelle leggi penali a tutela della persona, unitamente ai dati riguardanti i reati che hanno come parti offese persone omosessuali o transessuali, non fanno riscontrare lacune nelle norme incriminatrici. […] L’esame altrettanto obiettivo delle norme contenute nel testo unificato Zan fa invece intravvedere, al di là delle intenzioni dei promotori, il rischio di un effetto liberticida derivante dalla loro eventuale introduzione nell’ordinamento. […]
L’articolo 4 del testo unificato Zan («Pluralismo delle idee e libertà di scelte», ndr) è la più evidente ammissione del carattere liberticida delle sue disposizioni. Il contenuto dell’articolo 4 deriva da un emendamento, denominato «salva-idee». […]
In una intervista a Il Foglio quotidiano del 16 ottobre 2020, successiva all’approvazione dell’emendamento «salva-idee», alla domanda «si ha comunque il diritto di ritenere che un uomo che si dichiari donna non sia donna […], con una simile legge, dirlo in tv sarebbe considerato istigazione all’odio», il relatore del testo unificato (l’onorevole Alessandro Zan) ha risposto: «No, ma resta un atteggiamento di non rispetto».
Incalzato dal giornalista - Giulio Meotti -, il quale osservava che «una associazione Lgbt potrebbe fare causa dopo la legge Zan», colui che dà il nome alla legge ha replicato «lo decide un giudice»: confermando che a suo avviso - ma non è un’opinione di scarso peso, visto che è il relatore - porta dritto al processo la semplice perplessità che taluno manifesti sul fatto che autodichiarare il cambio del proprio sesso sia sufficiente per farlo ritenere mutato. Poi l’eventuale condanna sarà demandata alla discrezionalità del giudicante, ma intanto vi è la certezza della chiamata in giudizio, con gli annessi e connessi delle spese materiali, delle ansie, e di avere a carico chissà per quanti anni una pendenza giudiziaria, con gli effetti preclusivi che questo implica. […]
L’onorevole Zan non si ferma qui: «La legge», ha proseguito nell’intervista citata, «serve a instillare nelle persone un atteggiamento di prudenza. Se dici che una donna trans non è donna, è come se dicessi a una persona che non è cattolica»: il che elimina la linea di confine fra «instillare un atteggiamento di prudenza» e spingere all’autocensura. L’onorevole Zan ammette con chiarezza, pur se non in modo esplicito, che il testo unificato di cui è relatore viola il diritto di manifestare il pensiero; se una persona resta ferma - pur se in modo rispettoso, senza usare diffamazioni o minacce - sulla distinzione fra uomo e donna rischia, e non poco: con la sua legge affermare che «una donna trans non è donna» è un reato, garantisce con certezza la citazione a giudizio e con una certa probabilità pure la condanna.
La differenza rispetto all’impianto originario della legge Mancino c’è tutta, e per bocca del relatore. Si potrebbe replicare che la posizione dell’onorevole Zan rileva, ma in misura inferiore rispetto alla lettera dell’articolo 4: esso, ha spiegato il capogruppo del Partito democratico in Commissione Giustizia, onorevole Alfredo Bazoli, in uno dei suoi interventi nell’Aula della Camera nella seduta del 28 ottobre 2020, «è l’articolo che garantisce in maniera piena la libertà di manifestazione del pensiero».
E allora, valgano le espressioni e le parole adoperate in questo articolo 4, al netto delle dichiarazioni che ne hanno accompagnato l’introduzione. […] Nell’ordinamento italiano la «salvezza» della «libera espressione di convincimenti e di opinioni» non deriva dalla graziosa concessione di una legge ordinaria: quella libertà trova riconoscimento, fondamento e tutela nell’articolo 21 della Costituzione. Stabilire in una legge ordinaria che «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni» nella migliore delle ipotesi è irrispettoso per la Costituzione, che pure rappresenta il complesso di norme fondamentali alla cui stregua valutare la legittimità delle disposizioni ordinarie. Equivale a dire che non è sufficiente che sia scritto lì, tant’è che si sente il bisogno di ribadirlo: il Parlamento del 2020 si ritiene con tutta evidenza più importante dell’Assemblea costituente. […] Il senso dell’inserimento di quella frase nel mezzo del testo unificato Zan nei fatti è una segnalazione di allarme: vi è necessità di rimarcare quel che è incontestabilmente scritto nella Costituzione solo perché il rischio della violazione di quest’ultima è reale. Restando nell’area dei «principi fondamentali», come verrebbe letto un articolo di legge che stabilisse che «sono fatti salvi i diritti inviolabili dell’uomo»? Farebbe immediatamente domandare chi e in che modo li sta mettendo in discussione.
Il «sono fatte salve» riguarda anche il passaggio successivo (dell’articolo 4, ndr), cioè «le condotte legittime [riconducibili al pluralismo di idee e alla libertà delle scelte]». È vero che da decenni la tecnica legislativa ha abituato a tutto, ma scrivere che «è legittimo quel che è legittimo» fa correre il dubbio sulla padronanza anche dei fondamentali di quella tecnica. […] Qui la lettera della norma «fa salve», cioè ritiene non punibili condotte che vengono definite già in sé «legittime»: a che serve? Quel che segue non aiuta, perché si aggiunge che la «salvezza» attiene alle «condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte»: par di trovarsi, se è lecita l’espressione, di fronte a una «legittimità rafforzata», visto che il «pluralismo delle idee» o «la libertà delle scelte», come prima si sottolineava, hanno fondamento costituzionale.
Il groviglio diventa inestricabile di fronte alla chiusura della norma, che prevede una deroga alla clausola di salvezza: la lettera di essa va nel senso che non tutte le condotte di «libera espressione di convincimenti od opinioni» sono in realtà «fatte salve», bensì solo quelle che, pur costituendo «condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte», tuttavia non siano tali da «determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Dunque, l’articolo 4, dopo aver sancito che «è legittimo quel che è legittimo», precisa che l’area della legittimità, pur «rafforzata» col richiamo a valori costituzionali come il «pluralismo delle idee» e la «la libertà delle scelte», conosce tuttavia una restrizione quando da esse derivi «il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Attenzione: la deroga alla clausola «salva-idee» non riguarda condotte riguardanti «atti discriminatori o violenti»; tenere queste condotte fa ricadere senza ombra di dubbio in una delle incriminazioni che il codice penale prevede da sempre. La deroga, se le parole hanno un significato, riguarda condotte «legittime» corrispondenti a manifestazioni di idee, che però «legittime» non sono più allorché il magistrato ritenga che da esse derivi il pericolo prima indicato.





