Domenico Vecchioni, già ambasciatore italiano a Cuba.
Ma è davvero così? Davvero lo Stretto di Hormuz è, per usare una metafora efficace, una sorta di «lago iraniano»? La risposta, dal punto di vista del diritto internazionale, è netta: no. Hormuz è uno degli esempi più classici di Stretto internazionale, cioè di un passaggio marittimo che collega due bacini e che è indispensabile per la navigazione globale. In questi casi non si applica la sovranità piena degli Stati costieri, ma un regime giuridico speciale, codificato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos): quello del «passaggio in transito».
Qui sta il punto che troppo spesso viene dimenticato - o volutamente ignorato perché non politicamente corretto.
Il passaggio in transito non è una concessione, ma un diritto della Comunità internazionale. Le navi, civili e militari, possono attraversare lo Stretto senza dover chiedere permessi, senza poter essere fermate arbitrariamente e, soprattutto, senza che lo Stato rivierasco possa sospendere tale diritto. Unica eccezione riguarda le navi che, in caso di conflitto, potrebbero minacciare la sicurezza dello Stato rivierasco. Il «passaggio in transito» insomma non è un dettaglio tecnico: è il pilastro che garantisce la circolazione delle merci, dell’energia, della stessa economia mondiale.
È vero peraltro che l’Iran ha firmato, ma non ratificato la Convenzione Unclos. Ma va tenuto presente che le norme sugli Stretti sono oramai parte del diritto internazionale consuetudinario e si applicano quindi anche agli Stati che non fanno parte della suddetta Convenzione.
Eppure, nel racconto corrente, tutto questo scompare. Si parla di Hormuz come se fosse sotto il controllo discrezionale dell’Iran, come se Teheran potesse decidere chi passa, quando passa e a quali condizioni. È una rappresentazione profondamente fuorviante.
Intanto, lo Stretto non appartiene a un solo Stato. Sulla sponda opposta si affaccia l’Oman, e le acque sono condivise. Già questo basterebbe a escludere qualsiasi pretesa unilaterale. Ma soprattutto, il diritto internazionale - anche nella sua dimensione consuetudinaria, come abbiamo visto - esclude che uno Stato possa trasformare uno Stretto internazionale in una sorta di casello autostradale.
L’idea, talvolta evocata, di imporre dazi o pedaggi per il passaggio è semplicemente incompatibile con questo regime giuridico. Non si paga per transitare in uno Stretto internazionale, se non per servizi effettivamente resi. Diversamente, si violerebbe un principio consolidato e condiviso.
Naturalmente, la realtà è più complessa del diritto. L’Iran utilizza lo Stretto come strumento di pressione strategica: minacce di chiusura, sequestri di navi, controlli aggressivi. Ma qui siamo già fuori dal terreno del diritto e dentro quello, ben più scivoloso, della forza.
Ed è proprio questa confusione tra ciò che è possibile e ciò che è legittimo a inquinare il dibattito. Che l’Iran possa, in determinate circostanze, ostacolare il traffico è un dato di fatto. Che abbia il diritto di farlo è un’altra questione - e la risposta, ancora una volta, è negativa.