La risposta è che la fonte normativa non è costituita da una legge o da un altro atto avente forza di legge, ma da un semplice provvedimento amministrativo, revocabile e modificabile, come tale, in qualsiasi momento e neppure pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Esso è costituito dalla direttiva emanata il 19 maggio 2022 dall’allora ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sostitutiva di analoga direttiva emanata il 20 ottobre 2014 dal ministro dell’Interno dell’epoca che, nel governo presieduto da Matteo Renzi, era Angelino Alfano. In particolare, l’art. 3 della vigente direttiva stabilisce che l’accesso dello straniero al Cpr avvenga «previa visita medica effettuata di norma dal medico della Asl o dell’azienda ospedaliera, disposta su richiesta del questore - anche in ore notturne - volta ad accertare l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative - rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile - che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette».
Nelle premesse della direttiva in discorso si fa specifico riferimento, come fonte normativa, agli articoli 20, 21, 22, 23 del Dpr n. 394/1999, contenente il regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione emanato con il decreto legislativo n. 286/1998. Nessuno dei suddetti articoli, però, prevede l’obbligo della visita medica prima dell’accesso dello straniero al Cpr, limitandosi soltanto, per quanto qui interessa, il solo art. 21, a stabilire che nel Cpr debbano essere presenti «i servizi sanitari essenziali», e aggiungendo che lo straniero può anche essere trattenuto nei «luoghi di cura» in cui lo stesso sia «ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario» e che sia provveduto al suo accompagnamento a mezzo della forza pubblica nel caso in cui «debba essere ricoverato in luogo di cura».
Appare quindi evidente come la previsione che l’accesso dello straniero al Cpr sia subordinato al previo nulla osta sanitario da parte del medico della Asl o dell’azienda ospedaliera sia frutto non di un obbligo di legge ma di una scelta discrezionale operata dal ministro dell’Interno, nella esclusiva veste di autorità amministrativa. Ed altrettanto evidente dovrebbe apparire che si tratti di una scelta, oltre che discrezionale, anche del tutto priva di ragionevole giustificazione, ove si consideri che, seguendo la stessa logica, dovrebbe allora stabilirsi che anche chi sia colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere o da ordine di esecuzione di una pena detentiva dovrebbe essere sottoposto, prima dell’ingresso in istituto, a visita medica che accerti la compatibilità del suo stato di salute con lo stato di detenzione, rimanendo esclusa, in caso contrario, l’eseguibilità del provvedimento. Il che, invece, non avviene perché, nei casi ora detti, all’esigenza dell’accertamento delle condizioni di salute dell’interessato - ovviamente anche al fine di verificare la loro compatibilità con il regime carcerario - si provvede, come previsto dall’art. 11, comma 7, dell’Ordinamento penitenziario, all’atto dell’ingresso dell’interessato in istituto.
Non si vede, quindi, per quale ragione, solo nel caso degli stranieri di cui sia stato disposto il trattenimento nei Cpr, lo stesso accertamento debba avvenire in via preventiva e porsi come condizione per l’eseguibilità, nell’immediato, del provvedimento. E ciò tanto più in quanto nello stesso art. 3 della direttiva ministeriale di cui si è detto è stabilito che: «Successivamente all’ingresso nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l’accertamento di eventuali condizioni di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1, D. Lgs. n. 142/2015 e/o di eventuali condizioni di inidoneità alla permanenza nel Centro». Del tutto illogico appare, quindi, che, assicurandosi comunque, in tal modo, secondo le regole ordinarie, la immediata verifica della compatibilità delle condizioni di salute dell’interessato con la sua permanenza nel Cpr, una volta che egli vi abbia avuto accesso, si preveda che la stessa verifica debba essere fatta, in via preventiva, ponendola come condizione perché l’accesso abbia luogo.
Come se non bastasse, vi è poi da aggiungere che, mentre nel caso dei soggetti destinati alla detenzione in carcere, l’eventuale, ritenuta incompatibilità delle loro condizioni di salute con il regime carcerario, riscontrata all’esito della visita medica da effettuarsi all’atto del loro ingresso in istituto, è soggetta a valutazione da parte della competente autorità giudiziaria, la quale può disporre ulteriori e più approfonditi accertamenti e decidere, poi, di conseguenza, nel caso, invece, degli stranieri destinati ai Cpr il giudizio di incompatibilità formulato dal medico all’esito della visita che, in base alle direttive ministeriali, deve precedere l’accesso ai suddetti centri non è soggetta a valutazione alcuna da parte dell’autorità giudiziaria o di quella amministrativa, per cui ad essa deve necessariamente far seguito la remissione dell’interessato in libertà. Differenziazione, questa, di cui appare assai arduo trovare una logica spiegazione.
Ben venga, dunque, se la loro colpevolezza verrà accertata, la condanna dei medici a carico dei quali si procede per il reato di falso, ma la cosa di cui ci si dovrebbe, fin da subito, preoccupare, è quella di eliminare l’anomalia contenuta nella vigente direttiva ministeriale, grazie alla quale essi hanno potuto realizzare quello che, secondo l’accusa, sarebbe stato il loro obiettivo e che, a prescindere da ciò, appare comunque priva, per le ragioni sopraindicate, di qualsivoglia ragionevole giustificazione.