La separazione delle carriere è già nella Carta, la riforma evita troppa discrezionalità

Giudice per le indagini preliminari Lecce
Intervengo sul tema della separazione delle carriere in vista dell’imminente convocazione referendaria, dopo quasi trent’anni di funzioni da giudice penale, raccontando una storia. Quando, giovanissimo magistrato, entrai in magistratura, osservavo l’inizio dell’udienza penale come un istante di sacralità: i colleghi anziani cui ero affidata in tirocinio indossavano la toga ornata di cordoni d’argento o d’oro, e facevano ingresso in un’Aula gremita di pubblico, con imputati spesso dietro le sbarre delle celle collocate ai margini del muro. Poco prima del suono del campanello che avvertiva dell’arrivo del collegio giudicante, si era udito un allegro bussare alla porta della camera di consiglio. Il collega pubblico ministero si affacciava, salutava i giudici, scambiava qualche frase su argomenti comuni, rappresentava qualche criticità dei processi fissati in quella giornata e poi entrava in Aula dal corridoio adiacente a lui riservato.
Quando l’udienza terminava, normalmente in tarda serata al limite del buio dell’ora di cena, il pubblico ministero ripassava, si congedava dai colleghi del collegio e a volte commentava argutamente qualche episodio avvenuto durante la giornata. Durante la pausa caffè era quasi sempre insieme ai colleghi per alcuni minuti di solidarietà condivisa sull’andamento della giornata. Era un’atmosfera gradevole, via via smarritasi negli anni. Infatti il pm da tempo entra in Aula senza neppure un cenno al giudice, magari su chiamata della cancelleria; dopo l’udienza se ne va via con un rapido saluto formale in Aula, se proprio occorre, e non si ferma a bere insieme neppure un sorso d’acqua. La separazione delle carriere già c’è nella prassi della quotidianità, che ha visto un progressivo arretrare della comune cultura che accomunava giudice e pubblico ministero.
In realtà, qualche precisione tecnica sul punto deve essere fatta. Ci sono antiche ragioni storiche nella separazione, riscontrabili già nel pensiero di Montesquieu che, ne Lo spirito delle leggi, teorizzò la distinzione tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario come unico sistema per arginare l’abuso del potere, ponendo il limite della legge e del principio di legalità come sbarramento all’arbitrio. La separazione delle carriere tra giudice e pm è solo l’estensione concreta di tale principio che appartiene a molti Paesi europei quali Francia, Germania, Spagna, Portogallo con strutture occidentali democratiche di pensiero inconfutabili. In Italia la configurazione unitaria della magistratura era compatibile con il sistema previsto dal codice del 1930, ma non con quello del 1988. Infatti fu lo stesso Giuliano Vassalli a sostenere la necessità di separare funzione giudiziaria e funzione requirente. Tale necessità è diventata urgente dopo l’introduzione dell’art. 111 nella Costituzione.
Va innanzitutto premesso che la Corte costituzionale ha precisato che la Costituzione, pur considerando la magistratura come ordine unitario a mente dell’art. 104, non vieta affatto la configurazione di carriere separate. Quindi non si può sostenere che sussista sul punto un espresso divieto costituzionale. Al contrario, i soli principi costituzionali intoccabili relativi alla magistratura sono la sua autonomia e la sua indipendenza. La riforma non modifica in nessun modo tali principi, attribuendoli sia ai magistrati giudicanti che ai magistrati requirenti. Del resto il fondamento della separazione delle carriere si trova proprio nell’art. 111 della Costituzione, il quale recita al comma 1: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo»; e al comma 2: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale »; e al comma 4 : «Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova». Analizzando il dato testuale della norma si legge che il processo giusto ha come base il contraddittorio che si attua mediante esame e controesame. In sostanza, il soggetto interrogato in un’Aula di giudizio dal pm viene controinterrogato dalla Difesa. È evidente che pm e Difesa sono e devono essere su una linea assolutamente paritaria dove arbitro è il giudice, al di sopra delle due parti e distante da entrambe. Dunque in tal modo libero ed imparziale.
La separazione delle carriere fa in modo che la separazione tra giudice e pubblico ministero diventi strutturale e non sia solo processuale. Oggi essa è affidata alla correttezza delle persone che rivestono i ruoli, addestrate a restare distanti da pm e Difesa, a dare ascolto allo stesso modo a entrambi e a non farsi condizionare da nessuno di loro. Con la separazione delle carriere questo modello comportamentale non sarà rimesso alla sensibilità soggettiva, ma diventerà una garanzia effettiva, rafforzando l’autonomia e l’indipendenza della magistratura sia all’esterno che al suo interno. Del resto il concetto di cultura unitaria del magistrato si scontra con le ricadute pratiche dei diversi ruoli, in quanto il pm gestisce un sapere investigativo, il giudice un sapere che si struttura progressivamente mano mano che la prova si forma davanti a lui in un’Aula di giudizio. Il pm propone l’esito delle sue indagini; il giudice valuta quell’esito e si assume la responsabilità del giudizio di colpevolezza o innocenza dell’imputato. Perché il giudice possa essere davvero equidistante dalle parti, il pm deve avere una sua autonoma gestione nell’apparato funzionale del sistema della polizia giudiziaria, in modo da essere realmente equipollente alla Difesa. In tale ottica ha senso la creazione di due distinti Consigli superiori della magistratura, la cui elezione a sorteggio costituisce un modo effettivo per destrutturare il potere delle correnti che abitano la categoria, riportando in magistratura quella purezza di valori e quella libertà da vincoli che sono l’asse portante del difficilissimo mestiere di entrare nella dolorosa storia umana portata dal processo in un’Aula di Tribunale svolgendo il compito di rendere giustizia. Ricordiamoci che il processo rappresenta sempre un momento di dolore della vita delle persone coinvolte da tutte le parti, sia per le vittime dei delitti che per gli autori di essi, e che l’equilibrio e la terzietà del giudice nel comprendere la verità del fatto e applicare la legge sono spesso il solo modo di portare un modesto ristoro alle persone coinvolte.
E chi scrive non appartiene ad alcuna corrente della magistratura, non essendosi mai iscritta ad alcuna di esse e non avendo mai rappresentato in altro modo vicinanza, per libera scelta a tutela della propria imparzialità.






