
La situazione è paradossale ma vera, al punto che per mettere fine a qualsiasi controversia si è scomodata la Cassazione civile tributaria. Chi è proprietario di un terreno che viene occupato dal Comune per la realizzazione di opere di interesse pubblico, come potrebbe essere la realizzazione di una strada, per tutta la durata del cantiere deve continuare a pagare l’Imu. E dunque saldare l’imposta su un bene dove ci sono già le ruspe del Comune e che, quindi, non si può usare. In sintesi: la proprietà di un terreno è condizionata dai progetti del sindaco che, se decide di aprire lì un cantiere per fare una struttura di interesse pubblico, ci manda una squadra di operai, privando il legittimo proprietario della facoltà di disporre del bene come meglio crede, però non lo priva dell’obbligo di pagare le tasse.
È quanto stabilisce l’ordinanza (n. 33227/2025) emessa dalla sezione quinta della Cassazione civile tributaria depositata in cancelleria il 19 dicembre, come riportato da Italia Oggi.
Il problema è che per il Fisco, finché c’è una proprietà «formale», chi detiene il terreno deve comunque pagare l’Imu. È vero che il Comune ha il bene in mano ma il proprietario è ancora giuridicamente il possessore fino all’esproprio. Quindi deve pagare, non c’è scampo, anche alla luce del fatto che subisce un danno. Il Comune diventa contemporaneamente occupante ed esattore. Questo è il paradosso considerato però normale dalla giurisdizione.
L’obbligo del versamento dell’Imu finisce solo quando subentra l’ablazione del bene, ovvero c’è il trasferimento della proprietà tramite il decreto di esproprio, perché solo in quel momento cessa la soggettività passiva del proprietario.
Il punto di partenza dell’ordinanza è la richiesta da parte del Comune di Salerno a un contribuente di una imposta Imu relativa al 2012 su alcune aree edificabili occupate d’urgenza dall’amministrazione per la realizzazione di opere di interesse pubblico. La Suprema Corte ha quindi chiarito che l’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno da parte della pubblica amministrazione non priva il proprietario del possesso del bene sino a quando non intervenga l’ablazione del fondo. Questo vuol dire, precisa la Cassazione, che il proprietario resta soggetto passivo dell’imposta ancorché l’immobile sia detenuto dall’occupante e che la realizzazione di un’opera pubblica su un fondo soggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell’acquisto ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della pubblica amministrazione. Questa resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario.
Cioè il Comune occupa un terreno, ci fa ciò che vuole e il proprietario non solo deve sottostare a questa decisione, ma anche continuare a pagare l’Imu come se potesse disporre liberamente ancora del proprio bene.
Già nel 2016 la Cassazione si era occupata dei provvedimenti ablatori, cioè degli espropri. Aveva chiarito che l’occupazione temporanea di urgenza, così come la requisizione, non privano il proprietario del possesso del bene, fino a quando non intervenga l’ablazione del bene stesso. Il proprietario così rimane soggetto passivo dell’imposta, cioè deve continuare a pagare l’Imu, anche se l’immobile è detenuto dall’occupante.
Tutto questo discorso però non vale se il Comune ha preso il terreno e magari lo ha recintato e ci sta costruendo sopra e impedisce al proprietario di entrarci. Quindi in questo caso non c’è più il possesso e se la trasformazione del bene è palese, l’Imu non è più dovuta. Nell’ordinanza si fa riferimento al tema della «conservazione del possesso o della detenzione solo animo» che in diritto significa possedere una cosa anche se non viene toccata ogni secondo, non ci si è fisicamente dentro ma si sa che ci si può andare quando si vuole, come può essere la casa al mare. Se questa possibilità è preclusa perché il Comune ha iniziato i lavori, ha transennato l’area impedendo fisicamente l’accesso al proprietario, e l’opera pubblica viene realizzata per cui c’è una trasformazione irreversibile del bene (se ad esempio viene colata una gettata di cemento), allora il legame tra il proprietario e il bene decade. Di conseguenza non essendoci il possesso, non c’è l’obbligo di pagare l’Imu anche se l’esproprio formale non è ancora stato completato. In questo modo l’ordinanza protegge il contribuente contro le pretese di alcuni Comuni che vorrebbero i soldi dell’Imu fino all’ultimo timbro dell’esproprio.






