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Il via libera ai vaccini salvo con un trucco

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Il Csm degli eletti non rende giustizia. Troppe toghe sono rimaste impunite
Luigi Perina (Imagoeconomica)
Da presidente di tribunale, ho visto magistrati prosciolti che hanno reiterato condotte scorrette e ritardi. Con l’Alta Corte, prevista dalla riforma, la funzione disciplinare (libera dalle correnti) diventa trasparente.

Ex presidente
del Tribunale di Vicenza

Ho svolto il servizio quasi quarantennale di giudice del lavoro in primo grado e, poi, come presidente della Sezione lavoro in tribunale e Corte d’appello; infine sono stato presidente del tribunale di Vicenza sino al 31 dicembre 2025. Ho rivestito cariche associative, compiti istituzionali di addetto alla formazione decentrata e di componente del Consiglio giudiziario. Svolgendo queste funzioni ci sono stati momenti in cui è emersa l’importanza dell’appartenenza o meno a un gruppo associato, in positivo o in negativo, e di cui parlerò più avanti. Prima di tutto espongo alcune riflessioni su due questioni referendarie: il sorteggio dei componenti del Csm e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare.

La questione del sorteggio non può essere affrontata seriamente senza chiarimenti necessari sui concetti di rappresentanza e di rappresentatività. Vi è una netta distinzione concettuale tra rappresentanza e rappresentatività: la prima consiste nella delega data, tramite le elezioni, dai cittadini a soggetti che esercitano il potere decisionale, come il Parlamento e gli enti territoriali, allo scopo di garantire che il comando politico sia legittimato dal consenso popolare. Del tutto diverso è il concetto di rappresentatività, che sta a significare la capacità di un organo di riflettere effettivamente le diverse componenti della società interessate all’amministrazione (della giustizia nel nostro caso) all’interno delle istituzioni. Il Csm è un esempio tipico del concetto di rappresentatività in un organo amministrativo. È un errore inescusabile per gli esperti di diritto collegare l’elezione dei componenti togati del Csm al concetto di rappresentanza. Infatti, la rappresentanza politica è tipica delle assemblee parlamentari nonché degli enti territoriali e non si attaglia al Csm. Non esiste nella Costituzione questo concetto con riferimento al Csm. Per il Csm non vige il concetto di rappresentanza politica perché non è un parlamentino della magistratura, bensì un organo rappresentativo di alta amministrazione.

I sostenitori del No alla riforma non tengono conto di questo concetto e ragionano sulla natura «quasi parlamentare del Csm» in modo che il sorteggio violerebbe l’autonomia e indipendenza della magistratura, rendendo debole il Csm e quindi «prono» alla politica. Corollario di questa natura «quasi parlamentare» sarebbe perciò la necessità di avere doti politiche per poter svolgere le funzioni di consigliere: questa affermazione è un’invenzione funzionale alla tesi dei «No alla riforma» sul metodo del «sorteggio». Non trova riscontro nelle norme, nella giurisprudenza della Corte e nemmeno nella storia del Csm e dei membri togati eletti. Il conseguente concetto di autogoverno di chi ritiene assolutamente necessaria l’elezione diretta dei togati travisa le norme costituzionali. Infatti l’articolo 105 indica quattro delineate e tassative funzioni del Consiglio, non esemplificative, né prese a caso: le assunzioni, le assegnazioni delle sedi e i trasferimenti, le promozioni, gli aspetti disciplinari. Per esercitare queste quattro attività non è necessaria la competenza politica ma serve solo l’ordinaria preparazione, sapienza e diligenza del magistrato, nulla più (altro che «parlamentino» della magistratura!).

Opinare diversamente vuole dire svilire il disegno dei Padri costituenti i quali, da un lato sono stati attenti a evitare incursioni esterne sulla giurisdizione, difendendo l’autonomia dei magistrati da «appetiti» dei poteri esecutivo e legislativo, da «allargamenti e incursioni» di questi poteri nell’ordine giudiziario; dall’altro lato i Costituenti hanno voluto difendere i singoli magistrati da se stessi, cioè da sudditanze e incursioni dall’interno della magistratura. Preoccupazione, quest’ultima, assai esplicita nei lavori della Assemblea costituente. Per i Padri fondatori ciò che importa è fissare nell’articolo della Costituzione, «come quattro chiodi», i punti essenziali su cui è competente il Consiglio e nei quali non può ingerirsi il ministro. L’altra primaria preoccupazione è stata quella di evitare il carattere elettorale delle decisioni inerenti queste quattro materie (i «quattro chiodi»). I Padri costituenti che espressamente si sono pronunziati sulla questione (da Meuccio Ruini a Orazio Condorelli a Oscar Luigi Scalfaro) si ponevano il problema dell’elettoralismo, ossia del rischio che l’elettoralismo potesse arrecare alla autonomia del singolo, creando interdipendenze tra magistrati, tra elettore ed eletto (con il possibile «do ut des»). Infine, esclusero che indipendenza e «rappresentanza» fossero legate insieme. La scelta per funzioni esclusivamente tecniche e amministrative dei componenti dell’organo di «autogoverno» rendeva appropriata la dizione «designati» oppure «nominati», proprio per l’assenza di orientamenti politici da rappresentare. La parola «eletti» venne poi provvisoriamente utilizzata, mutuandola dalla legge ordinaria allora vigente sul Consiglio della magistratura (ereditata dal precedente regime). Ed è rimasta provvisoriamente nel testo, come indicato dal presidente Umberto Terracini nei verbali di fine novembre 1947, in attesa di ri-discussione che non è mai avvenuta (la Costituzione è stata promulgata un mese dopo, il 1° gennaio 1948). Dai lavori sopra citati si ricava che il termine utilizzato non aveva una precisa connotazione: le parole «eletti», «designati» o «nominati» non avevano un’accezione politica o elettoralistica ed erano quasi sinonimi. I Costituenti non intendevano legittimare l’autogoverno dei magistrati come parlamentino rappresentativo della categoria; al contrario si sono preoccupati che le questioni di competenza funzionale relative ai magistrati non fossero condizionate da influenze politiche esterne o interne. Ritenevano così di aver salvaguardato l’indipendenza dei singoli, senza danneggiamenti possibili, eliminando il «sottobosco» di lettere (oggi sms e messaggi su chat), raccomandazioni, promesse, assicurazioni, ecc. L’autogoverno così inteso è compatibile con il sorteggio dei «governanti» all’interno di un corpo elettorale, quello dei magistrati, idonei in quanto hanno superato un selettivo concorso pubblico. La riforma referendaria non incide minimamente sul principio che regola il Csm che è la rappresentatività, cioè la proporzionalità tra la componente laica e togata.

Passando all’esame del secondo tema (l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare) va rilevato che una delle quattro funzioni del Csm è quella di dirimere le questioni disciplinari, ossia una funzione più vicina a quella giudiziaria che a quella meramente amministrativa. Quindi nessuno scandalo, né arretramento del tasso di democrazia deriva dal prevedere che questa funzione sia esercitata da altro organo separato dal Csm. La gestione concreta di questo potere, l’entità dei procedimenti trattati (pochi obiettivamente), le condanne (pochissime) e le assoluzioni (molto elevate) sono di per sé sintomatiche di come i giudizi disciplinari siano trattati in modo «domestico»; l’associazionismo correntizio qui si manifesta in tutta la sua forza. Pertanto la proposta di esternalizzare la funzione disciplinare non può che rendere più trasparente ed efficace la questione della responsabilità del singolo magistrato. Nella mia esperienza semidirettiva (presidente di sezione in tribunale e in appello) e direttiva (presidente di tribunale) sono venuto a conoscenza diretta dei disciplinari dei colleghi degli uffici da me presieduti: pochissimi casi, relativi ai ritardi nel deposito delle sentenze e delle ordinanze (spesso molto consistenti nel numero e nella durata). In taluni casi si trattava di condotte reiterate.

Taluni sono finiti con il proscioglimento, con la formula della lieve entità (di lieve a mio avviso vi era solo il giudizio della Sezione disciplinare), oppure di condanna alla sanzione minima (a mio avviso una specie di buffetto sulla guancia). In questo modo nella sostanza talune di queste persone sottoposte ai procedimenti hanno trascorso gran parte del tempo della loro attività con continui e consistenti ritardi, di fatto impuniti. A volte anche la pura e semplice lentezza nelle procedure disciplinari così come la velocizzazione delle stesse sono frutto di esigenze correntizie o di altro tipo, ossia «punitive» o «quasi premiali» dell’incolpato, tenuto conto della incidenza dell’illecito disciplinare su conferme, progressioni in carriera, trasferimenti del magistrato, decisi dal medesimo Csm. Per esperienza diretta nel caso di un mio esposto disciplinare, la lentezza della procedura, a mio avviso, può essere stata condizionata dai profili associativi più che da un’esigenza di tutela del singolo magistrato, con rilevanti danni alle persone che denunciano questi fatti e all’esercizio corretto ed ordinato delle funzioni dell’ufficio.

Accenno, infine, alla mia esperienza quadriennale di componente del Consiglio giudiziario (anche se svolta come indipendente), in quanto ricca di episodi in cui l’aspetto tecnico e quello latamente politico di appartenenza alle correnti talvolta si incrociavano. Da ultimo alcune considerazioni sui contenuti e sui toni dell’attuale dibattito referendario. Alcuni sostenitori del No alla riforma, che vuol dire mantenimento del meraviglioso e funzionante status quo, possono essere paragonati, a mio avviso, alla classe, alla casta, alla corporazione degli scribi della civiltà israelita. Alcuni sostenitori del «No alla riforma costituzionale» parlano di onestà di chi voterà per il No e per converso di disonestà di quelli che voteranno Sì. Un poco come facevano gli scribi con quelli che non la pensavano come loro, ossia che erano da loro ritenuti non ortodossi o puri, e dunque non fedeli alla tradizione e alle regole dell’ebraismo. Trovo assonanze nelle parole di molte persone che manifestano l’attuale situazione di difesa statica e a oltranza della Costituzione così come fosse un testo sacro, sottoponendo a continue critiche e stigmi le opinioni di coloro che manifestano un diverso modo di affrontare queste tematiche. Gli scribi erano nella società ebraica una casta potente; erano chiamati i dottori della legge, una classe di intellettuali formata con studi che duravano moltissimi anni. Spesso associati ai farisei, avevano funzioni assai diverse: erano gli interpreti ufficiali delle scritture, responsabili della stesura di documenti legali e dell’insegnamento della legge di Mosè. Essi si ritenevano custodi della Verità delle Scritture, e perciò dell’impossibilità di esprimersi in modo difforme dall’interpretazione che loro stessi davano.

Per gli scribi bestemmia chi dice e sostiene diversamente; la bestemmia è contro la Divinità, l’Essere supremo e va sanzionata con la pena capitale. Anche questa tendenza distruttiva dell’avversario, in senso figurato ovviamente, a mio avviso è manifestato dall’acredine e accanimento di alcuni esponenti del «No alla riforma», che forse non si giustifica altrimenti se non con la presunzione di essere unici possessori della verità (come gli scribi, appunto) e di considerare gli altri come ignoranti, faziosi o collusi.

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