La Verità è a conoscenza dell’iter logico-argomentativo che lo scorso 7 gennaio ha portato il giudice Claudio Politi della sezione decima del Tribunale di Roma a condannare a tre anni di reclusione il vicebrigadiere Emanuele Marroccella che, per difendere il collega Lorenzo Grasso (vivo per miracolo), la notte del 20 settembre 2020 aveva sparato e ucciso il delinquente siriano Jamal Badawi.
Leggendo la motivazione, depositata il 27 marzo, al di là di ogni ragionevole dubbio non si può che definirla una «sentenza politica» come presto capirete. Inasprendo la pena a due anni e sei mesi chiesta dalla Procura, il carabiniere è stato condannato perché «per eccesso colposo nell’uso legittimo di armi cagionava il decesso di Jamal Badawi». Il giudice afferma che Marroccella è colpevole in quanto «non adoperando una reazione proporzionata al tentativo di fuga del Badawi seguito alle lesioni cagionate al Grasso, da una distanza compresa tra metri 7,22 e metri 13,65, esplodeva due proiettili all’indirizzo del Badawi con la pistola d’ordinanza». Un colpo andava a vuoto, si disintegrava contro una centralina elettrica, l’altro colpiva e uccideva il siriano. La difesa chiedeva l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato, o perlomeno la condanna al minimo della pena con applicazione delle attenuanti generiche e benefici di legge. Politi aveva aggravato la pena avanzata dal pm disponendo per il vicebrigadiere l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e il pagamento di una provvisionale esorbitante ai parenti del Badawi, 56 anni, quattro fogli di espulsione mai eseguiti.
Solo la generosità dei cittadini, che hanno risposto alla sottoscrizione lanciata dalla Verità, ha permesso di coprire i 137.849,01 euro di provvisionale comprensivi di «refusione delle spese di costituzione e difesa» sostenute da moglie, figli e fratelli del pregiudicato siriano, malgrado i familiari avessero chiesto e ottenuto il patrocinio gratuito. Le eccedenze della sottoscrizione, che era arrivata alla cifra strabiliante di 450.000 euro, fanno parte di un fondo vincolato da destinare a casi simili ritenuti meritevoli da questo giornale. Innanzitutto, nella motivazione viene spiegato che Marroccella è finito sotto processo per il «grave evento verificatosi la sera del 20 gennaio 2020 in Roma, in danno di Badawi». Già è indicativo il modo di presentare la difesa dell’ordine del pubblico da parte di un carabiniere, o poliziotto che sia. Il siriano stava per commettere un furto, ha colpito il collega del vicebrigadiere con un’arma contundente che solo successivamente si era rivelata un grosso cacciavite. Non bastava, come reazione a una minaccia grave?
Per gli avvocati del militare dell’Arma, dietro «percezione di un pericolo imminente, concreto e perdurante», il carabiniere aveva «sparato dall’alto verso il basso» puntando alle gambe per bloccare il malvivente, non al busto. L’uso dell’arma «costituì l’unica opzione concretamente praticabile data la concitazione dell’azione, la natura dell’aggressione e l’impossibilità di predisporre rimedi alternativi che non esponessero anche ulteriori soggetti al pericolo per la loro incolumità».
Malgrado un materiale probatorio definito «imponente» dallo stesso giudice, il magistrato ha deciso che Marroccella è colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. Nella descrizione dei fatti avvenuti la notte del 20 settembre 2020, Politi scrive che «ben tre equipaggi» dei carabinieri erano arrivati davanti a uno stabile dell’Eur, dove era stata segnalata dal portiere un’effrazione ai danni di una società di sicurezza informatica e certificazione antifrode. Lo ripete: «Ben tre autoradio si erano dirette sul luogo loro indicato». Bisognava andare allo sbaraglio?
Solo due vice brigadieri però scavalcano il cancello, entrano nel cortile, si posizionano accanto al portone d’ingresso. Il siriano li sente, scende le scale, colpisce al torace Grasso «avvicinatosi allo scopo di bloccarlo», poi inciampa, da terra dove era caduto si rialza «agilmente» e riprende la corsa per scavalcare il muro «nel tentativo di sottrarsi alla cattura». Che cosa doveva fare Marroccella che aveva intimato «alt carabinieri»? Lasciarlo scappare dopo che Badawi aveva ferito il collega? «Mi ha dato una coltellata», aveva urlato Grasso. «Gli appartenenti alle forze dell’ordine hanno l’obbligo di intervenire, la scriminante dell’uso legittimo delle armi a favore del pubblico ufficiale non è un privilegio», dichiarò alla Verità l’avvocato Paolo Gallinelli che assieme al collega Lorenzo Rutolo assiste Marroccella.
Il dubbio al giudice, sul fatto che non si era trattato di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi, doveva nascere dalle relazioni del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) e perché le telecamere di sorveglianza non sono riuscite a riprendere il Badawi nel momento in cui veniva colpito, mentre se fosse stato in posizione eretta lo si sarebbe visto. «Entrambi i colpi sparati erano rivolti con traiettoria verso il basso», si dichiarava nelle perizie dei Ris. Nonostante la concitazione del momento il carabiniere puntava alle gambe del siriano, voleva solo bloccarlo perché non accoltellasse i colleghi che erano rimasti fuori.
Il giudice si è fatto tutt’altra idea e la espone nella sezione «Qualificazione giuridica della condotta del Marroccella». Esclude per fortuna l’omicidio volontario richiesto dalle parti civili ma afferma che non è possibile ritenere la risposta del vicebrigadiere un «uso legittimo delle armi da parte di un pubblico ufficiale», perché poteva interrompere la fuga del malvivente con modalità diverse quali «esplosione di colpi in aria a scopo intimidatorio, o alle gambe, inseguimento nel momento del necessario rallentamento del fuggitivo per lo scavalcamento del muro di cinta, attesa dell’intervento dei colleghi rimasti all’esterno».
Non solo, ridimensiona il ferimento del collega di Marroccella. «Il Tribunale osserva che, quanto alla ferita inferta al Grasso, non appare seriamente discutibile che si sia in presenza di lesioni di scarsissimo rilievo - sostanzialmente riconducibili ad una mera “contusione con ecchimosi”». Ma questo è stato accertato solo dopo in ospedale, al momento dell’aggressione sembrava un accoltellamento.
Politi scrive che si trattava di un «cacciavite a punta piatta e non certo un’arma da fuoco o di micidiale potenzialità lesiva», e che le forze dell’ordine dovrebbero essere abituate ad affrontare «situazioni di gravissima violenza perpetrata nei loro confronti da soggetti intenzionati ad evitare la cattura (si pensi, solo per fare il più recente dei possibili richiami esemplificativi, alla vicenda avvenuta il 31 gennaio 2026 in occasione dello sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino».
Dunque, carabinieri e poliziotti devono farsi accoltellare o colpire con qualsiasi oggetto «senza per ciò solo fare sempre uso dell’arma d’ordinanza», è il ragionamento del giudice. Quello che sconcerta maggiormente, però, è che la motivazione di una sentenza del 7 gennaio porti a supporto della tesi di condanna un episodio accaduto a fine gennaio «quando numerosi manifestanti accerchiarono e picchiarono un poliziotto rimasto in posizione isolata». E si limita a definirli manifestanti. Il giudice descrive come di «contenuta entità la resistenza posta in essere dal Badawi», sostiene «l’assenza di presupposti di una precedente estrema violenza del malvivente perpetrata nel corso dell’intera operazione, tale da mettere a repentaglio le vite di persone inermi». Doveva sparare ai carabinieri per giustificare una loro reazione?
Politi tiene a precisare che il fatto accaduto «deve essere effettuato con un giudizio “ex ante”», senza tener conto dei «precedenti penali o giudiziari del Badawi, alla legittimità della sua presenza sul territorio italiano, alla sua fede religiosa, alle condotte - talvolta illecite, talvolta addirittura solo eticamente discutibili». Per carità, che non ci permettiamo di pensare male di un extracomunitario con quattro fogli di via.
«Il Marroccella ha agito con grado elevato di colpa, le cui tragiche conseguenze hanno portato al decesso di Jamal Badawi», conclude il giudice. Aggiunge che il vicebrigadiere nemmeno è degno delle attenuanti generiche per «l’innegabile assoluta gravità del fatto», per aver commesso un «errore di proporzioni macroscopiche, tale da porsi quasi ai limiti del dolo eventuale» e perché la sua condotta ha «determinato l’aggressione al bene primario della vita della vittima».
Dopo sentenze come queste, scordiamoci che le forze dell’ordine impugnino una pistola per difenderci.