Tra poco più di due mesi saremo chiamati a esprimerci sulla riforma di alcune norme della Costituzione sull’ordinamento della magistratura, non a manifestare fiducia o dissenso rispetto a una parte politica. Sarà, dunque, necessario prescindere dalle considerazioni che caratterizzano le scelte elettorali e valutare il merito delle norme, per ciò che stabiliscono, senza far dire loro ciò che non dicono. Basta allora leggerle, per avere certezza dell’infondatezza degli slogan coniati per contrastare la riforma. Infatti, le norme confermano che:
1 la «magistratura, nelle due articolazioni giudicante e requirente, costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (articolo 104);
2 gli atti relativi alla carriera e alla tutela dell’inamovibilità restano riservati ai rispettivi Csm, giudicante e requirente, presieduti dal presidente della Repubblica, prevalentemente composti da magistrati, scelti con modi che non consentono condizionamenti da parte del potere politico (articoli 104 e 105). La giurisdizione disciplinare è, poi, attribuita a un’Alta corte, composta da membri nominati dal presidente della Repubblica, dal Parlamento e scelti tra i magistrati, senza possibilità di condizionamenti a opera del potere politico (articolo 105).
Questo dicono le norme che, dunque, smentiscono gli slogan secondo cui la riforma farebbe sì che «i giudici dipendono dalla politica», sarebbero intimiditi e più deboli. L’inattendibilità degli slogan è chiara agli stessi oppositori della riforma, i quali sostengono che le norme vivrebbero, però, di vita propria, potrebbero essere subdolamente erose. La questione dell’interpretazione è antica. Ma è certo che, nello Stato costituzionale di diritto, l’interpretazione delle norme, anche costituzionali, incontra dei limiti, che ci sono e devono esserci, sicuramente quando il loro testo è chiaro e univoco. E il testo delle norme riformate rende certo che sono confermate autonomia e indipendenza della magistratura e sono poi soddisfatte esigenze avvertite da tempo dalle parti politiche di segno più diverso.
La questione della collocazione istituzionale del pm è rimasta ambigua nelle scelte dell’Assemblea costituente. La separazione delle carriere ha continuato a essere dibattuta e sostenuta nei decenni successivi dalla dottrina del più vario orientamento politico. È stata proposta, tra l’altro, dalla Commissione bicamerale alla fine degli anni Novanta, sia pure senza esito, ma raccogliendo il consenso di differenti parti politiche. L’onorevole Pisapia, in un articolo su Liberazione del 7 gennaio 2009, auspicava una bicamerale per riformare la giustizia, osservando che le divergenze «tra chi ritiene prioritari interventi tesi ad incidere sui tempi dei processi e sulla macchina giudiziaria e chi, invece, considera indifferibili riforme per rafforzare la parità delle parti e la terzietà dei giudici nonché alcune limitate, ma rilevanti, riforme costituzionali (modifica del Csm)», evidenziavano «problemi tutti reali e interventi tutti necessari, che, però - a differenza di quanto alcuni sostengono - non si contrappongono, ma anzi si rafforzano». E scriveva: «Sulla separazione delle carriere bisogna sgombrare il campo da equivoci e strumentalizzazioni» ed «è assolutamente falso che la separazione delle carriere incida sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura».
Pochi giorni fa il professor Stefano Ceccanti, autorevole giurista, ma anche «voce di dentro» della politica, ha ripercorso la storia degli ultimi anni e dimostrato che la separazione è stata auspicata da diversi schieramenti, non dalla sola parte che oggi l’ha proposta. La riforma Cartabia, sancendo la sostanziale separazione delle funzioni, ha infine reso non più ragionevole e sicuramente ingiustificato il permanere della commistione istituzionale, della compresenza delle due figure in uno stesso Csm e, quindi, l’influenza reciproca sulle carriere, oltre che una più ampia consuetudine di rapporti pregiudizievole dell’immagine di terzietà e imparzialità del giudice e l’immagine nella giustizia è essenziale.
La separazione permetterà di valorizzare al giusto la diversità delle funzioni, di realizzare modelli organizzativi che devono essere differenti, a garanzia del principio di eguaglianza nell’esercizio dell’azione penale, di apprezzare al meglio, all’interno di ciascun Csm, le diverse professionalità. Il timore di un pm troppo forte, da un canto sconfessa di per sé l’inesistente rischio di un assoggettamento all’esecutivo; dall’altro tradisce una sfiducia nei confronti dei magistrati requirenti, senza neanche considerare che il pm resta un magistrato, tenuto a ispirare la sua azione a finalità di giustizia, restando altresì fermi poteri e controlli del Csm; dall’altro ancora, garantirà una distinzione che definitivamente priverà i suoi atti, sul piano dell’immagine, della valenza di giudizio anticipato, pregiudizievole della presunzione di non colpevolezza, mediaticamente amplificata. Sostenere che un giudice separato dal pm, le cui garanzie restano ben salde, dovrebbe risultare «intimidito» è una congettura, parto di una fantasia senza limiti, quindi insostenibile. Il riconoscimento dell’attività svolta dal Csm a garanzia dello Stato di diritto non può far ignorare l’esigenza di un cambiamento della modalità di scelta dei suoi membri.
Incongruenze e rischi per l’indipendenza interna determinati dal metodo elettivo furono posti in luce dall’Assemblea costituente e, in particolare, evidenziati dagli onorevoli Mancini e Condorelli. La scelta per l’elezione, dissonante rispetto a quella contenuta nel progetto, avvenne tra non pochi dubbi e si chiuse con la significativa sottolineatura del presidente dell’Assemblea che, con «l’indicazione testé votata non è del tutto esaurito il problema di queste elezioni». In seguito, la costituzione di nuovi «gruppi» all’interno dell’Anm nel 1988 e nel 2015, motivati, come si legge negli atti fondativi, anche con l’esigenza di «contrastare preoccupanti degenerazioni del sistema delle correnti», «degenerazioni del correntismo all’interno del Csm»; le «ragioni di un sorteggio» temperato avanzate dal comitato Altra proposta nel 2014 e, poi, nel 2019 in un documento sottoscritto da 182 magistrati; l’esito del referendum indetto nel 2022 dall’Anm sul sorteggio temperato che registrava 2.475 voti contrari al sorteggio, ma ben 1.787 voti favorevoli, radicano la riforma anche in istanze provenienti dalla stessa magistratura, essendosi una parte numericamente importante e significativa di magistrati già espressa in senso favorevole al sorteggio, anche se temperato.
Inoltre, il Csm non rappresenta in senso tecnico l’ordine giudiziario. La logica della scelta deve essere coerente con il suo ruolo di garanzia, di organo privo di discrezionalità politica, che svolge funzioni di alta amministrazione, di attuazione dell’ordinamento giudiziario. Svolge un’attività che, in larga misura, è sostanzialmente propria di ogni magistrato, per la quale opera dunque il principio costituzionale della differenziazione solo per funzioni. Il sorteggio è coerente con l’assetto costituzionale della magistratura e del Csm. Esalta il carattere di servizio della funzione di componente del Csm, che priva della connotazione di meta di una carriera associativa, conseguita grazie all’apporto di una corrente cui si deve «rispondere» e, perciò, rafforza l’indipendenza interna. L’autorevolezza del Csm non è minata, bensì rafforzata dall’eliminazione di dubbi in ordine a una possibile ingerenza da parte delle correnti che hanno ottenuto l’elezione dei loro componenti.
Quanto, infine, alla giurisdizione disciplinare, quella del Csm ha dimostrato di non essere domestica, ma ciò non esclude criticità, alcune delle quali ho evidenziato in una nota a sentenza pubblicata su Giustizia civile nel lontano 2001, dal significativo titolo «Consiglio superiore della magistratura e sezione disciplinare: le relazioni pericolose». Criticità che ipotizzavo avrebbero potuto essere eliminate con la costituzione di una Corte di giustizia della magistratura. La tipizzazione dell’illecito disciplinare, la distinzione tra professionalità, deontologia e responsabilità disciplinare, l’esigenza di distinguere gli interventi in detti distinti ambiti, di evitare commistioni di funzioni in capo a uno stesso organo giustificano la scelta dell’Alta corte e rafforzano la fiducia dei cittadini. La scelta, sia pure con diversità di contenuti, ha peraltro costituito oggetto di precedenti proposte di riforma da parte della Commissione bicamerale della fine degli anni Novanta, di un disegno di legge a iniziativa del presidente Cossiga (nel 2006), di due disegni di legge ad iniziativa dei senatori Rossomando e di altri senatori del Pd nel 2021 e nel 2022. La funzione dell’Alta corte, - celebrare un giudizio, peraltro, non tra «pari» - giustifica la selezione dei componenti della magistratura mediante sorteggio, perché risulta pianamente applicabile il principio che i magistrati si distinguono solo per funzioni. D’altronde, per sorteggio sono designati i componenti del Tribunale dei ministri. Immaginare poi che l’Alta corte possa fungere da longa manus del potere esecutivo, di qualunque colore esso sia, può essere frutto solo di una sconfinata fantasia, se solo si considera che sarà composta da membri di nomina del presidente della Repubblica, del Parlamento e da magistrati.
La riforma conferma autonomia e indipendenza della magistratura, è rispettosa dei principi che esprimono il nucleo intangibile della Costituzione, dei principi dell’Ue e delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, mira a rafforzare terzietà e imparzialità del giudice, la fiducia nella magistratura. La fiducia è la fonte della legittimazione della magistratura, che non si conquista paventando inesistenti rischi per lo Stato di diritto e facendo dire alle norme ciò che non dicono, per contrastare un percorso riformatore che non risolve tutti i problemi della giustizia, ma certo scioglie alcuni nodi fondamentali nell’interesse di tutti i cittadini.



