Ho deciso di sostenere la riforma dell’assetto istituzionale della magistratura, e di farlo pubblicamente, per prendere le distanze - insieme ad altri 50 colleghi - dalla discesa in campo dell’Associazione nazionale magistrati con modi che riteniamo gravemente inopportuni: l’Associazione infatti, sulla base di sole 1.200 deleghe (su 9.500 iscritti), non solo ha preso posizione contraria rispetto alla riforma, ma ha costituito un Comitato per il No, che viene finanziato con le quote di tutti gli associati (tra cui anche quelle di chi è favorevole alla riforma), e con fondi provenienti dal pubblico; un Comitato che inonda i social e i luoghi pubblici (come le stazioni ferroviarie) di slogan propagandistici, come un qualsiasi soggetto politico.
Ciò che contesto sulla base del testo normativo della riforma e degli argomenti espressi dai sostenitori del No è che l’indipendenza della magistratura sia compromessa dall’impianto complessivo delineato dal legislatore costituzionale.
Ritengo al contrario che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura esca rafforzata dalla legge di revisione costituzionale, mediante il contrasto alla correntocrazia (che limita - questa sì - l’indipendenza dei singoli magistrati), mediante l’attribuzione del potere disciplinare a un organo giurisdizionale terzo (l’Alta Corte), e mediante la separazione delle carriere (che libera il giudice dal possibile condizionamento derivante dallo stretto rapporto di colleganza professionale con il pubblico ministero).
Proprio l’introduzione del sorteggio quale metodo di selezione dei componenti del Csm ha la funzione di spezzare ogni legame, da un lato, tra consigliere togato (che dovrebbe essere indipendente, dato che l’organo ha la funzione di garantire l’indipendenza di tutti i magistrati) e correnti (che sinora ne hanno consentito l’elezione con i propri serbatoi di voti); e dall’altro tra consigliere (preposto ad amministrare lo status di tutti i magistrati) e magistrato che lo ha eletto (la cui carriera è oggetto di amministrazione). Nell’attuale sistema nessun magistrato indipendente che si candidasse al Csm avrebbe la possibilità di essere eletto se non sostenuto dall’appoggio elettorale delle correnti. È un sistema clientelare basato sul potere delle correnti: la base dei magistrati preferisce votare il candidato della corrente che gli assicura protezione (in caso di problemi) o promozione (per la sua carriera).
Questo è l’aspetto che allarma l’Associazione nazionale magistrati, costituita dalle correnti, e che l’ha spinta a opporsi strenuamente alla riforma: il sorteggio eliminerà il potere delle correnti nell’ambito del Csm, riconducendole alla loro dimensione originaria e nobile, ossia quella di associazioni di magistrati uniti da ideali comuni nell’interpretazione del diritto (e non nella gestione di potere). Con il sorteggio, inoltre, anche l’Associazione nazionale magistrati potrà tornare a svolgere la sua nobile funzione di «cane da guardia» del Csm nella tutela dell’indipendenza della magistratura.
Il sorteggio, d’altra parte, non intacca in alcun modo l’indipendenza della componente togata dei due nuovi Csm, rimanendo peraltro essi presieduti dal presidente dalla Repubblica e composti per due terzi da togati e un terzo da laici (ossia, con il rapporto di due togati per un laico). Si badi che i laici dovevano essere necessariamente - a differenza dei togati che sono già selezionati professionalmente per pubblico concorso - preselezionati dal Parlamento (in seduta comune), e ciò per due ragioni: innanzitutto, al fine di formare una platea di sorteggiabili aventi i requisiti di professionalità richiesti dalla Costituzione; e inoltre per garantire equilibrio tra poteri dello Stato (la presenza di laici espressi dal Parlamento essendo stata voluta dai Costituenti quale forma di connessione della magistratura con esponenti della società civile, al fine di evitare corporativismo e autoreferenzialità della magistratura).
Con l’Alta Corte si introduce un organo giudiziario terzo e indipendente (perfettamente bilanciato nella sua composizione, come si addice a un organo giurisdizionale) che garantisce da un lato obiettività del giudizio disciplinare (senza intenti di protezione o persecuzione tipici delle logiche di appartenenza correntizia), e, dall’altro, a tutela del magistrato incolpato, due gradi di giudizio, e ricorso per Cassazione per violazione di legge (sempre ammesso dall’articolo 111, comma 7 della Costituzione).
Con la separazione delle carriere, infine, si completa, dal punto di vista ordinamentale, l’impianto accusatorio del processo penale, quale quello introdotto nel 1988 con il nuovo codice di procedura penale e rafforzato nel 1999 con la proclamazione, in nuce, del principio di terzietà del giudice rispetto alle parti. Non può dirsi terzo, infatti, il giudice che appartenga alla stessa categoria professionale della pubblica accusa. L’unitarietà delle carriere è un sistema ormai superato dalla cultura del giusto processo, che impone di non creare occasioni di contiguità (non solo professionale) tra il giudice e una delle parti del processo, quali quelle che derivano dall’avere, giudici e pubblici ministeri, superato lo stesso concorso, dal frequentare quotidianamente gli stessi uffici, nonché gli stessi corsi di formazione professionale.
La separazione elimina presso l’opinione pubblica il (ragionevole) sospetto che il giudice possa essere condizionato nella sua decisione da questo rapporto particolare che lo lega a chi esercita l’accusa.



