L’episodio che ha coinvolto due carabinieri italiani in missione in Cisgiordania non è soltanto un incidente diplomatico, ma rivela le difficoltà strutturali dell’ordinamento italiano nel tutelare i militari impegnati all’estero, soprattutto in contesti di conflitto o forte instabilità.
Il chiarimento delle Forze di difesa israeliane, secondo cui il fermo sarebbe stato effettuato da un soldato riservista e non da un colono armato, non ha chiuso la vicenda, ma ha spostato il nodo sulla qualificazione giuridica dell’atto e sulle relative responsabilità.
«È evidente che manchi a oggi una sufficiente tutela legislativa per gli atti ostili commessi nei confronti dei nostri militari impegnati in operazioni fuori area in contesti di conflitto armato» spiega l’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di diritto militare all’Università Link, richiamando un quadro normativo frammentato e fortemente condizionato da valutazioni politiche più che giuridiche.
Dal punto di vista del diritto penale, il riferimento è l’articolo 8 del Codice penale, che estende la giurisdizione italiana ai delitti commessi all’estero quando ledono un interesse politico dello Stato. In questa prospettiva, la convocazione dell’ambasciatore israeliano costituisce un implicito riconoscimento di tale interesse.
La norma, tuttavia, pone un limite decisivo: la procedibilità dipende dalla richiesta del ministro della Giustizia, trasformando la tutela penale in una scelta politica. In assenza di tale atto, anche ipotesi di reato come il sequestro di persona o la minaccia armata restano sul piano della sola protesta diplomatica: è Carlo Nordio che dovrebbe muoversi in prima persona.
Secondo Strampelli, tuttavia, il problema è ancora più profondo. «L’unica reale tutela sarebbe offerta dal Codice penale militare di guerra che consentirebbe l’applicazione della legge penale militare italiana anche per gli atti ostili commessi in danno di militari italiani da appartenenti ad altre forze armate o comunque belligeranti». Una soluzione tutt’altro che teorica, già sperimentata nella storia recente della Repubblica.
«In effetti tale soluzione è stata percorsa nella Storia della nostra Repubblica solo nel caso di “Enduring Freedom”, quando il Parlamento deliberò l’applicazione per la guerra in Afghanistan della legge n. 6 del 2002, con applicazione del codice penale militare di guerra». Una scelta che ampliava la tutela dei militari italiani, ma che esponeva anche gli stessi militari a un regime sanzionatorio particolarmente severo.
Non a caso, quell’esperienza venne successivamente abbandonata. Il timore era quello di sottoporre il personale italiano a pene molto più afflittive in caso di reati militari, anche quando commessi in danno della popolazione locale o di altri belligeranti. Un equilibrio fragile, che ha portato negli anni a preferire un approccio prudente, se non rinunciatario.
«Oggi però», aggiunge Strampelli, «vi è la consapevolezza che l’attuale regime normativo non tuteli i nostri militari nell’ambito di operazioni in aree operative e conflittuali, essendo ormai ineludibile l’intervento del legislatore». Le missioni definite «di pace» hanno infatti assunto nel tempo caratteristiche sempre più simili a operazioni di sicurezza armata, senza che a tale evoluzione sia corrisposto un adeguamento delle regole.
Ne deriva una tutela disomogenea, spesso rimessa alla sola diplomazia, che il caso dei carabinieri in Cisgiordania ha riportato al centro del dibattito pubblico e giuridico.
«Mi lasci dire che come cittadino e ufficiale dei carabinieri in congedo mi auguro per la dignità dell’Arma che il ministro avanzi richiesta di procedibilità a norma dell’articolo 8 del codice penale, augurandomi che i carabinieri sporgano querela per quanto sofferto», conclude Strampelli. Una presa di posizione che richiama una questione più ampia: la credibilità dello Stato nella tutela dei propri militari all’estero. Senza una riforma chiara, questi episodi rischiano di restare affidati alla politica. Ma la tutela di chi agisce in nome dello Stato non può essere occasionale.



