Sembra quasi pronto l'ex decreto aprile, poi diventato maggio e, da ultimo, ribattezzato Rilancio nel tentativo di fornire aiuto e sostegno a famiglie, lavoratori e imprese che, a seguito di mesi di lockdown dovuti all'imprescindibile tutela del diritto alla salute, si accingono a superare un'ulteriore crisi, questa volta sul piano economico. Se da un lato l'obiettivo, per lo meno dichiarato, è quello di fornire supporto alle imprese, al fine di garantire una rapida ripartenza, dall'altro lato il legislatore emergenziale continua a scaricare l'enorme peso della crisi economica sulle imprese stesse.
Ed è chiaramente quanto emerge dalla discutibile disposizione contenuta nell'articolo 96 della bozza, la quale attribuisce ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile «semplificata» sino alla cessazione dello stato di emergenza, alla sola e unica condizione, si badi bene, che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La scelta di ricorrere allo smart working viene, quindi, affidata alla libera valutazione del lavoratore, in merito alla quale al datore di lavoro non resta che rimettersi a quanto deciso dal proprio dipendente.
Una domanda sorge spontanea: ma la decisione circa le modalità organizzative della prestazione di lavoro subordinato non è forse una delle prerogative fondamentali del datore di lavoro? Ma soprattutto, la libertà d'impresa, annoverata tra i diritti costituzionalmente garantiti, non risulterebbe inevitabilmente compromessa da un'eccessiva limitazione, per nulla frutto di un corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco? È pur vero che il contesto emergenziale in atto ha imposto l'emanazione di provvedimenti d'urgenza sospensivi di alcuni diritti costituzionali, ma è altresì vero che le libertà sancite dalla nostra Carta costituzionale possono risultare destinatarie di misure restrittive solo a seguito di una corretta operazione di bilanciamento dei diritti in gioco.
Ciò detto, è evidente come, alla luce di questa disposizione, una tale limitazione del potere organizzativo del datore di lavoro, costretto a subire la decisione unilaterale del lavoratore, non possa ritenersi giustificata alla luce della ratio della norma, diretta ad accordare al personale dipendente con prole una più efficiente conciliazione di vita e lavoro. Le ragioni di utilità sociale e di tutela della sicurezza, libertà e dignità umana, annoverate dall'articolo 41 della Carta tra le cause giustificatrici di limitazioni alla libertà d'impresa, difficilmente potranno essere ritenute sussistenti in un tale contesto, tanto da non poter escludere a priori eventuali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma in commento.
È evidente che il lavoro da remoto abbia dato buona prova di sé in questi mesi, ove l'esigenza di tutela della salute si poneva al vertice della piramide dei diritti costituzionalmente garantiti. Tuttavia, in una fase di rilancio, così come l'ennesimo nome dato al decreto sembra suggerire, l'imprenditoria necessita di poter decidere liberamente come organizzare tale ripartenza alla luce del sacrosanto diritto alla libertà d'impresa che, allo stato attuale, deve tornare a ricoprire un ruolo preminente all'interno della piramide costituzionale. Una maggior fiducia nella capacità imprenditoriale delle aziende italiane è la richiesta che si rivela essenziale porre alle autorità governative.
Le imprese sono pronte a ripartire in salute e sicurezza già da tempo: decisioni imposte dall'alto, non consapevoli della molteplicità degli interessi in gioco, finiscono per creare notevoli squilibri tra diritti che parimenti necessitano di immediata tutela. Oggi più che mai occorre porre le basi per un rilancio alle condizioni dettate dalla singola impresa che, meglio di chiunque altro, conosce i propri punti di forza. In caso contrario, un'ulteriore modifica del nome del decreto sarebbe sicuramente più opportuna: non è questo il Rilancio di cui abbiamo bisogno.
*Giuslavorista e vicepresidente
del consiglio di presidenza
della Corte dei conti
Il governo avrebbe allo studio una proposta, inizialmente presentata come emendamento al decreto Cura Italia, che potrebbe intervenire sulle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni (di cui è ministro competente Fabiana Dadone) per accelerare il ricambio generazionale. La riforma consentirebbe da una parte di evitare la preventiva procedura di verifica di eventuali dipendenti in mobilità presso altri enti, dall'altra di derogare al requisito specifico di accesso previsto da ogni singola Pa, prediligendo unicamente le previsioni generali dei contratti collettivi di settore. Disposizioni criticabili sotto diversi punti di vista, sia per quanto riguarda la forma, sia per il contenuto giuridico.
Sotto il primo profilo, appare inusuale che una semplificazione delle procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego possa essere disciplinata all'interno di provvedimenti emergenziali legati al coronavirus. Per quanto la necessità di velocizzare il ricambio generazionale nella Pa e le procedure di selezione pubblica debbano senza dubbio considerarsi un obiettivo a medio periodo, sfugge la connessione con il Covid. Se, infatti, i temi trattati dall'emendamento meritano sicuramente l'attenzione, ciò dovrebbe avvenire «a mente fredda», successivamente all'emergenza, con un pieno confronto tra maggioranza e opposizione, lasciando libero il Parlamento in questa fase di concentrarsi nella battaglia al virus.
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, anche se lo stesso farebbe formalmente salvo il principio dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, non può non sottolinearsi come con la formale deroga all'espletamento della procedura di «mobilità obbligatoria» il provvedimento porterebbe alla sovversione del principio di stabilità del rapporto di lavoro nel pubblico impiego. È noto, infatti, che in caso di eccedenze di personale la Pa è chiamata a collocare i dipendenti in questione in mobilità, con una procedura che mira alla ricollocazione. Unicamente al termine del periodo di due anni successivi all'inizio della mobilità senza che sia stata trovata una diversa collocazione è possibile procedere al recesso dal rapporto di lavoro. Nel medesimo arco di tempo ulteriori pubbliche amministrazioni che intendessero assumere sono tenute a verificare prioritariamente la presenza tra il personale in esubero di soggetti in possesso delle necessarie capacità. La logica è quella di reimpiegare al meglio i lavoratori pubblici. Ovviamente, la mobilità obbligatoria è giustificata dal risparmio che deriva dall'utilizzo di dipendenti già alle dipendenze della pubblica amministrazione, mentre procedere a nuove assunzioni comporta un aumento dei costi, non ultimi quelli connessi alle procedure concorsuali.
Tramite la riforma si approderebbe a preferire a un dipendente già in servizio e collocato in mobilità un nuovo soggetto. Ciò determinerebbe non solo un indebito aumento dei costi di gestione, ma anche possibili rivendicazioni da parte del dipendente in mobilità «scavalcato» nel suo diritto al mantenimento del posto di lavoro. Una tale modifica rischia di ingenerare un aumento del contenzioso, ulteriore elemento che contribuisce all'aumento delle spese delle Pa, costrette a imbarcarsi in lunghi procedimenti legali.
Ulteriore elemento da tenere in considerazione è che la modifica normativa proposta, nel prevedere che il requisito specifico di accesso alle singole posizioni debba essere valutato unicamente con riferimento al dettato contrattuale contenuto nei Ccnl di settore rischia di frustrare le specifiche necessità di ogni amministrazione. Se il criterio che da qualche decennio a questa parte ha guidato le varie riforme del pubblico impiego deve essere correttamente individuato nel voler trasformare la Pa in un'azienda efficiente, e i dirigenti pubblici in manager, la scelta appare incoerente. Occorrerebbe, al contrario, potenziare le singole autonomie e permettere loro di organizzare la propria struttura nella maniera migliore, senza eccessi di «centralismo».
È indubbio che il percorso di radicale mutamento e aggiornamento della Pa debba passare per una semplificazione delle procedure, dei tempi e della burocrazia. È altrettanto vero che la pubblica amministrazione necessita di un ricambio generazionale per affrontare le sfide digitali che la attendono. Ciononostante, non è tramite interventi come questo che questi obiettivi potranno essere realizzati. Occorrerebbe, a ben vedere, un approccio serio e strutturale invece di interventi non armonici o sperimentali.
Giuslavorista e vicepresidente
del consiglio di presidenza
della Corte dei conti




