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Il 31 marzo l’assemblea decide sulle offerte per i diritti tv. Danilo Iervolino apre alla gara. Claudio Lotito chiude: governance intoccabile. Ballano 300 milioni dalla lotta alla pirateria.
Su una premessa sono tutti d’accordo: il calcio italiano è seduto su un tesoro che vale miliardi di euro, eppure dopo anni di parole a vuoto, liti e anche contenziosi legali nessuno ha avuto la forza di alzarsi e portare alla luce questo forziere. Quanto davvero valga lo scrigno del pallone è difficile dirlo, ma ci sono dei numeri che danno una fotografia impietosa dell’occasione fino a questo momento persa: nel biennio 2010-2011 (come dimostra la tabella che pubblichiamo) la Premier league incassava dai diritti televisivi 1,3 miliardi di euro contro i circa 950 milioni della nostra Serie A.
Poco più di dieci anni dopo il campionato inglese di miliardi ne porta a casa più di 4 e noi siamo fermi a quota uno. Fermi appunto, perché nel frattempo il resto d’Europa si è messo a correre e ci ha superato. La Spagna è passata da 680 milioni a quasi un miliardo e 900 milioni, triplicando gli introiti. Così come la Bundesliga.
Morale della favola: da seconda forza economica d’Europa, l’Italia si è ritrovata in quarta posizione con tutto ciò che ne consegue in termine di capacità di spesa soprattutto sul mercato dei calciatori. E quindi se oggi i vari Haaland e Vinicius possiamo ammirarli solo pagando i diritti a Premier e Liga non c’è da stupirsi. Un dato su tutti, nell’ultima stagione la squadra italiana che ha incassato di più dai diritti è l’Inter con 84 milioni, mentre l’ultima inglese, il Norwich City, ne ha presi 116.
Certo, non tutto dipende dalle tv ma nell’incapacità di valorizzare il prodotto calcio pesano tanti altri fattori, dalla fantozziana saga degli stadi di proprietà alla lotta infruttuosa alla pirateria. A proposito: dopo tanta maretta l’iter di approvazione della legge che punta a reprimere la pirateria audiovisiva a firma anche del presidente della commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone è a buon punto. Il calcio ci rimette 300 milioni all’anno, recuperarne anche una parte rappresenterebbe una svolta. Uno degli obiettivi è quello di disincentivare con pene più severe «gli evasori» e chiudere subito - entro 30 minuti - i vari siti pirata senza attendere l’assenso dei giudici. E stavolta sembra si possa arrivare a dama in tempi brevi.
Il punto è capire che ci troviamo di fronte a una tornante storico per il futuro dell’industria calcio. Nonostante l’impressionante gap economico, infatti, nella massima competizione europea, la Champions League, troviamo a quarti di finale tre squadre italiane (Napoli, Inter e Milan) su otto. Un miracolo sportivo e non sfruttare il volano di appeal e interesse che se ne può trarre sarebbe delittuoso. La palla adesso passa all’assemblea della Lega che il 31 marzo si troverà a prendere una decisione sul bando per i diritti tv che dovrebbero riguardare il quinquennio 2024-2029. Dazn e Sky non sembrano pronte a svenarsi e potrebbero presentare offerte più basse rispetto ai 940 milioni messi sul piatto all’ultimo giro. Le cifre che circolano non supererebbero i 700 milioni. Ma il salto di qualità bisogna farlo sui diritti venduti all’estero, vero tallone d’achille per le casse del calcio italiano.
Sul piatto ci sono nove proposte. Si parte dai fondi Searchlight, Apollo, Apollo/Relevent e Carlyle/Apax/Three Hills e si arriva ai 5 piani presentati da Jp Morgan, Goldman Sachs, Citi, Barclays e Jefferies. Secondo quanto appreso dalla Verità le offerte oscillerebbero tra uno e due miliardi per una percentuale da decidere comunque di minoranza e non inferiore al 10% di una costituenda media company della Lega. Sui dettagli nessuno si sbilancia, sembra che restando tra i fondi le proposte di Apollo abbiano un certo appeal. In generale comunque la partecipazione delle banche riguarderebbe l’immissione di liquidità, quella dei fondi anche il patrimonio e la governance. Non sembra avere grande seguito, comunque, l’ipotesi di cui ha parlato anche l’ad della Lega Luigi De Siervo di usare i finanziamenti per creare un canale della Lega, acquistare Sky o un’altra piattaforma. I presidenti ovviamente sono divisi.
«Questo è il momento di prendere delle decisioni» , spiega il presidente della Salernitana Danilo Iervolino alla Verità, «non possiamo perdere altro tempo o rischiamo di far naufragare il calcio italiano. Io sarei per indire una gara e negoziare “al coltello” tutte le condizioni finanziarie e di governance valutando sia le proposte di finanziamento che quelle di ingresso nell’equity. Parliamo sempre di partecipazioni di minoranza di una costituenda Media Co, ma di condizioni che potrebbero portare un paio di miliardi nella casse del calcio italiano. Un’occasione unica per mettere il sistema definitivamente in sicurezza. Davvero non capisco quali siano le resistenze». E il numero uno del club ha le idee chiare anche sul processo che dovrebbe partire il prima possibile. «Aprirei un tavolo di contrattazione con una commissione composta da non più di tre delegati che avrebbero il compito di valutare le offerte di banche e fondi. Se alla prossima assemblea la Lega facesse capire che questa è la strada che intende perseguire sono convinto che arriverebbero anche altre offerte probabilmente migliorative rispetto a quelle attuali. Abbiamo l’esempio di Liga e Ligue 1 francese che aprendo la gestione dei diritti ai fondi hanno moltiplicato i ricavi».
La vede in modo diametralmente opposto il presidente della Lazio Claudio Lotito: «Guardi», sottolinea interpellato dalla Verità, «nello sport come nella vita non esistono solo i soldi, ma anche i valori. Il calcio italiano ha bisogno di pianificare e di ragionare nell’ottica del lungo periodo e quella dei fondi è una visione di breve periodo, una visione di mordi e fuggi, di massimizzazione dei profitti nell’immediato. Lei mi chiede perché non andare a vedere cosa c’è sul piatto? Io le rispondo che i fondi non li abbiamo invitati noi ma si sono auto-invitati e quindi che non c’è nessun obbligo di andare a vedere. Detto questo, io ragiono nella logica dell’associazione temporanea di impresa. Se c’è un soggetto disposto a finanziare un progetto senza intervento sul patrimonio ma in un’ottica di ricevere una percentuale di un’eventuale utile allora si può discutere, altrimenti io non vedo margini. Del resto se come lei mi dice ci sono così tante offerte, vuol dire che il prodotto vale. Non esistono solo i diritti tv, nel calcio ci sono tanti altri problemi: dalla lotta alla pirateria alla questione degli stadi di proprietà rispetto ai quali mi sono sempre battuto in prima persona, sono i veri valori aggiunti dei ricavi e del sistema calcio nel suo complesso».
Le posizioni sono all’apparenza inconciliabili e in mezzo ci sono presidenti più schierati (Fiorentina, Napoli e Milan sono vicine alla posizione di Lotito, mentre le piccole sposano la linea Iervolino e Galliani valuta con attenzione le proposta delle banche) e tanti indecisi. L’impressione in generale è che i grandi club temono che l’ingresso dei fondi possa rendere più “egualitaria” la distribuzione dei diritti televisivi e quindi togliere loro risorse. Se la torta diventa più grande, la fetta aumenta per tutti. È vero anche che il calcio va inteso pure come impresa «sociale» a favore degli sport minori, aspetto su cui i fondi sono forse lontani. «Siamo davanti a due “animali”, la finanza e il mondo del calcio, profondamente diversi», evidenzia Riccardo Rosa, responsabile italiano settore sport di Kpmg che ha assistito Advent nel precedente tentativo, poi andato male, portato avanti dai private equity internazionali, «quindi oggettivamente dei rischi esistono. Due anni fa, svolta la due diligence, sembrava essere arrivati alle firme, poi saltò tutto. E comunque, l’esempio del Paris Saint-Germain ci dimostra che non sempre l’ingresso di finanza (il fondo del Qatar) priva di cultura calcistica porta benefici. Ma su una cosa possiamo essere tutti d’accordo: il calcio italiano ha enormi potenzialità inespresse. L’apporto e la diversificazione di professionalità e anche una rivisitazione della governance aiuterebbero a far emergere questo valore».
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Federico Mollicone (Ansa)
Via libera alla Camera con 252 sì e nessun voto contrario al testo unificato delle proposte di legge «sulle disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica». All'interno il testo della legge.
La nuova normativa anti-pirateria che punta a tutelare tutta l’industria creativa che parte dal cinema e arriva fino agli editori di libri e giornali, le società sportive, la musica e il mondo della cultura. Tra gli aspetti più importanti il rafforzamento dei poteri dell’Agcom, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà intervenire di urgenza per ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso a contenuti illeciti. Il testo poi valorizza il concetto della tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine, con gli internet service provider o Isp che dovranno eseguire il provvedimento dell’autorità «entro 30 minuti dalla notificazione» e aumenta le sanzioni amministrative. «Noi stiamo licenziando un testo all’avanguardia che anticipa le norme Ue e può addirittura migliorarle. Testo all’avanguardia anche per la sensibilizzazione al fenomeno. È un risultato straordinario raggiunto in tempi strettissimi che segue l’impegno del nostro gruppo nella scorsa legislatura. Dotiamo il Paese di una tutela adeguata al diritto d’autore...». Così il presidente della commissione Cultura della Camera e primo firmatario della legge Federico Mollicone. La norma adesso passa al Senato.
Il testo della legge
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Art. 1.
(Princìpi)
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:
a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai princìpi generali del diritto dell'Unione europea.
Art. 2.
(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito della istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.
4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato, o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3 sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l’elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.
5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.
6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea.
7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi.
Art. 3.
(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)
1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».
2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
«4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge».
3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»;
2) dopo la parola: «supporti» sono inserite le seguenti: «o servizi»;
b) al comma 2:
1) dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le seguenti: «o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1»;
2) le parole: «euro 1032,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5000».
Art. 5.
(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)
1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria nonché con l'Autorità, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.
3. All’attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all’articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.
Art. 6.
(Sanzioni amministrative)
1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 7.
(Regolamento)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.
3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)
1. In ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa con delibera della medesima Autorità adottata secondo la procedura di cui all’articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 nel limite massimo di 1.012.545 euro per l’anno 2023, 1.075.196 euro per l’anno 2024, 1.128.703 euro per l’anno 2025, 1.184.357 euro per l’anno 2026, 1.240.380 euro per l’anno 2027, 1.298.538 euro per l’anno 2028, 1.376.938 euro per l’anno 2029, 1.443.339 euro per l’anno 2030, 1.516.710 euro per l’anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall’anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all’Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l’anno 2023, 795.038 euro per l’anno 2024, 829.139 euro per l’anno 2025, 864.608 euro per l’anno 2026, 900.382 euro per l’anno 2027, 937.521 euro per l’anno 2028, 986.898 euro per l’anno 2029, 1.029.169 euro per l’anno 2030, 1.075.717 per l’anno 2031, 1.159.043 euro annui a decorrere dall’anno 2032 e agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 7, comma 2, nel limite di 250.000 euro per l’anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante il contributo di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:
a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
c) titolari dei diritti su format televisivi;
d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
e) fornitori di servizi di media;
f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
1-ter. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 1-bis e fissa l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti di cui al comma 1-quater, assicurando l’integrale copertura degli oneri di cui al comma 1-bis. Per l’anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenata giorni.
1-quater. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1-bis l’entità massima di contribuzione è stabilita nel limite massimo del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla lettera d) l’entità della contribuzione è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 1-bis l’entità massima di contribuzione prevista dall’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 1-bis l’entità massima di contribuzione è stabilita nel limite massimo del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell’applicazione del presente comma per ricavi si intendono quelli realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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- Il «segnalatore» delle nuove regole sull’online non è stato ancora individuato, ma l’unico ente che può ricoprire questa carica è l’Autorità delle comunicazioni. Decreti da scrivere: c’è la possibilità di evitare gli automatismi immaginati dalla Commissione.
- Pirateria: confronto tra le Tlc e Lega calcio sulla piattaforma dei controlli. Mediazione di Fdi.
Lo speciale contiene due articoli.
Prima che entri definitivamente in vigore la direttiva Ue che regola e controlla le attività illecite sull’online (digitale service act), ci sono ancora un po’ di mesi. Per fortuna, perché il Paese potrà intervenire con qualche anticorpo ed evitare che, a fronte delle importanti e legittime censure su chi commette illeciti, ci sia anche il rischio di vedersi censurare contenuti di natura politica o intellettuale. Il Dsa è diventato legge lo scorso ottobre e quindi, mentre il gemello digital market act comincia a entrare in vigore dal mese entrante, lascerà passare il 2023 prima del recepimento da parte di tutti i Paesi Ue.
Da un lato l’Italia, grazie alla legge che descriviamo nell’articolo sottostante, e nonostante qualche divergenza tra gli attori in causa, è pronta a mettere in piedi uno testi più all’avanguardia a livello Ue, mentre dall’altro deve ancora affrontare un elemento importante del recepimento delle norme Ue. Elemento che, anche dal punto di vista politico, si dimostrerà il più delicato. Come abbiamo già avuto modo di scrivere su queste colonne, a sovrintendere il rispetto delle nuove norme sarà una unità della Commisione Ue finanziata da una fee dello 0,05% del reddito netto globale del servizio.
Di fatto, nascerà un «Coordinatore dei servizi digitali» che, a sua volta, si avvarrà di enti segnalatori attendibili per ogni singola nazione. La struttura Ue che sta prendendo forma ha un po’ il sapore dei commissari politici sovietici perché tra le funzioni - e basta scavare un po’ sotto la crosta della sacrosanta lotta agli illeciti - c’è proprio quella della censura e del controllo dei contenuti che man mano vengono ritenuti dannosi. Ciò che adesso passa sotto il nome di fake news e viene ostacolato facendo pressioni nei confronti delle aziende della Silicon Valley, in futuro potrebbe essere una attività industriale e certosina.
Fa tremare i polsi il fatto che, in occasione di guerre, atti terrorsitici e pandemia, gli organi preposti possano chiedere la rimozione di contenuti informativi «non corretti» in tempi rapidi. Chi deciderà per l’Italia cosa è lecito e cosa no? Non è stato deciso, ma l’unica authority che corrisponde all’identikit è l’Agcom. Ha le capacità e le forze per farlo. A questo punto, manca l’applicazione della direttive e l’incarico formale all’Agcom di diventare «digital coordinator» e «segnalatore attendibile».
Già oggi interviene di fronte alla violazione dei contenuti di copyright, in caso di pornografia o terrorismo. La stesura dell’incarico sarà però fondamentale a tutelare la libertà di espressione. L’applicazione pedissequa della norme Ue ci infilerebbe in un percorso molto difficile dal punto di vista democratico. Esiste, invece, la possibilità - e su questo dovrà vegliare anche il governo - che, in caso di contenuti considerati fake o semplicemente inappropriati, si evitino almeno gli automatismi. Blocco immediato dell’Ip e censura dovranno essere sostituiti almeno da una istruttoria nella quale chi ha postato o scritto sui social possa giustificare la validità del messaggio o fornirne gli argomenti sottostanti.
Certo, esistono già le leggi del codice penale e chi diffama, offende o danneggia dovrebbe essere semplicemente identificato e punito. Se non c’è aspetto penale, nessuno dovrebbe giustificarsi. È vero, però, che la norma Ue è diventata legge e nessuno l’ha fermata prima. Per questo ci auguriamo che l’applicazione sul suolo italiano - passateci il termine, visto l’argomento digitale - sia la più sensata possibile. È altrettanto vero che anche Agcom, pur essendo autorità indipendente, ha natura politica in quanto espressione di un Parlamento ma, allo stato ideale, possiamo dire che può fornire la migliore garanzia anche per i cittadini.
Da qua a due anni Agcom crescerà ulteriormente nelle competenze mettendo a fattor comune funzioni che già svolge. Si occuperà, dunque, di antipirateria ma pure di cyberresilience e del grande mondo dell’Iot, Internet of things. In mezzo c’è la libertà di espressione. È bene dirlo ad alta voce. Definiamo bene le regole nei prossimi mesi perché i poteri che daremo all’Agcom oggi impatteranno sui prossimi decenni del nostro Paese e sugli equilibri democratici.
Entro fine marzo prenderà corpo la legge italiana contro la pirateria
Entro fine marzo prenderà luce la proposta di legge contro la pirateria informatica. Un importante passo in avanti nella tutela del copyright, nel controllo dell’illecito, nella prevenzione di frodi. Una indagine realizzata da Fapav (Federazione per la Tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali) a fine 2021 - pubblicata a giugno scorso - conferma che il 43% degli adulti ha commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi o sport live.
La tipologia di pirateria più diffusa si conferma quella digitale, che ha subito un’impennata durante la pandemia. Per la prima volta, nel 2021, è stato stimato il danno legato alla pirateria di sport live: 11 milioni di fruizioni perse e una conseguente perdita di fatturato pari a 267 milioni di euro. Considerando tutti e tre i contenuti (film, serie e sport), sono state stimate ripercussioni per l’economia italiana pari a 1,7 miliardi di euro di perdita in termini di fatturato delle aziende (non soltanto per l’industria audiovisiva), che implicano una perdita di Pil di circa 716 milioni di euro, di circa 9.400 posti di lavoro nonché di 319 milioni di euro di introiti fiscali. La proposta di legge a firma Elena Maccanti (Lega) e Federico Mollicone (Fdi) va chiaramente in questa direzione. L’obiettivo espresso nell’articolo 1 è quello di tutelare il diritto, responsabilizzando anche gli intermediari di rete «al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore», si legge nel testo, «e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore». Per essere più chiari, «nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche, audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi», l’Autorità (il riferimento è ad Agcom) ordinerà ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi Ip. Le telco e gli altri intermediari avranno 30 minuti di tempo per spegnere l’indirizzo e inibire la visione. Periodicamente la lista dei nomi corrispondenti agli Ip bannati viene trasmessa alla Procura e da lì scatteranno le sanzioni amministrative che potranno essere anche di migliaia di euro. Per arrivare a questo controllo l’impianto della legge mira anche alla realizzazione di una piattaforma che automatizzi il più possibile gli interventi da parte delle telco. I costi stimati per la piattaforma vanno dai 600.000 euro ai 3 milioni e resta da capire chi finanzierà il progetto. L’interrogativo ha portato il mondo delle Tlc e quello del calcio a un confronto eccessivamente teso. Da un lato le Tlc, spiegando che i volumi di traffico ormai non influiscono più sui ricavi, vorrebbero evitare di ottemperare a obblighi costosi per dare esclusivamente benefici ai titolari dei diritti. La Lega calcio preme per accelerare per un semplice motivo. Più rigidi sono i controlli, più riuscirà ad alzare la posta dei diritti delle squadre. A breve, si terrà di nuovo l’asta e se i milioni di stima del danno da parte dei pirati informatici riuscissero a entrare nella valutazione dell’asta, è chiaro che i bilanci della serie A ne trarrebbero un grande vantaggio. Nelle prossime due settimane ci sarà un’ulteriore tornata di audizioni e si dorvebbre trovare il punto di caduta di tutti gli interessi. Compresi quello dello Stato, che vedrebbe il proprio gettito aumentare. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di spalmare sui ministeri competenti l’avvio e il costo di realizzazione dei controlli.
«Inizialmente il testo era un intervento mirato quasi esclusivamente alla pirateria digitale per gli eventi sportivi», spiega alla Verità Federico Mollicone, «con le nostre aggiunte successive siamo arrivati a mettere in piedi una legge quadro vera e propria in modo da allargare il perimetro anche a tutti i contenuti audio visivi ed editoriali. Ci confronteremo anche con i rappresentanti del governo che hanno competenza (Andrea Abodi, Alessio Butti ed Adolfo Urso, ndr), al momento le categorie ci hanno riconosciuto il fatto che il testo sia all’avanguardia a livello europeo e si prepari ad accogliere nel migliore dei modi le direttive Ue». L’idea, insomma, è cercare di accelerare anche al Senato o magari, con un decreto apposito, chiudere al più presto una legge che anticipa le norme Ue e può addirittura migliorarle.
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(Getty Images)
La pirateria «barbaresca» investì le coste italiane nel secolo XVI, in una guerra di corsa che fu anche di religione. Tra i molti prigionieri italiani che abbracciarono l'Islam alcuni fecero grandi carriere, dal remo della galera alla corte del Sultano. Tre storie.
Che il fenomeno della pirateria nel Mediterraneo si perdesse nella notte dei tempi è cosa nota. Il bacino del mare nostrum, per la conformazione geografica e per la storia delle popolazioni che lo abitarono è sempre stato un terreno estremamente fertile per lo sviluppo delle incursioni piratesche. I grandi classici hanno lasciato diverse testimonianze del fenomeno in scritti o poemi epici. Sopra tutti Omero, che nel libro Quattordicesimo dell’Odissea (versi da 245 in avanti) canta le gesta corsare dei suoi stessi Achei che giunti in Egitto si lasciarono andare a saccheggi, rapimenti di donne e omicidi, di prigionieri fatti schiavi. E così Tucidide che racconta della prima forma di contrasto al fenomeno da parte della potenza marittima di Minosse che da Creta organizzò la difesa ed ebbe ragione per un periodo dei pirati che infestavano le isole dell’Egeo. L’azione dei corsari, dalla Dalmazia fino alla Turchia passando per Egitto, Libia e Tunisia fu un fenomeno ciclico in quanto seguiva le sorti geopolitiche del territorio, a seconda del dominio o della decadenza di una popolazione mediterranea. Anche Roma fu un esempio di reazione alle scorribande corsare, e da Aquileia riuscì a controllare l’Adriatico minacciato dai pirati della costa dalmata e albanese. Al declino dell’Impero seguì una nuova ripresa dei saccheggi per mare, la cui potenza è ancora testimoniata oggi dalle caratteristica geografica di molte città italiane, sviluppatesi nell’entroterra per difendersi dagli assalti dei pirati. Basti pensare alle tante «marine» nei comuni costieri italiani, toponomastica derivata dalla necessità di mantenere il centro abitato nell’entroterra a difesa dagli assalti dal mare. La storia della pirateria o della guerra di corsa (nel caso le autorità avessero rilasciato la relativa patente affinché i pirati assalissero naviglio o territorio di un Paese ostile) come già accennato, fu un fenomeno endemico e ciclico, che ebbe i picchi più alti quando le condizioni geopolitiche erano segnate dal declino delle potenze dominanti (come ad esempio l’Impero romano). Grandi ondate di corsari si ebbero infatti durante le invasioni barbariche e nel medioevo. Dopo le Crociate il fenomeno assunse anche un importante risvolto religioso che risultò in quella che oggi verrebbe definita come una guerra a bassa intensità tra mondo cristiano e Islam. Questo aspetto dominò gli attacchi dei pirati barbareschi contro la Penisola italiana tra il Cinquecento e il Seicento. Fenomeno che colpì in particolare il regno di Napoli sotto il dominio spagnolo, interessò in diverse occasioni la costa della Liguria e, ad Est, quella adriatica fino a Venezia e fu alimentato dalla crescente influenza ottomana sul Mediterraneo. La Puglia fu una delle regioni più martoriate nella prima metà del secolo XVI, vittima di continui attacchi in cui spiccò la figura di uno dei pirati turchi più famosi, Dragut. Dopo aver assalito più volte le coste della Liguria difese dalla flotta di Andrea Doria, il «capitano del mare» si ripeté in incursioni sulla costa campana e contro l’isola d’Elba, che non riuscì tuttavia ad espugnare grazie alla fortificata Portoferraio. Tuttavia la ferocia di Dragut pascià si risolse in una delle più efferate stragi che la storia ricordi. Nel luglio 1554 la flotta corsara dei turchi assalì Vieste e il Gargano dove saccheggiò l’abitato, fece innumerevoli prigionieri e assassinò circa 5.000 persone. Alla ferocia dei pirati musulmani (che avevano una grande sede operativa ad Algeri) non risposero le autorità spagnole del Regno di Napoli, le quali avevano esautorato la nobiltà napoletana dal comando (l’unica che avesse un vero interesse nella difesa costiera) in quanto consideravano il Mezzogiorno poco più che un serbatoio di tributi per Madrid. Fu anche per motivi politici che il Sud continuò a subire saccheggi, omicidi e deportazioni almeno fino al secolo successivo quando il mutamento delle condizioni politiche degli Stati pre-unitari permise la formazione dei primi nuclei di marina in grado di contrastare l’azione dei pirati barbareschi, il cui declino avverrà soltanto nei primi decenni del secolo XIX. Durante i due secoli di scorrerie sulle coste italiane furono migliaia i prigionieri che, fatti schiavi, venivano impiegati come forza lavoro o merce di scambio. Tra i tanti deportati nei domini del sultano, vi erano numerosi italiani. Tra questi ultimi spiccano tre «rinnegati» (costretti cioè ad abiurare il Cristianesimo per l’Islam) che si distinsero per la grande carriera che li portò a diventare «Kapudàn pascià», (in italiano Capitano del Mare) ossia grandi ammiragli comandanti della flotta ottomana, una carica appena sotto a quella del Sultano. Le loro storie, che in un caso si intrecciano, riguardano tre uomini di mare provenienti da punti diversi della Penisola: Calabria, Venezia e Genova.
Luca Galeni noto come Uluç Alì detto anche «Occhialì». (Le Castella, Crotone 1519 - Costantinopoli 1587)
Figlio di pescatori e avviato in seminario, Luca Galeni fu rapito durante un incursione di pirati nel 1536 nel golfo di Squillace e ridotto in schiavitù al remo di una galera dopo essere stato acquistato da un Raìs anch’esso di origini calabresi. Dopo una violenta lite con un «rinnegato» napoletano decide di vendicarsi uccidendolo e abbracciando l’Islam per essere affrancato. Stimato dal padrone, ne sposa più tardi la figlia lanciandosi nella carriera di corsaro con l’acquisto di una nave e diventando a sua volta Raìs. La sua attività piratesca si concentrerà in particolare contro la costa Ligure dopo aver partecipato nei ranghi di Dragut a ripetuti attacchi contro Puglia e Calabria, che gli varranno la presentazione ufficiale al Sultano. Nemico giurato di Andrea Doria, che gli diede la caccia fino al covo di Djerba. Per vendicarsi dell’affondamento di due navi, Occhialì attaccò Oneglia, possedimento dei Doria. Durante un raid nel mar Egeo Uluç Alì rapiva il visconte Vincenzo Cicala, Genovese e padre di Scipione Cicala, futuro «rinnegato» d’eccellenza. Negli anni Sessanta del secolo XVI Occhialì fu il terrore del Mediterraneo dal 1561 attaccò Taggia e Villefranche in Costa Azzurra, dove catturò 300 prigionieri chiedendo riscatto a Emanuele Filiberto di Savoia. Nel 1565 subentra a Dragut come governatore di Tripoli, mentre l’anno successivo mette a ferro e fuoco il Tirreno scontrandosi con i Cavalieri di Santo Stefano del principe Appiani. Nel decennio successivo Occhialì strappò Tunisi agli Spagnoli mettendo a comando della nuova base corsara un rinnegato sardo, Cayto Ramadan, quindi rivolse le armi all’Adriatico controllato dalla Serenissima impedendo al doge Sebastiano Venier di unire le forze a quelle degli Spagnoli. Partecipò alla battaglia di Lepanto con la flotta ottomana, riuscendo ad affondare 12 galee prima di fuggire dopo la sconfitta turca. Per le sue azioni Solimano III lo nominò Kapudan pascià, donandogli il nome di Kilige Alì, vale a dire «Alì la spada». Insieme a Scipione Cicala (di cui si parlerà più avanti) il kapudàn pascià calabrese occupava nel 1574 la roccaforte spagnola de La Goletta uccidendo tutti i difensore tranne i comandanti per il riscatto. Dopo aver rinnovato la flotta ottomana con armamenti simili a quelli delle navi occidentali, nel 1582 si ritirava presso il colle Tophane di Costantinopoli, da lui ribattezzato Nuova Calabria dove terminò la sua esistenza cinque anni più tardi, probabilmente per un ictus fulminante come documentato dalla missiva per la Serenissima inviata dal bailo (ambasciatore) di Venezia di stanza a Istanbul.
Andrea Celeste noto come Hasan Venedikli. (Venezia 1544 - Costantinopoli 1591)
Poco si conosce della gioventù di Andreéta (come veniva chiamato a Venezia) se non che fosse imbarcato come scrivano e che fu rapito da Dragut, il dominatore del Mediterraneo e che fu venduto a Tripoli e costretto ad abbracciare la religione islamica. Ereditato prima da Dragut stesso e quindi dal calabrese Uluç Alì, divenne il suo prediletto e fu da lui nominato pascià di Algeri e quindi di Tripoli. La carriera di Hasan procedette spedita a partire dagli anni Ottanta del Cinquecento quando fu nominato Berlybey di Algeri, corrispondente alla carica di governatore. Durante la sua reggenza ad Algeri giunse uno schiavo illustre, Cervantes, verso cui Hasan fu sempre clemente nonostante i numerosi tentativi di fuga del letterato spagnolo. Alla morte di Uluç fu momentaneamente sorpassato nella corsa alla carica di kapudan pascià da Ibrahim il Serbo. Hasan il Veneziano, scaltro e ambizioso, intrecciò trame una volta giunto a Costantinopoli, erodendo il potere di Ibrahim a suon di soldi guadagnati nelle imprese di pirateria contro Venezia stessa e sottolineando presso il Sultano la scarsa conoscenza del mestiere del mare da parte del Serbo. Per dimostrare le proprie capacità riprese il mare e catturò un galeone maltese facendo bottino e attendendo che l’opera di corruzione dell’harem di Costantinopoli cambiasse il vento a suo favore complice anche l’appoggio del nuovo ambasciatore veneziano. L’impresa riuscì nel 1588 quando Andreéta fu nominato nuovo Kapudan pascià. Durante la carica Hasan agì come un pirata-commerciante, soprattutto con la nativa Venezia che a differenza dei regni europei non disdegnava di fare affari con il mondo islamico dei Barbareschi, avendo mantenuto contatti con i parenti e in particolare con la sorella Camilla Celeste e con il cugino Livio. Ai congiunti Andrea continuò a mandare ingenti somme e impose al governo della Serenissima di mantenere la sorella, che sposò il veneziano Marcantonio della Vedova. Quest’ultimo approfittò della parentela acquisita con Hasan pascià per fare ottimi affari, dopo che il kapudan lo aveva raccomandato al bailo di Costantinopoli. Tra le grandi ricchezze di Hasan vi furono i proventi derivati dall’importante commercio di schiavi con i quali fu particolarmente duro, anche nei confronti di quei prigionieri di alto rango che potevano fruttare fortune. L’ultimo periodo fu caratterizzato dalla sfortuna e dalle sconfitte nelle spedizioni corsare, tanto che il suo potere vacillò più volte attaccato dagli avversari e talvolta anche dal Sultano. Negli ultimi anni si occupò dell’Arsenale e si scontrò con un astro nascente dell’harem, il suo connazionale e rivale Sinan Pascià parente indiretto del Sultano. Mentre preparava una spedizione contro la Spagna, il 12 luglio 1591 colto da improvviso malore si spegneva. La testimonianza del suo carattere di «rinnegato» fu raccolta dagli ambasciatori veneziani di cui era confidente, le cui memorie raccontano di un uomo fondamentalmente solo, spregiudicato e malvivente per necessità e nostalgico della sua gioventù persa a Venezia.
Scipione Cicala noto come Sinàn Çigala-Zade Kapudan Pascià. (Messina 1544 -Diyarbakir 1605)
Figlio del visconte Vincenzo Cicala, genovese capitano al servizio della famiglia Doria, Scipione nasce a Messina da madre montenegrina, che fece il percorso inverso lasciando l’Islam per amore del marito. Fu rapito, come noto, insieme al padre dalle orde di Occhialì il calabrese al largo delle isole Egadi. A differenza del padre, che fu liberato su riscatto, il diciannovenne Scipione fu fatto schiavo e portato a Tripoli, quindi a Costantinopoli nel 1561. Qui ebbe l’occasione, dopo la conversione all’Islam, di entrare nel corpo militare turco dei Giannizzeri dove, messo a servizio al palazzo imperiale, entrò nelle grazie di Solimano II si dice anche per la sua bellezza. L’ingresso nell’harem aprì le porte al Cicala, come testimoniato dal ballo veneziano Marcantonio Barbaro, che più tardi sposò una parente del Sultano. Temerario e spietato non solo per mare, Scipione fu protagonista di una spedizione in Valacchia (Moldavia) atta a ripristinare il dominio turco nel 1574. A Costantinopoli, ormai capo dei giannizzeri, Sinàn dovette fare i conti con la perdita del favore e gli intrighi di corte seguiti alla morte prematura della prima moglie. Inviato momentaneamente a Bassora, lontano dall’harem, fu in grado di risalire la china sposando una sorella della defunta moglie. Grazie alle sue capacità militari in occasione della difesa contro un’incursione persiana il genovese guadagnò progressivamente prestigio fino ad arrivare alla candidatura per la carica suprema di Kapudan Pascià concessa dalla Sublime Porta. Abile negli intrighi e nella corruzione per mezzo di ricchi doni provenienti dai saccheggi in particolare ai danni delle navi veneziane, in spregio ai contatti commerciali tra la Serenissima e Costantinopoli. Vizioso e feroce soprattutto contro i Cristiani, si narra nelle cronache degli ambasciatori che Cicala facesse uso di alcool e droghe (il mangiar ch’egli fa di una certa erba che rende pazzo (…)). Tra le incursioni in tutto il Mediterraneo quelle più efferate si ebbero nell’Adriatico, data l’ossessione di Cicala nel voler un giorno espugnare Venezia. La carica ambita di Kapudàn Pascià giunse nel 1591, ma la sua carriera non si fermò al capitanato del mare. Nel 1595 diventa Gran visir rafforzando ancora di più l’azione militare di terra (imponendo una rigida disciplina all’esercito turco) e per mare dove mette a ferro e fuoco le coste dell’Italia Meridionale. Il malumore dovuto al proprio carattere inflessibile e spregiudicato assieme ad una serie di sconfitte militari ne portarono alla deposizione, anche se per la seconda volta nel 1599 è nominato Kapudàn pascià. Tre anni più tardi Cicala cercò la presa di Reggio Calabria, ma fu sconfitto pur essendo in superiorità numerica. L’ultima battaglia di Cicala fu combattuta contro i Persiani dove le cronache ne registrarono la morte presso la fortezza di Diyarbakir in Anatolia nell’anno 1605. Un quartiere di Istanbul, Cagaloglu, è a lui dedicato. Scipione Cicala è raccontato da Fabrizio De André nel brano Sinàn Capudàn Pascià del 1984 cantato in dialetto genovese. Come in una autobiografia il Cicala racconta con orgoglio misto a rabbia la sua carriera di «rinnegato», perché i posteri lo ricordino nella sua potenza: e questa è la mæ storia/ e va voeggiu cuntà/un pö prima c’ha vegiaia/ a mè pesta intu murtà/ e questa è la memoja/à memoja du Cigä/ ma insci libri de stöia/ Sinàn Capudàn Pascià (E questa è la mia storia/e ve la voglio raccontare/prima che la vecchiaia/mi pesti nel suo mortaio/ E questa è la memoria/la memoria del Cicala/ ma sui libri di storia/Sinàn Capudàn Pascià).
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