- Il governatore lombardo chiede a Luciana Lamorgese di dirimere il dubbio legale. I giuristi: «Palazzo Chigi improvvisa troppo».
- Ok dell’Enav al monitoraggio dai cieli con i droni mentre il governo sonda il terreno per le app.
Lo speciale contiene due articoli.
Da un lato c’è l’ultima ordinanza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, quella più restrittiva, che risale a sabato sera, dall’altra c’è il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, emesso lunedì. Si tratta di fonti giuridiche di ordinamenti diversi e non è detto che siano in rapporti di gerarchia. «Esistono dei dubbi su quale debba prevalere, nei punti sui quali c’è un conflitto, tra l’ordinanza regionale e il decreto», ha spiegato Fontana, aggiungendo che, secondo il parere degli uffici legali lombardi «deve prevalere l’ordinanza regionale».
In ogni caso, aggiunge il governatore, «ho mandato una nota formale al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, nella quale chiedo un parere che ci dica se si deve applicare la nostra ordinanza o il Dpcm». Niente Tar né carte bollate. E mentre attende la direttiva del Viminale, il presidente della Regione Lombardia sottolinea: «Col Dpcm gli uffici pubblici sono tutti aperti, come gli studi professionali e i cantieri. Noi abbiamo dato una stretta maggiore». La questione è al centro del dibattito del mondo giuridico, soprattutto sul massiccio ricorso del premier Giuseppe Conte ai Dpcm. E La Verità ha raccolto voci autorevoli. Paolo Armaroli, docente di diritto pubblico comparato della Facoltà di scienze politiche dell’Università di Genova, per esempio, colpisce il premier in modo duro: «Il governo è responsabile di questo momento di incertezza del diritto. Questo emettere Dpcm a distanza ravvicinata è un’azione che dimostra appunto incertezza. Ecco, se c’è un indeciso in questo momento, quello è Conte». Armaroli boccia lo strumento scelto dal premier anche nei contenuti: «I Dpcm emessi lasciano a desiderare anche da un punto di vista lessicale». Poi spiega: «Conte vuole gestire l’emergenza non con divieti ma con dei pater noster. Quante volte in questi Dpcm è ripetuto “si raccomanda”. Ecco, con le raccomandazioni non si guida un Paese». E arriva al dunque: «Anche se il Dpcm dovrebbe prevalere rispetto a un’ordinanza di un presidente di Regione, se mi chiedete chi butto dalla torre tra Conte e Fontana so rispondere in modo preciso: salvo Fontana». Ma non è l’unico costituzionalista a fotografare questo momento vacuo per il diritto. Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale dell’Università Roma Tre, spiega: «La provocazione del governatore Fontana si inserisce in modo perfetto nella grande incertezza del diritto a cui si assiste in questo periodo di emergenza. Regole che vengono annunciate prima di essere scritte, blocco delle attività produttive, ma quali? C’è il rischio che ogni amministratore pubblico alzi l’asticella delle restrizioni, anche solo per evitare che ricadano su di lui responsabilità future. In questo caso, la linea guida è il Dpcm». E anche se sembra prevalere il Dpcm, c’è chi lo ritiene uno strumento limitato. Come Mario Esposito, ordinario di Diritto costituzionale all’Università del Salento: «Anche se da un punto di vista giuridico il governo può sostituirsi alle Regioni quando ne ricorrono i presupposti, sarebbe auspicabile che ascolti le esigenze che da queste provengono. E, se proprio deve sostituirsi, che lo faccia con lo strumento preciso, che non è il Dpcm, ma il decreto legge». Poi avverte: «Soprattutto durante le emergenze, la forma è anche sostanza». Anche Giovanni Guzzetta, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico all’Università Tor Vergata boccia i Dpcm: «Sono atti improvvisati, perché hanno fondamento tenue. Bisogna tornare agli strumenti certi. E l’unica certezza la offre il decreto legge, che assicura il controllo del presidente della Repubblica e del Parlamento. È l’unico modo per evitare conflitti e per ripristinare una catena di comando che funzioni».
È sulla stessa linea Michele Ainis, giurista costituzionalista, secondo cui «il ricorso massiccio ai Dpcm come strumento normativo crea qualche problema». E il motivo è semplice: «È un atto di normazione secondaria e ha una forza normativa troppo debole per incidere su libertà costituzionali come quella di movimento, di riunione, di libertà di culto».
Di parere opposto è Tommaso Frosini, vicepresidente del Cnr e ordinario di Diritto pubblico comparato e di Diritto costituzionale dell’Università Suor Orsola Benincasa che afferma: «A differenza delle legislazioni di altri Paesi, nella nostra non ci sono indicazioni sulle emergenze. Quindi, quali provvedimenti seguire? Non mi pare che le ordinanze delle Regioni e i Dpcm siano in contraddizione tra loro. Ciò che deve prevalere è nella Costituzione, dove c’è un diritto fondamentale, quello alla salute. È un diritto superiore e quindi qualunque provvedimento che lo tuteli venga emesso deve essere accettato». E ancora: Massimo Luciani, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico dell’Università la Sapienza, ha apprezzato «lo spirito del presidente Fontana, nel chiedere chiarimenti al Viminale senza creare un conflitto, segno di sensibilità istituzionale». Il professor Luciani premette: «Si tratta di una questione delicata e risolverla in poche battute sarebbe riduttivo». Poi aggiunge: «Ritengo che i presupposti normativi ai quali fa riferimento l’ordinanza della Regione Lombardia non siano sufficienti a legittimare tutte le misure che ha adottato. Il decreto legge del 23 febbraio consente alle Regioni di intervenire con loro ordinanze, sì, ma solo in attesa dei decreti del Presidente del consiglio, che ora sono stati emanati e vanno applicati». Ma un Dpcm sarà sufficiente? La questione, prima o poi, finirà davanti alla Corte costituzionale.
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