Raccolgo volentieri l’invito della Verità di spiegare le buone ragioni della riforma, non offuscate dalla cattive intenzioni che le si attribuiscono. Con alcuni colleghi curo da anni un blog divulgativo sui temi della giustizia e, in particolare, sui guasti del «correntismo». Si chiama toghe.blogspot.com altrimenti noto come «Uguale per tutti».
Nicola Saracino, Consigliere Corte d’appello a Roma
Qualche anno fa un nutrito numero di magistrati non allineati in una «corrente» avevano elaborato una proposta di legge volta a introdurre il sorteggio dei consiglieri superiori; si trattava di un’ipotesi «temperata» di sorteggio che si sarebbe potuta introdurre a Costituzione invariata, con legge ordinaria. Ci eravamo detti: il testo è lì, a disposizione della politica che voglia farlo proprio, quale che ne sia il «colore».
Nel tempo, diciamo negli ultimi cinque anni, la proposta del sorteggio ha trovato il sostegno di parte della politica (ad esempio M5s, col ministro Alfonso Bonafede), di noti magistrati, di giornalisti «di grido», di accademici. Allo stesso modo, l’Alta corte disciplinare era auspicata dal Partito democratico, la stessa area politica non compatta neppure sul giudizio sulla separazione delle carriere.
Molti di coloro che oggi sostengono il No al referendum ci hanno ripensato, nessuna delle innovazioni contenute nel testo di revisione costituzionale merita, oggi, la loro adesione. Posizione legittima, ci mancherebbe. È, tuttavia, legittimo anche il pensiero che molti di quei dietrofront dipendano dal «colore» della politica che ha dato impulso all’idea riformatrice, fondata su buone ragioni.
Il sorteggio serve ad arginare il correntismo, senza intaccare la libertà di associazione che spetta anche ai magistrati. In sostanza le correnti, come aggregazioni ideali, non saranno toccate dalla riforma; semplicemente cesseranno di occupare le istituzioni giudiziarie, fondamentalmente il Csm che non è organo di rappresentanza dei magistrati, ma di alta, altissima, amministrazione, mai «politico», non fosse altro perché presieduto dal capo dello Stato.
È difficile spiegare ai cittadini cosa sia il correntismo; aiuta, paradosso dei paradossi, proprio quanto accaduto lo scorso 17 febbraio. Il presidente Sergio Mattarella ha eccezionalmente presieduto la seduta del plenum ordinario di quell’organo per esprimere un messaggio contro lo scherno istituzionale che ne era stato compiuto nei giorni precedenti per via di un’iperbole del ministro Carlo Nordio, peraltro già usata in passato da noti magistrati per segnalare il settarismo e la lottizzazione che connota l’agire del Csm.
Non appena il capo dello Stato ha abbandonato la seduta, in quello stesso plenum sono state adottate due importanti delibere per il conferimento di incarichi. Il Csm ha deciso a maggioranza; sono questioni valutative e tecniche, direte. Sarebbe sostenibile se il voto non fosse avvenuto per schieramenti precostituiti, tutti i consiglieri di una corrente (cioè di una certa area politica) hanno votato in un senso e quelli degli altri gruppi in senso opposto. Tanto che alcuni quotidiani hanno potuto titolare, nei giorni seguenti, che un certo ufficio giudiziario era stato appannaggio della magistratura di sinistra, così come del resto l’altro incarico presso la Scuola della magistratura; plenum piuttosto proficuo per loro, dunque. Con consiglieri sorteggiati è ragionevole aspettarsi autonomia di giudizio e di valutazione, non mero ossequio alla disciplina di «gruppo», come dovrebbe essere per questioni tecniche. La separazione delle carriere e la Costituzione che «non si tocca».
Ed eccoci alle cattive intenzioni che sovrasterebbero le buone ragioni. Il pubblico ministero che i Padri costituenti conobbero era cosa del tutto diversa dal pubblico ministero attuale. Col codice Vassalli del 1988 quel soggetto ha cambiato totalmente pelle. Le indagini (che prima si chiamavano istruttorie) venivano, prima del 1988, condotte da «giudici», non da pubblici ministeri. I quali avevano compiti piuttosto limitati quanto all’autonoma raccolta di prove.
Col rito accusatorio il pubblico ministero ha assunto il dominio delle indagini e delle imputazioni, è divenuto un soggetto processuale fondamentale le cui iniziative hanno risvolti mediatici immediati, a prescindere dalla loro fondatezza. Il giudice entra in scena quando ormai della vicenda la stampa ha raccontato quasi tutto, tutto quello che le carte dell’accusa raccontano. Insomma, è un soggetto sconosciuto alla Costituzione del 1948 e, quindi, non considerato quando si elaborarono i cardini dell’ordinamento giudiziario. Spero di non sconvolgere nessuno se affermo che la Costituzione è stata cambiata con legge ordinaria già nel 1988; la chiamano, di solito, «Costituzione materiale». Eccola l’ottima ragione della riforma, si tratta di adeguare al nuovo quadro dei poteri/doveri del pm anche il suo assetto organizzativo.
Le cattive intenzioni: il pm separato finirà sotto il controllo della politica. Francamente non se ne ha traccia nelle norme che i cittadini sono chiamati a confermare e anzi ne viene ribadita l’indipendenza.
D’accordo, ma sarà comunque più tenero coi politici. Vien da chiedere: e perché? Anche in questo caso sovviene la cronaca di queste ore. Nel Regno Unito giudici e pubblici ministeri sono nettamente separati eppure la famiglia reale non è sfuggita all’onta dell’arresto di un suo membro. Quale più clamorosa smentita del falso assioma del pm separato necessariamente sottoposto ad altro potere? Veniamo, infine, all’Alta corte disciplinare, esterna al Csm. Come anticipato, l’idea non è nuova e non è coperta dal copyright degli attuali promotori della riforma.
Paragonata all’attuale giudice disciplinare, elettivo e quindi politico (lo dicono i sostenitori del No che il Csm è politico), è un grosso passo avanti nel senso dell’imparzialità, dato che i componenti saranno sorteggiati. Inoltre, quel «giudice» non sarà costretto a occuparsi delle singole vicende al di fuori della sede propria del giudizio disciplinare; non dovrà, ad esempio, sottoscrivere «pratiche a tutela» di questo o quel magistrato, rendendosi così incompatibile, o quanto meno non «terzo», rispetto alla stessa vicenda se dovesse essere oggetto di contestazioni, per l’appunto, disciplinari. La materia disciplinare è molto delicata e non posso approfondirla oltre misura in questo breve intervento. Ma posso dire che è fuorviante la prospettiva forcaiola che talvolta fa capolino quando se ne parla. Il disciplinare, per come è oggi disegnato, si presta alla forte interferenza sulle indagini e sui processi in corso; la vecchia Sezione disciplinare ne ha dato ampia e cattiva prova.
Del resto, analogo atteggiamento giacobino si ravvisa nella materia delle valutazioni professionalità che non sono delle «promozioni», ma soltanto verifica della persistenza dei requisiti attitudinali per svolgere la funzione. È già molto difficile selezionarli e non ha molto senso l’invocazione della falcidia dei togati. Intimidire l’arbitro non è mai il presupposto di una contesa serena.
Voglio, in conclusione, rassicurare tutti che le eventuali cattive intenzioni di qualcuno non troveranno sponda nella Corte costituzionale: mai come nel caso di una norma costituzionale sottoposta al diretto vaglio del popolo attraverso il referendum conta il suo testo, non l’intenzione del suo autore.



