Molti dei lettori di questo giornale ricordano l’epopea giudiziaria di Mani pulite, ma non tutti ricordano che il pool di pubblici ministeri (tre esattamente) aveva un unico gip di riferimento, ossia che, tra le decine di giudici per le indagini preliminari che erano in servizio a Milano, le richieste di quel pool, comprese quelle di misure cautelari, andavano tutte sempre e soltanto a un medesimo gip. E non era un caso. Era un sistema di rapporti tra Procura e giudice delle indagini preliminari appositamente predisposto per consentire alla prima di vedersi accolte, se non tutte, almeno la maggior parte delle sue richieste. Il tempo ha dimostrato che moltissimi tra gli indagati, dapprima sottoposti a misura cautelare, sono stati poi assolti. Quanti di costoro avrebbero evitato il carcere se il gip fosse stato un altro, se anziché essere sempre il medesimo, ci fosse stata una normale e logica turnazione?
È di tutta evidenza che buona parte di quegli indagati avrebbe evitato la gogna e gli arresti se non fosse stato predisposto un meccanismo di rapporti tra la Procura e l’ufficio gip, tale da garantire alla prima di avere un gip di esclusivo e prevedibile riferimento.
E quello di Mani pulite non è stato e non è l’unico caso. È solo il più noto. In diversi tribunali l’ufficio del gip è organizzato in modo tale che la Procura abbia un interlocutore privilegiato.
Quale garanzia può derivare al cittadino se l’organizzazione della giustizia può essere usata per far sì che le richieste delle Procure vadano ai giudici che sono, a torto o a ragione, neanche questo importa, predisposti ad accoglierle?
Ognuno vede come la riforma di questo sistema, che impedisce che l’indagato debba difendersi da un’opinione già fatta tra giudice e pubblico ministero, non può che giovare al cittadino sottoposto a indagini, così come avrebbe giovato agli indagati di Mani pulite, poi assolti, ma, nel frattempo, condotti alla gogna e alla galera, da un sistema precostituito allo scopo di aumentare le probabilità che le richieste della Procura trovassero esito positivo.
Si obietta che, in tal modo, il pm diventa un poliziotto, una parte privata dedita a vincere le cause piuttosto che a ricercare la verità, come avvererebbe oggi. Obiezione a cui è semplice replicare che l’azione del pm resta quella di sempre, regolata dalle norme della procedura penale, che non cambiano e che gli impongono di chiedere l’archiviazione se non ha niente in mano contro l’indagato. Oggi il pm è obbligato a chiedere l’archiviazione in assenza di sufficienti elementi non dalle norme che la riforma intende cambiare, ma dalle regole del processo, e domani lo sarà ugualmente, con il vantaggio, però, che la sua separazione dalla componente giudicante inciderà significativamente sul rispetto del contraddittorio nella fase delle indagini.
Resta, poi, come lo è adesso, l’obbligatorietà dell’azione penale, che impone al pm di indagare davanti alla notizia di un reato e che rende ininfluente ogni possibile ed astratta ingerenza del potere politico nei suoi confronti: alla telefonata del potente che gli chiedesse di non indagare sul tale politico, il pm, oggi come domani, potrà opporre che egli è obbligato a farlo dalla Costituzione. E la Costituzione egli continuerà ad avere dalla sua parte.
Nessun rischio di controllo politico, dunque, ma semmai, e piuttosto, solo il vantaggio di avere un organo dell’accusa che agisce in contraddittorio con la difesa prima ancora che in preordinato accordo con il giudice.
Le cronache di questi decenni riportano notizie di operazioni giudiziarie che hanno coinvolto centinaia di cittadini in indagini poi finite in maggior parte con assoluzioni. Cronache recenti e meno recenti dimostrano, dunque, che è oggi che alcuni procuratori non hanno la sbandierata «cultura della giurisdizione», ossia l’attitudine a valutare obiettivamente gli indizi e le prove, che, invece, secondo i detrattori della riforma, andrà definitivamente perduta con un pubblico ministero staccato dall’ordine dei giudicanti e messo da solo ad indagare. Il fatto è che, proprio oggi, con questo sistema, circa la metà delle accuse viene rigettata e, incomprensibilmente, secondo alcuni ciò sarebbe indizio di ottimo funzionamento del sistema (vallo a dire a chi lo ha subito…); dunque, il fatto che proprio oggi si producano questi risultati è segno che, con questo sistema, non c’è affatto «cultura della giurisdizione».
Se un pubblico ministero, come è ripetutamente accaduto fino a giorni recenti, dopo aver ottenuto la custodia cautelare di un indagato, dopo averne chiesto la condanna, una volta che quell’imputato sia assolto, non impugna l’assoluzione, si può dire che una tale situazione è indice di un sistema che funziona adeguatamente e che non va cambiato oppure è segno del fatto che i procuratori sono inseriti in una organizzazione giudiziaria nella quale diluiscono le loro responsabilità? Quante volte in questi casi abbiamo sentito il pubblico ministero scusarsi dicendo che non è stato lui ad applicare la custodia cautelare, che lui l’ha soltanto chiesta, e che poi è stato il giudice a concederla? Non si direbbe, ma tutto ciò è il frutto di un pubblico ministero che, oggi, con questo ordinamento giudiziario, agisce come parte spuria, ossia come un organo che, alla fine, fa parte di un ordinamento in cui ci sono altri che decidono e in cui lui ha solo un ruolo di impulso.
Il pubblico ministero, dunque, oggi, non domani a causa di questa riforma, dispone di centinaia, e in alcuni casi migliaia, di uomini di polizia giudiziaria, che muove alla ricerca di elementi di reati, che poi riversa su un giudice delle indagini preliminari, a cui chiede un provvedimento nei confronti dell’indagato, e quando tutto finisce nel nulla, quando l’indagato è assolto, la spiegazione è che è stato il giudice a far fare la galera preventiva.
È il sistema attuale, non quello che si vuole introdurre, che istituisce un pubblico ministero irresponsabile, non tanto disciplinarmente, ma proprio deontologicamente, che è cosa più grave. È il sistema attuale che mimetizza il pubblico ministero in un ordinamento unico con il giudice, e fa sì che le sue azioni si confondano con quelle del giudice.
Si obietta che in realtà ciò accade in casi sporadici e che, invece, nella maggior parte degli altri casi i comportamenti sono virtuosi, si tengono nel rispetto dei diritti, delle garanzie e delle procedure; che, dunque, il fatto che ci siano errori non può giustificare una riforma così incisiva, e che, piuttosto, basterebbe correggere gli errori.
Ecco, questo è un altro argomento propagandistico, per almeno due ragioni. La prima è che non si tratta affatto soltanto di errori (e neanche sporadici), ma di situazioni favorite dal sistema. L’errore è l’esito di una colpa umana, mentre qui siamo davanti a una distorsione che questo sistema di integrazione tra pubblici ministeri e giudici consente e favorisce. La seconda ragione è che le riforme si fanno per cambiare le prassi distorte, non quelle virtuose; se c’è una piena maggioranza di pubblici ministeri che fa benissimo il suo lavoro, ed è vero, ma una minoranza che approfitta del sistema abusandone, la riforma è giustificata da questi ultimi, e non può essere impedita dal fatto che gli altri lavorano bene.


