È bene precisarlo subito: la riforma costituzionale oggetto del referendum non è la panacea per i mali di cui soffre la giustizia e certamente non risolverà atavici problemi, quali ritardi e inefficienze dovute a carenze di personale, ovvero errori giudiziari (che ci sono sempre stati e, probabilmente, sempre ci saranno). La riforma ha l’obiettivo, limitato, di modificare alcuni assetti dell’ordinamento giudiziario. E di questo occorre discutere. I punti essenziali, come ormai i lettori hanno compreso, sono tre: la separazione delle carriere; il sorteggio per il Csm; l’Alta Corte disciplinare.
Ma per ognuno di questi aspetti c’è un aspetto vero (la nuova normativa) e un aspetto falso (i pericoli che il «fronte del No» prospetta).
Quanto alla separazione delle carriere, si tratta della conclusione logica (forse addirittura tardiva) di un percorso iniziato più di 35 anni fa, con l’introduzione del nuovo Codice di procedura penale, che collocava il giudice in posizione di terzietà, distinta dalle due parti in posizione tra loro paritaria, ovvero il pubblico ministero e la difesa.
Quando, ormai più di 40 anni fa, sono entrato in magistratura, la contrarietà alla separazione delle carriere «si respirava», facendo parte quasi del «corredo» del magistrato, e la stessa aria si respira, probabilmente, anche oggi.
Ma da allora sono passati tanti anni e, con gli anni, tante cose sono cambiate.
In primo luogo le norme che, via via, hanno ridotto sempre di più la possibilità di passare dal ruolo di pm a quello di giudice, e viceversa, ragion per cui la separazione c’è già di fatto e l’odierna riforma non avrà altro effetto che abbattere gli ultimi steccati e ufficializzare una realtà in gran parte esistente.
In secondo luogo, la credibilità della magistratura che ha raggiunto i minimi storici, per cui è necessario uno «scossone» che consenta a noi magistrati di recuperare quel prestigio che la delicata funzione che svolgiamo certamente merita (si pensi al cosiddetto «scandalo Palamara»; si pensi a quel delicato processo milanese, in cui un pm avrebbe «nascosto» le prove emerse a favore degli imputati; si pensi alla «esposizione politica» di certi magistrati che ritengono di poter «piegare» l’interpretazione della legge al proprio orientamento culturale).
In questo mutato panorama storico, appare dunque necessario che, soprattutto agli occhi del popolo (in nome del quale la giustizia viene amministrata), il giudice non solamente sia, ma altresì appaia indipendente rispetto sia alla difesa (e questo vi è sempre stato) sia all’accusa.
Non che oggi vi sia un «appiattimento» del giudice sulle posizioni dell’accusa (quante volte i pm si vedono rigettare le proprie richieste cautelari, o le proprie richieste di condanna, dai giudici), ma ciò non basta, soprattutto per le ragioni innanzi esposte, affinché venga eliminato il sospetto di «apparentamenti» tra accusa e giudice: e allora non c’è soluzione migliore che disporre una netta separazione tra i due organismi.
Accanto a questo, che è l’aspetto «vero», c’è la cortina fumogena di falsità e menzogne che il fronte del No al referendum solleva e che si può condensare nell’ormai trito e ritrito mantra dell’«assoggettamento del pm al potere esecutivo». Inizialmente si diceva che, se era vero che l’assoggettamento non era previsto dalla riforma, c’era però il concreto pericolo che il pm venisse sottoposto all’esecutivo, perché negli Stati in cui le carriere sono separate il pm «risponde» al potere esecutivo. Poi il fronte del No si è accorto che l’argomento era debole e allora ecco una modifica in corso d’opera. Infatti, adesso, si dice che non basta che la Costituzione continui a prevedere l’indipendenza della magistratura, in quanto (e in ciò sta la novità del fronte del No) l’indipendenza è prevista anche nelle Costituzioni di Paesi non democratici (Cuba, Russia, Cina, Corea del Nord, per esempio), per cui si dovrebbe dedurre che, al pari di siffatti Paesi, l’Italia si incamminerebbe verso derive autoritarie. Come si vede, il livello della discussione è veramente molto basso.
Eppure, se si volesse affrontare seriamente e senza pregiudizi ideologici la questione, basterebbe osservare che, a norma del riformato articolo 104, secondo comma, della Costituzione, sia il Csm giudicante che il Csm requirente sono presieduti dal presidente della Repubblica, massimo organo di garanzia, il che eliminerebbe ogni dubbio.
Quanto al sorteggio per la nomina al Csm, si tratta della conclusione quasi obbligata di un percorso che può (deve) avere come scopo ultimo il ridimensionamento effettivo delle correnti, che hanno uno strapotere non più tollerabile.
Il sorteggio non è certamente lo strumento ideale per scegliere i propri rappresentanti. L’Associazione nazionale magistrati mostra di scandalizzarsi perché, sostiene, in tal modo si ritiene che i magistrati non siano in grado di operare delle scelte, laddove anche l’amministratore di condominio viene scelto con un’elezione. Così impostato il discorso, effettivamente il sorteggio appare offensivo per una categoria (la magistratura) che rappresenta una delle eccellenze dello Stato.
Ma, così ragionando, l’Anm finge di non capire che il sorteggio è oggi l’unico strumento a disposizione per tentare di evitare che, a seguito delle elezioni, il Csm costituisca una proiezione delle correnti, ovvero di quel sistema che ha reso possibile lo «scandalo Palamara». Dunque, per tentare di scardinare questo sistema ed evitare (o almeno limitare) la possibilità che le condizioni che hanno consentito quello scandalo si ricreino, ecco la necessità del sorteggio.
Altra favola raccontata dall’Anm è che il sorteggio non garantirebbe la qualità dei designati, che dunque non sarebbero idonei a valutare la professionalità dei magistrati oppure l’organizzazione di un ufficio giudiziario. A parte l’ingiustificata sfiducia preventiva verso i possibili sorteggiati, c’è da chiedersi se chi sostiene la tesi dell’impreparazione sia effettivamente in buona fede. Qui, infatti, menzogna e ipocrisia finiscono per confondersi e, per far emergere la verità, basta rispondere a questa semplice domanda: finora, i candidati che si sono presentati alle elezioni per il Csm hanno forse seguito un corso preventivo, oppure hanno superato un esame sull’organizzazione giudiziaria, o sulle progressioni in carriera dei magistrati? È evidente che non ci sono né corsi preparatori né esami preventivi che rilascino la «patente di buon consigliere» agli aspiranti alla nomina per il Csm, e l’unica «patente» è il gradimento della propria corrente.
E poi (è quanto emerge dalla lettura del dossier degli Uffici studi di Camera e Senato che, come per ogni legge, accompagna il testo della riforma costituzionale, e che qualcuno farebbe bene a consultare prima di avventurarsi in improbabili discettazioni) il sorteggio non è affatto sconosciuto all’ordinamento italiano, tanto che esso viene utilizzato per nominare componenti di organismi collegiali di altissima importanza: A) i 16 giudici aggregati per integrare la Corte costituzionale nei giudizi di accusa nei confronti del presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione; B) i componenti del Tribunale dei ministri; C) i componenti della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello; D) i componenti del Collegio di controllo sulle spese elettorali affidato alla Corte dei Conti; e così via.
Allora è possibile che il sorteggio possa essere utilizzato per nominare una persona (il giudice popolare della Corte di Assise, sicuramente inesperto e a digiuno di leggi) e debba, invece, suscitare scandalo se il sorteggiato debba occuparsi «solo» dell’organizzazione di un ufficio giudiziario o per valutare se un magistrato sia idoneo a ricoprire le sue funzioni?
Quanto all’Alta Corte disciplinare (al di là della ridondanza del nome, che però è direttamente proporzionale alla delicatezza del suo compito e all’importanza dei soggetti di cui si dovrà occupare), essa è l’altra «pietra di scandalo». Sul punto l’Anm (o correnti di essa) addirittura sostiene che la sua introduzione costituirebbe il mezzo per violare la Costituzione, in particolare l’articolo 102, nella parte in cui vieta l’istituzione di giudici speciali. Qui, la menzogna si fonde con la bizzarria, soprattutto se sostenuta non dall’avventore del bar, ma dal tecnico del Diritto.
In primo luogo, sembra quanto meno bizzarro sostenere che una riforma costituzionale possa violare la Costituzione, giacché una riforma costituzionale semplicemente si inserisce nel testo della Costituzione, senza che ciò possa integrare una violazione, trattandosi di norme di pari grado.
In secondo luogo, una violazione ci potrebbe essere nel caso in cui venisse introdotto ex novo un sistema per sottrarre delle persone al giudice ordinario (ad esempio, se di dicesse che, da domani, i reati commessi dagli ingegneri non saranno più trattati dal giudice ordinario penale ma da un organismo nuovo non rientrante nella giurisdizione ordinaria). Nel nostro caso, già adesso, per i profili disciplinari, il magistrato è sottoposto al giudizio di un organismo (la Sezione disciplinare del Csm) e, con la riforma, ci si è semplicemente limitati a sostituire questo organismo con un altro organismo, peraltro di rilievo costituzionale.
Si dice (altra menzogna) che l’Alta Corte è un ulteriore sistema per sottoporre i magistrati al governo, giacché, mentre i membri togati vengono sorteggiati, i componenti laici sarebbero designati dalla «maggioranza». In realtà i membri laici non sono scelti dalla maggioranza, ma tre sono sorteggiati da un elenco composto dal Parlamento in seduta comune e a essi si affiancano tre componenti di nomina presidenziale (oltre ai togati).
È alla luce di queste considerazioni che, sgombrato il campo da menzogne e slogan diffusi anche col ricorso a cantanti, attori, giallisti e altro, è auspicabile una vittoria del Sì.



