C’è voluto un documento ufficiale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, diretta da Marina Terragni, per mettere finalmente un punto sulla vicenda della famiglia nel bosco e, più in generale, sui dolorosi allontanamenti dalle famiglie di bambini e ragazzi che, secondo gli ultimi dati del Ministero del lavoro, hanno raggiunto l’incredibile numero di 25.000, escludendo dal conteggio i minori stranieri non accompagnati.
«I casi recenti, come quello della famiglia nel bosco, hanno riportato al centro dell’attenzione la questione dei prelevamenti di bambini», ha dichiarato la Garante presentando il documento ieri a Roma, «allo stesso tempo ci arrivano segnalazioni di vicende ancora più problematiche nelle quali i minorenni sono esposti a gravi rischi. Per questo motivo ho pensato fosse necessario fare chiarezza, con riferimento a normative e sentenze che ci consentano un più chiaro orientamento in materia», ha spiegato Terragni.
Il dato che balza agli occhi leggendo numeri e riferimenti legislativi elencati nel documento del Garante per l’Infanzia è che, nel caso della «famiglia nel bosco» e di chissà quante altre, la misura di allontanamento di un minore dalla famiglia non è disposta come «eccezionale, da adottare solo in situazioni di grave pericolo», come prevede l’articolo 403 del Codice civile, che infatti dispone il prelevamento forzoso «esclusivamente quando è necessario proteggere i bambini in stato di abbandono morale o materiale, da un pregiudizio grave o da rischi imminenti per la salute. Tutt’altro: «Nella pratica, l’allontanamento avviene anche nell’ambito di conflitti tra genitori, in contrasto con il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, diritto riconosciuto dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza», ha osservato Terragni. Quello della famiglia Trevallion, dove i bambini sono stati strappati ai genitori da quasi 100 giorni senza che sia stata ancora effettuata la perizia psicologica alla coppia, richiesta dal tribunale, non è dunque un caso isolato. Né sono un caso isolato, purtroppo, le modalità traumatiche di distacco dalla famiglia anglo-australiana, anche queste non previste dalla legge: non spetta infatti alle forze dell’ordine intervenire nei prelevamenti, come invece è accaduto, fatti salvi i casi di assoluta emergenza riconducibili all’articolo 403 del Codice civile. Non solo: «Qualora il minore opponga resistenza al trasferimento, l’operazione deve essere immediatamente sospesa e la situazione riferita al giudice che ha disposto il provvedimento». I figli Travallion sono «distrutti dall’ansia», ha riferito il padre, ma a quanto pare non è importato a nessuno.
Un altro diritto fondamentale calpestato è quello dell’ascolto diretto del minore da parte del giudice: l’eventuale omissione, ha sottolineato l’Autorità garante, «richiederebbe motivazioni specifiche». Insomma, il maldestro e disorganizzato ricorso alle strutture di accoglienza dovrebbe essere l’extrema ratio ma è diventata ormai la norma: i bambini per alcuni tribunali appartengono allo Stato, che ne può disporre come vuole.
I numeri forniti dal Garante sui minori coinvolti e su costi per lo Stato sono impressionanti: nel 2024 circa 25 mila minori sono stati ricollocati, mentre 16 mila circa sono stati quelli affidati a una famiglia. «Il costo medio di 150 euro al giorno per minore pesa sulla spesa pubblica per oltre 1,3 miliardi l’anno: risorse che potrebbero sostenere direttamente le famiglie, evitando separazioni non necessarie e ulteriori traumi per i bambini» ha rilevato Terragni.
La famiglia Trevallion docet: il comune di Palmoli ha speso finora 15.000 euro per la loro permanenza in casa famiglia e altri 30.000 dovrà sborsarne la Regione Abruzzo, nonostante un imprenditore locale abbia messo da tempo a disposizione della famiglia uno stabile di sua proprietà a titolo gratuito
Qualche spiraglio di luce, però, c’è: «Il disegno di legge in materia di affido a firma di Roccella-Nordio, quando approvato, metterà finalmente a disposizione un censimento sistematico delle strutture di accoglienza e delle famiglie affidatarie» ha annunciato Marina Terragni. Sarà inoltre attivato dai tribunali un flusso informativo che rilevi anche le motivazioni del collocamento, spesso vaghe, la durata e gli esiti finali dei provvedimenti. Non è noto, infatti, quali di questi provvedimenti siano stati disposti in via d’urgenza, quanti nell’ambito di contenziosi tra i genitori e quanti per altre ragioni. Il rifiuto del minore verso un genitore, spesso il padre, viene indicato come ragione di collocamento in struttura. «È necessario invece indagare le cause del rifiuto, evitando il ricorso a costrutti non scientifici come la cosiddetta alienazione parentale (PAS), non riconosciuta e stigmatizzata sia dalla comunità scientifica sia dagli organismi internazionali e tuttavia ancora prese in considerazione da alcuni tribunali. Allo stesso modo, le cosiddette terapie di riunificazione mancano di evidenza scientifica e possono risultare traumatiche. Manca inoltre una valutazione strutturata del possibile impatto traumatico e del rischio iatrogeno connesso agli allontanamenti», ha osservato Terragni. Anche la durata temporale dei collocamenti non ha, nei fatti, alcun limite: la legge indica un massimo di 24 mesi, prorogabili a discrezione del giudice, ma i dati mostrano che i minori che rientrano in famiglia d’origine sono soltanto la metà. Manca infine una valutazione sistematica dell’effettivo impatto degli allontanamenti sulle vite dei minori. Ma con tribunali che dispongono in questo modo della vita dei bambini, la strada appare tutta in salita.



