Magistrato penale
Ultime (o penultime) notizie: un gruppo di consiglieri Csm (una ventina, da quel che si legge) ha preso posizione sul caso Gratteri, stilando una nota che stigmatizza il fatto che si sarebbe «costruita una polemica su singole frasi del procuratore di Napoli». Non è la prima volta che il Csm scende direttamente nell’arena. Appena una settimana fa i consiglieri avevano chiesto l’apertura di una pratica a tutela di un magistrato della Cassazione, contestato per avere partecipato alla decisione sulla data del referendum nonostante fosse impegnato sul fronte del No. Una «pratica a tutela». Parole che ormai si leggono spesso. Fermiamoci qui.
Di che si tratta? Se il contenuto delle varie «pratiche a tutela» è sempre noto per essere rilanciato con grande rimbombo di tamburi per ogni dove, meno noto è il contenitore, cioè vita, morte e miracoli di questa misteriosa creatura che si fa chiamare - appunto - «pratica a tutela», e che non è nata per parto legislativo, bensì attraverso il forcipe dell’articolo 36 del Regolamento del Csm: «Gli interventi del Consiglio a tutela di singoli magistrati o dell’ordine giudiziario nel suo complesso hanno quale presupposto l’esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell’indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria».
Il linguaggio è contorto ma lo possiamo tradurre così: quando un magistrato finisce al centro di una vicenda mediatica con forti contestazioni esterne, su istanza di qualche consigliere, si apre una «pratica a tutela». Si fa una breve istruttoria e poi, nel caso, il Csm, che secondo la vulgata avrebbe il compito di «tutelare l’indipendenza della magistratura», fa un solenne documento in cui dice che - in sostanza - quel magistrato invece ha bene operato, che le critiche sono ingiuste e che non merita nessuna censura disciplinare. Eccetera.
Qualche osservazione: a spanne diremmo che il fenomeno delle «pratiche a tutela» è in crescita esponenziale da qualche tempo. Tuttavia, essendo il Csm organo di alta amministrazione competente - secondo la lettera della Carta - solo in materia di carriere e trasferimenti e questioni disciplinari dei magistrati, non può esattamente dirsi che abbia funzioni di «tutela» di nessuno e men che meno della generale indipendenza della magistratura tutta. La funzione di tutela è una mera derivazione indiretta delle funzioni che gli diedero i Costituenti. Trasferendo i compiti di amministrazione della carriera dal ministero - com’era sotto l’Ancient regime - a un organo collegiale da cui il potere esecutivo era escluso, si voleva garantire che il ministero non potesse interferire - in termini educativi o magari rieducativi - nella carriera dei magistrati scomodi e quindi orientarne indirettamente l’attività. Lo scopo del Costituente era che le questioni disciplinari e trasferimenti e nomine fossero in capo non più al Ministro Malvagio, ma a un organo collegiale, a composizione mista degli altri due poteri (legislativo e giudiziario) e perfino sotto l’egida del capo dello Stato. Una soluzione ragionevole. Perfino elegante.
A complicare le cose semplici è arrivato invece lui, il solito e vorace correntismo. Che - nel corso degli anni - ha voluto, fortissimamente voluto, fare del Csm un organo di rappresentanza «pluralista», come dice il linguaggio aulico, ovvero «correntizia», come dice chi dal linguaggio aulico non si fa ipnotizzare. Ma che il Csm non sia affatto l’organo «rappresentativo» dei magistrati e men che meno delle loro correnti, aveva provato a dirlo la stessa Corte Costituzionale (sentenza costituzionale, 142/1973): il Csm ha solo funzioni di «alta amministrazione» (confronta articolo 105 della Costituzione, articolo 10 legge istitutiva del Csm): delicatissime, importantissime, per niente assimilabili al cartellino di Fantozzi.
Col tempo, però, la spinta correntizia ha ridotto il Csm a una specie di parlamentino dei gruppi interni, con compiti di tipo sempre più apertamente politico. Sicché il Csm si è autoattribuito anche competenze non previste né dalla Costituzione né dalla legge. In dottrina le chiamano competenze «innominate» o «implicite». Le pratiche a tutela rientrano appunto in questa categoria. Sono una creatura meramente regolamentare. E molto prolifica, anche: basta scorrere la stampa degli ultimi tempi. La domanda obbligata è: a cosa servono? A leggere il citato articolo 36, dovrebbero servire a tutelare il magistrato criticato un po’ troppo per i suoi atti giurisdizionali. Invece l’archivio registra pratiche a tutela anche a difesa di magistrati criticati per condotte del tutto estranee ai compiti di servizio, perfino per una manifestazione di piazza in stile operaista anni Settanta (caso Apostolico). E il corteo in piazza - per quanto ne sappiamo - non sarebbe propriamente atto giurisdizionale. Dunque: cosa c’entra l’articolo 36?
Insomma, qualche domanda avremmo anche il diritto di farcela: ma queste benedette pratiche a tutela non sono forse anticipazioni di giudizio sulla condotta del singolo magistrato? E se per caso il ministro decidesse l’avvio di un disciplinare, quali consiglieri potrebbero occuparsene, visto che i sottoscrittori dovrebbero tutti astenersi per avere già urlato dai tetti il loro giudizio di «solidarietà» con il singolo magistrato coinvolto? Se firmassero e votassero tutti, non dovrebbero astenersi tutti? La conseguenza è che il caso disciplinare - semplicemente - non sarebbe mai trattato.
In sintesi, la pratica a tutela è di fatto uno stop preventivo e implicito al ministro, che diventa così impossibilitato di fatto a esercitare una sua precisa prerogativa. Una specie di assoluzione disciplinare di fatto e pregiudiziale, un potere di veto preventivo del Csm al ministro non previsto da alcuna legge.
In tal caso - altra domanda - non sarebbe anche una singolare confusione di ruoli, in base alla quale il giudice Csm diventa un difensore preventivo del singolo prima ancora che il caso sia portato alla sua attenzione? La logica e la procedura vorrebbero semmai il contrario: il ministro, nella sua autonomia, esercita l’azione disciplinare, e il Csm, nella sua autonomia, assolve o condanna in via disciplinare. Ma, poiché il Csm a trazione correntizia si è autoattribuito impropriamente compiti - appunto - rappresentativi e tutori, è venuto fuori il guazzabuglio, con un giudice disciplinare diventato difensore prima che giudice.
Un rovesciamento di ruoli, con il Csm che autorizza preventivamente il ministro a adirlo in via disciplinare. È probabilmente per questo che la Costituzione e la legge istitutiva del Csm e perfino la Corte Costituzionale - come abbiamo detto prima - non parlano mai del Csm come di un organo rappresentativo di alcunché, titolato alla difesa di alcunché, ma - appunto - solo di un organo che esercita gravi e importanti compiti disciplinari e di delicata amministrazione delle carriere. Solo quel tipo di configurazione giuridica, infatti, eviterebbe i cortocircuiti delle pratiche a tutela, parto spurio e moderno della colonizzazione correntizia, inimmaginabile dal Costituente.
E già che ci siamo, altre domande: la tutela del singolo collega spetta poi al Csm o non piuttosto all’Anm, che sarebbe appunto il sindacato delle toghe e che avrebbe appunto per statuto l’obbligo di dare opera affinché le prerogative del potere giudiziario, rispetto agli altri poteri dello Stato, siano definiti e garantiti secondo le norme costituzionali (confronta articolo 2, statuto Anm)? Il fatto che il Csm e l’Anm abbiano finito con l’avere la stessa funzione «difensiva» non è l’ulteriore comprova della innaturale equivalenza dei due soggetti, con la conseguenza che un organismo di rango pubblico e costituzionale è stato ridotto a non più che alla proboscide di un sindacato privato?
Altre domande: se il sindacato privato corrisponde e ormai coincide fi-si-ca-men-te con l’organo pubblico, quale è la distinzione dei ruoli fra il sindacato Anm e i suoi interlocutori? Cosa direbbe un vecchio metalmeccanico anni Settanta, davanti a un leader sindacale che fosse anche rappresentante della Confindustria, amministratore delegato della Fiat, direttore generale del ministero del Lavoro, che cioè al tavolo delle trattative ci andasse lui solo, uno e trino e quaterno? E se il Csm sbagliasse qualcosa nella amministrazione della mia carriera, non avrei il diritto di rivolgermi al mio sindacato Anm? E che aiuto mi potrei aspettare da un sindacato che coincide fi-si-ca-men-te con lo stesso Csm? Da un leader sindacal-correntizio che coincide fi-si-ca-men-te con il mio capoufficio, come ormai succede sempre più spesso, con capicorrente che diventano in contemporanea procuratori capi e presidenti vari? E visto che nessuno del Komintern risponde, allora ci rispondiamo da soli: il correntismo ha creato un sistema asfittico, attorcigliato su sé stesso, imbottito di centri di potere personale; il correntismo assedia, urla, soffia, invade e colonizza ovunque e comunque, tira continuamente per la giacca il Csm, lo espone incessantemente.
La verità è che, se la colonizzazione correntizia di un organo pubblico come il Csm ha creato queste enormi avarie di sistema, allora il primo nemico del Csm non è il Ministro Malvagio, ma la stessa correntocrazia che pretende di contestarlo. Le pratiche a tutela continue e i comunicati continui e le dichiarazioni continue, tante e troppe, oltre a ridurre a zero l’utilità marginale delle singole prese di posizione, sono soltanto l’ulteriore segno del male: sotto assedio correntizio, l’organo di rango costituzionale viene continuamente gettato nella fornace dello scontro politico. Ma il Csm deve rimanere fuori dalla lotta referendaria. È una istituzione di straordinaria importanza. Va difesa. Onorata. Va liberata da questo insopportabile accerchiamento. Questo è il senso della riforma. Bisogna uscire una volta per tutte da questa crisi istituzionale costante, di cui è responsabile solo un correntismo espansionista che ha finito col togliere valore alle stesse idee che dice di volere difendere.



