Con l’approssimarsi della scadenza referendaria si assiste a un notevole accentuarsi della verve polemica da parte del fronte del No verso la riforma costituzionale propugnata dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dal ministro ella Giustizia, Carlo Nordio, soprattutto nella parte in cui si sostiene che la separazione delle carriere giudiziarie altererebbe il ruolo assegnato dalla Costituzione al pm.
Da magistrato in servizio dal luglio 1986 e da studioso di ordinamento giudiziario da decenni, ritengo, invece, che l’attento esame del testo della legge costituzionale sottoposta a quesito referendario smentisca drasticamente tale assunto.
Come detto nella relazione di presentazione del disegno di legge costituzionale Meloni/Nordio, poi approvato, con la separazione delle carriere della magistratura ordinaria non si vuole «in alcun modo attrarre la magistratura requirente nella sfera di controllo o anche solo di influenza di altri poteri dello Stato, perché anche la magistratura requirente rimane parte dell’ordine autonomo e indipendente, com’è oggi, al pari della magistratura giudicante». Pertanto, la legge di revisione non vuole assolutamente modificare in senso restrittivo «la compiuta assimilazione tra i magistrati del pm e i giudici rispetto alle garanzie offerte dai principi di autonomia e indipendenza» risultanti dalla storia costituzionale italiana e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Per effetto della riforma costituzionale l’ordine giudiziario, autonomo e indipendente da ogni altro potere, viene ad articolarsi in due complessi organizzativi distinti per le funzioni giudiziarie svolte e amministrati da due diversi Consigli superiori.
L’istituzione di due distinti e analoghi Consigli superiori per le due diverse carriere dei magistrati ordinari permette di raggiungere tre risultati importanti per il buon andamento e il corretto funzionamento delle funzioni giurisdizionali complessivamente intese.
Il primo risultato è che si assicura che l’esercizio dei compiti di governo di ciascuna magistratura sia specificamente rivolto alle caratteristiche peculiari della funzione giudiziaria che si amministra, essendo incontestabile che l’ontologica diversità tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti comporta una netta differenziazione nella gestione, da parte di chi ricopre la funzione di governo amministrativo, degli uffici e dei magistrati giudicanti da una parte e degli uffici e dei magistrati requirenti dall’altra parte, in relazione all’organizzazione del lavoro e in riferimento ad assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni.
Lo svolgimento dell’attività di governo della magistratura giudicante, a mio avviso, comporta: il controllo che l’organizzazione delle funzioni giudicanti avvenga nel rispetto della regola costituzionale; una valutazione del candidato giudice, che verta, essenzialmente, oltre che sulla sua preparazione giuridica, sulle sue capacità di esercizio delle funzioni giudicanti in modo terzo, imparziale e sottoposto esclusivamente alla legge. E ciò sia nella gestione del contraddittorio tra le parti processuali, pubbliche e private, tanto nell’assunzione delle prove (fatte salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge) quanto nell’esposizione delle rispettive ragioni; sia nella valutazione delle prove legittimamente raccolte; sia nella motivazione del provvedimento decisorio.
L’attività di governo della magistratura requirente, invece, secondo me, si sostanzia: nel controllo che l’organizzazione delle Procure assicuri il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale, l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato e il rispetto delle norme sul giusto processo; nella valutazione del candidato pm, oltre che sulla sua preparazione giuridica, sulle sue capacità di svolgere le funzioni requirenti in modo imparziale.
E questo sia nel compiere, anche mediante la direzione della polizia giudiziaria, le attività di ricerca degli elementi di prova necessari per formulare o meno una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, cosi da esercitare in modo corretto, puntuale e uniforme l’azione penale; sia nel partecipare al contraddittorio processuale nel rispetto delle garanzie difensive delle parti private e della posizione di terzietà ed imparzialità del giudice; sia nel controllare la legittimità della decisione del giudice e, in caso di riscontrati vizi, assumere gli eventuali rimedi; sia nel porre in esecuzione la decisione del giudice.
Il secondo risultato che si consegue è che un Consiglio superiore specifico per la magistratura requirente permette di superare il difetto dell’organizzazione del Csm unico, nel quale i membri togati provenienti dal pm sono in netta minoranza, in quanto su 22 membri togati complessivi, in rappresentanza del pm ci sono al massimo sette membri, con l’effetto che i rilevanti poteri di governo degli uffici requirenti previsti, a partire dalla cosiddetta riforma Cartabia, sono esercitati da un Consiglio superiore nel quale i membri di provenienza giudicante sono in netta maggioranza.
Ciò ha comportato che l’elaborazione delle delibere riguardanti la distribuzione degli affari tra i magistrati degli uffici requirenti sia avvenuta, molto spesso, secondo percorsi logico-giuridici, sulla base di rigide tabelle quadriennali che, ai sensi del principio costituzionale del giudice naturale, sono doverosi per i magistrati e gli uffici giudicanti ma problematicamente applicabili ai magistrati e agli uffici requirenti che sono, invece, regolati dalla direzione unitaria da parte del procuratore dirigente, che, «preposto all’ufficio del pm, è titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge», come stabilito dalla riforma Castelli.
Questa situazione ha comportato e tuttora comporta grossi intralci nella gestione dell’ufficio requirente non solo a me, che dirigo una Procura di medio-piccole dimensioni, ma soprattutto al procuratore nazionale antimafia e a tutti i procuratori distrettuali, che, con il documento 29 aprile 2025, hanno contestato duramente al Consiglio superiore le impostazioni errate contenute nella circolare sulle Procure del 2024.
Perché il lavoro nelle Procure avviene in una condizione di emergenza continua che, quindi, non permette ruoli rigidi ma, come detto dagli autorevoli colleghi, richiede «agilità operativa, a volte ad horas».
Il terzo risultato che l’operata biforcazione tra Consiglio superiore giudicante e Consiglio superiore requirente permette di raggiungere è l’eliminazione di ogni possibile indebita interferenza nella gestione sia della magistratura giudicante sia di quella requirente, garantendo a ognuna di loro di svolgere le rispettive funzioni in condizioni di reciproca autonomia e indipendenza dagli altri poteri, con l’effetto finale di rinforzare l’assoluta terzietà e imparzialità del giudice di fronte alle parti processuali, compreso il pm.
A mio modesto avviso, il miglior governo amministrativo di ciascuna branca della magistratura ordinaria viene assicurato anche dall’adozione del metodo del sorteggio per la selezione dei membri togati e laici che produce degli effetti molto positivi: impedisce in modo drastico alle correnti interne all’Anm di incidere sulla selezione dei membri togati, che, in tal modo, sono posti nelle condizioni di svolgere la delicata funzione di amministrazione della magistratura di rispettiva competenza secondo la propria professionalità e senza alcun vincolo di mandato correntizio, che ineluttabilmente deforma le scelte di gestione, che vanno, invece, effettuate secondo valutazioni strettamente tecnico-giuridiche nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge di ordinamento giudiziario; attenua notevolmente il legame politico tra gli esperti di diritto sorteggiati e i gruppi parlamentari che hanno contribuito a farli eleggere nell’elenco dei sorteggiabili, così da permettere anche ai membri «laici» l’espletamento delle funzioni consiliari secondo giudizi strettamente tecnico-giuridici e non secondo indicazioni di partito.
In questo modo ciascun sorteggiato diviene il portatore all’interno del Consiglio superiore della professionalità maturata, a seconda dei casi, in ambito universitario, forense o magistratuale, che utilizza ai fini del corretto esercizio delle potestà consiliari di amministrazione dello status giuridico dei magistrati di rispettiva competenza.
Per queste ragioni ritengo estremamente apprezzabile lo sforzo compiuto dalla legge di riforma costituzionale per debellare le forme di correntismo clientelare o di gestione partitica, che possono svilupparsi come un cancro nell’esercizio del governo autonomo della magistratura ordinaria.



