- A Palazzo Madama saranno possibili audizioni e una risoluzione finale. Intanto, le toghe del Lussemburgo vogliono blindare il reato di favoreggiamento dei clandestini. «Ma i giudici valuteranno caso per caso».
- Disposta la cacciata dei 5 migranti approdati a Ortigia. L’accoltellatore del treno era irregolare.
Lo speciale contiene due articoli.
Secondo il Pd, staremmo perdendo la «dignità». Il motivo? A colpi di maggioranza di centrodestra, nell’ufficio di presidenza della commissione Affari europei del Senato, è passato un principio: si potrà andare più a fondo sulla questione del primato del diritto europeo. Sarà lecito discutere, interrogare, raccogliere materiale. Vivaddio. D’altronde, un Parlamento non è fatto innanzitutto per parlare?
Lo strumento a disposizione dei rappresentanti del popolo sarà quello dell’«affare assegnato», una facoltà disciplinata dall’articolo 50 del Regolamento di Palazzo Madama. I senatori potranno convocare audizioni, redigere una relazione ed eventualmente emanare una risoluzione intesa a «esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano». Suddette risoluzioni, se lo richiede il governo o un terzo dei componenti della commissione, vengono anche comunicate al presidente del Senato, affinché le sottoponga alla votazione dell’assemblea. I dem, d’improvviso contagiati dal virus della parsimonia, denunciano uno spreco di denaro, come per il Cpr in Albania. Che volete: la democrazia costa.
Non che ci si debba aspettare una rivoluzione giuridica. Almeno, però, si potrà fare chiarezza su un dogma che, in Italia, la stessa Consulta ha più volte confermato, che la Corte Ue proclama almeno dagli anni Sessanta (il caso Costa contro Enel), ma che in altri Paesi dell’Unione non viene adottato con analogo zelo. In Germania, ad esempio, il pallino è sempre rimasto in mano alla Corte costituzionale di Karlsruhe; quella polacca ha dichiarato esplicitamente che a prevalere dev’essere la Carta fondamentale. In teoria, qualora sorgesse un conflitto con la Costituzione, pure da noi non dovrebbe essere automatica l’applicazione delle normative comunitarie. È un punto rilevante, viste le roventi polemiche tra governo e magistratura sul dossier immigrazione.
Le sezioni speciali dei tribunali continuano ad appigliarsi alla sentenza europea del 4 ottobre, che le ha investite del compito di valutare, in sede di ricorso da parte dei migranti, se le designazioni dei Paesi sicuri siano conformi al diritto Ue. Siamo certi, però, che il sindacato giudiziario sugli elenchi governativi sia compatibile con il dettato costituzionale? Il Titolo V (articolo 117) attribuisce allo Stato, ossia al Parlamento e all’esecutivo nell’esercizio della sua potestà legislativa, la competenza esclusiva in materia di «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea», «immigrazione», «ordine pubblico e sicurezza». Se tutte le decisioni politiche possono essere annullate da un intervento delle toghe, quell’«esclusiva» diventa, di fatto, la loro.
L’iniziativa della commissione del Senato, partita dal leghista Claudio Borghi, sopravvive al tentativo più muscolare, ma fallito, dei suoi colleghi alla Camera. Qualche giorno fa, sono stati dichiarati inammissibili i due emendamenti al ddl sulla separazione delle carriere, dei quali era primo firmatario il capogruppo del Carroccio a Montecitorio, Igor Iezzi. L’idea era di introdurre una modifica alla Costituzione, che sancisse la primazia delle leggi italiane su quelle europee.
Dopodiché, non sempre la Corte di giustizia asseconda in pieno gli orientamenti progressisti dei nostri magistrati. Ieri, ad esempio, l’avvocato generale del Lussemburgo ha depositato un parere che, se confermato dalla sentenza finale, blinderà uno dei capisaldi della lotta all’immigrazione irregolare: il reato di favoreggiamento della clandestinità.
Il caso in questione riguarda una donna africana che ha portato illegalmente in Italia sua figlia e sua nipote, utilizzando falsi documenti d’identificazione. Il tribunale di Bologna aveva rinviato il fascicolo alla Corte Ue, esprimendo dei dubbi sulla validità della direttiva 2002/90, in quanto potenzialmente incompatibile con i diritti umani: essa sanziona il reato anche se, nel compierlo, il colpevole non perseguiva un guadagno, bensì agiva per scopi umanitari o vincoli familiari. L’esperto interpellato, Jean Richard de la Tour, ha ribadito che la direttiva è conforme al principio di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene. Gli Stati membri, comunque, possono non punire il favoreggiamento «solidale» della clandestinità. La «competenza penale» sulla fattispecie, difatti, è «concorrente»: la direttiva in sé non basta a configurare una responsabilità penale a carico di una persona; dunque, spetta alle singole nazioni europee stabilire in che modo inserire la normativa comunitaria nel proprio ordinamento. Tradotto: la legge dell’Europa è valida; l’esistenza del reato, sia pure non commesso a fini di lucro, come capita con gli scafisti, non lede i diritti fondamentali; i Paesi Ue possono prevedere condizioni di esonero dalle responsabilità penali. Ma soprattutto – citiamo il comunicato della Corte del Lussemburgo – «il giudice nazionale deve poter differenziare l’incriminazione di una persona che ha agito per scopi umanitari o per necessità da quella di una persona mossa esclusivamente dall’intenzione dolosa di commettere l’atto […] a scopo di lucro». Ecco lo spiraglio: la palla passa ancora alle toghe. Ha senso: il loro ruolo è proprio quello di valutare come le fattispecie giuridiche debbano essere applicate ai casi particolari. Purtroppo, dal giudizio all’arbitrio con malcelati obiettivi politici, il passo a volte è breve. Più della rotta dal Mediterraneo alle coste albanesi.
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