L’Ue non può decidere sui figli dei gay
(IStock)
Secondo l’Europarlamento qualsiasi impiegato comunale sarebbe in grado di stabilire la genitorialità: un’ignoranza giuridica figlia del «cretinismo intelligente» della sinistra.


Sergio Berlato, Europarlamentare Fdi

Il Parlamento europeo – privo ormai del suo potere di rappresentanza, perché eletto nel 2019, e sempre più distante dall’anima dei cittadini – ha scritto una pagina di straordinaria ignoranza giuridica perché ha ritenuto si possa affidare la decisione sulla genitorialità di un bambino all’arbitrio dell’impiegato comunale di turno, piuttosto che alla competenza di un magistrato minorile in ossequio alle leggi.

I nostri cittadini avranno immaginato che questa pronuncia, poiché arriva «da Bruxelles», sia ponderata e abbia valenza giuridica. Niente di tutto questo. Il Parlamento, a differenza della Commissione, l’esecutivo comunitario, esprime soltanto una posizione politica: un pronunciamento che non ha niente a che fare con la valutazione – tecnica e imparziale – delle nostre norme giuridiche. Per cui l’accusa al nostro governo e, con lui, al nostro Paese, di calpestare i diritti dei bambini, è figlia di quella presunta superiorità morale con cui la sinistra – nel suo «cretinismo intelligente» – tratta molto spesso la materia dei diritti, ignorando la reciproca dei doveri.

Noi abbiamo scelto di consultare i migliori magistrati minorili, perché il superiore interesse del bambini è troppo importante per poterlo ridurre a gazzarra politica.

Nel merito del problema, è utile ricordare che nessun testo normativo evoca un diritto alla genitorialità. L’unico faro cui si ispirano unanimemente le legislazioni nazionali e internazionali è sempre e solo il superiore interesse del minore. È il minore ad avere questo diritto ad essere mantenuto e accudito, amato. Mai l’adulto.

Bisogna, poi, distinguere tra il riconoscimento dello status di figlio, già attribuito da un altro Stato membro, e la sua attribuzione. Si tratta di atti giuridici diversi. Ciò che richiede il diritto comunitario (e che l’Italia pone in essere senza alcun tipo di violazioni) è di riconoscere a un minore lo stesso status attribuito al minore da ogni altro Stato membro. Vale a dire: se un cittadino è figlio di tizio e di caio in un Paese europeo, lo è anche negli altri Paesi. E ciò significa che, se una famiglia omogenitoriale, ad esempio spagnola, viene in Italia, entrambi i soggetti che sono riconosciuti come genitori nel proprio Paese, in Spagna, lo sono anche da noi: un principio, si badi, già riconosciuto dall’Italia, che ha sottoscritto i regolamento europei (Bruxelles, I,II,II bis), e dalla nostra Corte di Cassazione (sentenza 30/09/2016). Anche se l’Unione europea non è, infatti, competente in materia di diritto di famiglia, pure ci sono, appunto, diversi regolamenti – Bruxelles I, Bruxelles II, Bruxelles II bis – che tendono ad armonizzare quantomeno le sentenze dei giudici.

La nostra legge nazionale, poi, prevede che ci siano due modi per diventare genitore: quello del diritto naturale, dove sussiste un rapporto biologico per cui Tizio è figlio di Caio; un secondo, per via giudiziaria, attraverso l’adozione. Altri non ce ne sono.

L’adozione è un istituto complesso e richiede che ci siano circostanze adeguate accertate da un magistrato: la coppia adottante deve essere legata da un rapporto di coniugo da almeno tre anni; la differenza d’età tra l’adottato e l’adottante non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 40, la famiglia, infine, deve essere valutata come idonea ad occuparsi di un minore, idoneità che viene certificata da una sentenza del giudice.

Poi c’è la fattispecie dell’adozione in casi particolari, prevista dall’articolo 44 della legge 184, quando sussista un importante rapporto affettivo già consolidato, tra l’adulto e il minore, tale per cui l’adozione sia nel superiore interesse del bambino anche se l’adulto fosse privo dei requisiti di legge per adottare.

Questa è una possibilità che il nostro ordinamento riconosce a tutti i cittadini: in uso quotidiano nei nostri tribunali. Un giudice minorile può sempre stabilire sia nel superiore interesse del minore gli venga attribuito uno status di figlio. Purché ve ne siano i presupposti.

La prima volta che un tribunale in Italia ha riconosciuto l’adozione ad una coppia di padri in Italia è stato nel 2016 con sentenza del tribunale per i minorenni di Roma, a firma del presidente Melita Cavallo.

Mai, in nessun Paese occidentale, qualcuno si è mai sognato di lasciare l’onere della decisione sulla vita di un bambino all’arbitrio di un impiegato comunale. La decisione spetta a un magistrato minorile, che ha tutti gli strumenti per valutare il benessere specifico del bambino e il suo superiore interesse.


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