- La legge sul fine vita, per la piega che sta prendendo il dibattito, potrebbe essere oggetto di revisioni in serie con l’obiettivo di scardinare una a una le restrizioni e arrivare a un quadro normativo in stile olandese.
- Mentre la Corte suprema boccia la richiesta di ricorso del fronte abortista contro i divieti in Texas, l’amministrazione degli Usa allenta alcuni parametri per la consegna a domicilio del farmaco. Una mossa che facilita l’aggiramento delle prescrizioni pro life.
Lo speciale contiene due articoli.
Pietro Dubolino, Presidente di sezione a riposo della Corte di cassazione.
Tutto si può dire a sostegno della ritenuta necessità di una legge che riconosca e disciplini il diritto al suicidio assistito tranne che essa sia determinata (come invece da molti si vuole affermare) dalla esistenza di un preteso «vuoto normativo»: quello, cioè, creato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui prevedeva come reato l’aiuto al suicidio, senza escludere il caso in cui l’aspirante suicida fosse «persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Risulta infatti chiaramente dalla motivazione di detta sentenza che la Corte costituzionale ha considerato superabili le ragioni per le quali, in precedenza, con l’ordinanza n. 207/2018, aveva ritenuto di non poter procedere alla declaratoria di incostituzionalità in assenza di un auspicato (ma poi mancato) intervento del legislatore che stabilisse, in particolare, da chi e come dovessero essere verificate le condizioni per la non punibilità dell’aiuto al suicidio e le modalità con le quali l’aiuto sarebbe stato realizzato; esigenza, questa, alla quale la Corte ha invece ritenuto, alla fine, di poter provvedere direttamente stabilendo essa stessa che quelle condizioni e modalità siano «verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente». E poiché la questione sul tappeto era solo ed esclusivamente quella concernente la punibilità dell’aiuto al suicidio ne deriva che, risolta comunque la stessa nel modo che si è detto, non residuava alcun «vuoto normativo» che il legislatore potesse ritenersi tenuto a riempire.Le iniziative che al riguardo sono state intraprese e che sono sfociate nella formulazione della proposta di legge attualmente all’esame del Parlamento sono quindi da considerare come il frutto di scelte esclusivamente politiche. Vi è allora da chiedersi, a questo punto, che cosa vi sia all’origine di dette iniziative. E la risposta è molto semplice. Esse si basano, fondamentalmente, sul convincimento che ogni essere umano abbia non solo il diritto di disporre sempre e comunque della propria vita, senza incontrare ostacoli nell’ordinamento giuridico, ma anche quello di ottenere da quest’ultimo, quanto meno in presenza di determinate condizioni, l’aiuto in mancanza del quale l’atto dispositivo non potrebbe essere realizzato. Al momento, secondo la proposta di legge di cui si è detto, le condizioni richieste dovrebbero essere, congiuntamente, quelle che l’aspirante suicida:
1 sia affetto da patologia certificata come «irreversibile e con prognosi infausta» ovvero sia portatore di una «condizione clinica irreversibile» e da tali condizioni gli derivino «sofferenze fisiche e psicologiche» da lui percepite come «assolutamente intollerabili».
2 Sia «tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale la cui interruzione provocherebbe il decesso».
Al che si è però obiettato, soprattutto da parte di Marco Cappato e altri esponenti dell’associazione Luca Coscioni (la stessa che – si noti – ha promosso il referendum per la depenalizzazione dell’omicidio del consenziente), che in questo modo sarebbero ingiustamente discriminati i malati non tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale tra cui, in particolare, i malati terminali di cancro, come pure quelli che, non avendo l’autonomia fisica, non possano soddisfare la condizione espressamente prevista dall’art. 1 della proposta in questione, e cioè quella che, trattandosi di suicidio e non, invece, di eutanasia, debba comunque essere l’interessato a porre fine, «volontariamente e autonomamente», alla propria vita.
Si tratta di obiezioni che sarebbe assai pericoloso sottovalutare, dal momento che hanno una loro logica, in quanto basate sullo stesso presupposto sul quale, come si è visto, si fonda la proposta di legge in questione; quello, cioè, che debba comunque essere introdotto nell’ordinamento giuridico il diritto al suicidio assistito, potendo variare soltanto il criterio di determinazione dei limiti entro i quali esso debba essere riconosciuto. E trattandosi del riconoscimento di un diritto (cosa ben diversa dalla individuazione dei casi di non punibilità per una condotta altrimenti costituente reato), è molto facile che ogni limitazione corra il rischio di essere considerata, non senza una qualche ragione, come ingiustamente discriminatoria nei confronti dei soggetti che ne subiscono le conseguenze. Di qui la possibilità, tutt’altro che remota, che, già durante l’iter parlamentare attualmente in corso ovvero per successivi interventi del legislatore o della Corte costituzionale, si assista a progressive attenuazioni delle suddette limitazioni, fino ad una loro pressoché totale eliminazione; ciò in linea, del resto, con quanto già avvenuto, com’è noto, in altri Paesi tra i quali, in particolare, l’Olanda, nella quale il diritto alla «dolce morte» è stato via via ampliato fino a renderne possibile l’esercizio da parte (o «in favore») di soggetti di ogni età che siano gravati da sofferenze fisiche o psichiche che siano riconosciute (sulla base di criteri non di rado assai discutibili) come «insopportabili».
Questa deriva, spesso descritta con la suggestiva immagine dello «slippery slope» (pendio scivoloso), potrebbe forse trovare un qualche ostacolo, nel nostro Paese (se non altro quando gli aspiranti suicidi siano persone non completamente incapaci di una qualsiasi attività), in una norma semidimenticata della Costituzione, quale è quella costituita dall’art. 4, secondo comma, per il quale: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»; dovere, questo, al quale, evidentemente, chi volesse compiere una scelta suicidaria, mostrerebbe per ciò stesso di volersi sottrarre. Ma si tratta di un ostacolo sul quale chi fosse intenzionato ad opporsi alla suddetta deriva farebbe bene a fare troppo affidamento. Se è vero, infatti, che quella italiana passa per «la Costituzione più bella del mondo», è altrettanto vero che bellezza non equivale a forza. Ed il comune buon senso suggerisce che quando si abbia ragione di temere le azioni di soggetti malintenzionati, più che contare sulla protezione di qualcuno (bello o brutto che sia, ma non dotato della forza necessaria), si deve assolutamente evitare di accompagnarsi con loro o di incamminarsi sulle strade da essi frequentate. Quelli che, tra gli occasionali frequentatori dei banchi parlamentari posti tra il centro e la destra del presidente, abbiano orecchie per intendere, intendano.
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