iStock
Le autorità hanno il compito di assicurare le condizioni minime per una vita dignitosa.
Nella sua enciclica, Magnifica humanitas, papa Leone XIV, riprendendo quasi alla lettera un concetto già espresso da papa Francesco nel 2023, in occasione della Giornata del migrante e del rifugiato, ha affermato che, accanto al diritto di migrare, dovrebbe riconoscersi anche quello «a rimanere nella propria terra in pace e sicurezza, affrontando le cause profonde che costringono a migrare, comprese quelle legate alle ingiustizie economiche e alla crisi climatica».
Si tratta, in sostanza, del diritto a non subire la «costrizione» a emigrare. Ed essa è ravvisabile quando nel proprio Paese mancano le condizioni minime per una dignitosa e sicura sopravvivenza. Il che vale a distinguere tale situazione da quella nella quale l’emigrazione si presenti, invece, soltanto come la via più promettente per tentare il miglioramento delle proprie condizioni di vita. In questo secondo caso l’emigrazione costituisce null’altro che una libera scelta di ciascun individuo, che lo Stato di provenienza non dovrebbe, in linea di massima, ostacolare ma alla quale può contrapporsi, da parte dello Stato verso il quale si vuole emigrare, il diritto di rifiutare l’accoglienza se ritenuta, per una qualsiasi ragione, contraria al proprio interesse. Nel primo caso, invece, si può ritenere che lo Stato al quale il migrante si rivolge sia gravato da un «dovere di accoglienza» che, però, può definirsi propriamente «giuridico» solo quando ciò sia desumibile dalle norme interne del medesimo Stato, ovvero da convenzioni internazionali alle quali esso abbia aderito, come ad esempio la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo «status» dei rifugiati. Altrimenti rimane soltanto un generico quanto elastico «dovere morale» dal quale ciascuno Stato può, a sua totale discrezione, ritenersi o meno gravato, sulla base di considerazioni etiche e politiche che possono essere della più varia natura.
Alla stregua della suddetta distinzione, è poi facile comprendere che la mancanza di condizioni minime di dignitosa e sicura sopravvivenza costituisce un cerchio concentrico, ma di raggio ridottissimo rispetto a quello, enormemente più ampio, costituito dalla sola mancanza delle condizioni che consentano, senza lasciare il proprio Paese, un apprezzabile miglioramento del proprio livello di vita. Tanto per fare un esempio, la massiccia emigrazione italiana che ebbe luogo tra la fine del diciannovesimo secolo e i primi anni del ventesimo non fu certamente dovuta, nella stragrande maggioranza dei casi, all’esigenza di sfuggire a quello che, altrimenti, sarebbe stato un inesorabile destino a morire di stenti, ma soltanto al legittimo desiderio di cercare, al di là dell’oceano, una fortuna che in Italia non sarebbe stato possibile trovare.
I nostri emigranti erano, quindi, del tutto equiparabili a quelli che oggi si definiscono i «migranti economici», per cui, come essi erano legittimamente respinti quando non avevano titolo o non rispondevano alle condizioni previste per essere accolti nel paese in cui volevano emigrare, anche gli attuali «migranti economici» possono essere respinti, per le stesse ragioni, dal nostro come da qualsiasi altro Paese nel quale abbiano manifestato l’intenzione di stabilirsi.
Vi è, poi, da chiedersi, a questo punto, su chi faccia carico, a fronte del diritto di ciascuno di non essere «costretto» a emigrare, il dovere di impedire l’insorgere di una tale costrizione. E a questo interrogativo non può che rispondersi, secondo logica e comune buonsenso, che un tale dovere incombe essenzialmente sulle pubbliche autorità dello Stato al quale ciascuno appartiene. Esse, infatti, sono in primo luogo responsabili della eventuale mancanza delle condizioni minime di dignitosa sopravvivenza per tutti i cittadini dello Stato amministrato, salve, naturalmente, le situazioni di emergenza createsi, ad esempio, per imprevedibili catastrofi naturali (ivi comprese quelle ipoteticamente prodotte da mutamenti climatici), ovvero quelle derivanti da aggressioni esterne o sommovimenti interni cui, da parte delle stesse autorità, non si sia in alcun modo data causa. Solo in via del tutto subordinata possono ammettersi responsabilità di altri Stati o di potenti organismi economici sovranazionali per vere o presunte «ingiustizie economiche» derivanti dall’abuso di posizioni di vantaggio acquisite nello Stato nel quale si manifesti il fenomeno dell’emigrazione.
Responsabilità, quelle ora dette, che ben difficilmente potrebbero essere esclusive, ma potrebbero tutt’al più concorrere con quelle delle autorità locali per aver esse contravvenuto al dovere di combattere, in tutti i modi possibili, l’affermarsi delle suddette posizioni di vantaggio, una volta resasi riconoscibile la loro nocività rispetto agli interessi della popolazione. Al riguardo può evocarsi, come esempio storico, quello del re Ferdinando II di Napoli, il quale non esitò a mettersi in fiero contrasto con quella che era allora la superpotenza britannica, fino a rischiare addirittura la guerra, per tutelare i legittimi interessi del Regno e delle popolazioni siciliane contro le vessatorie condizioni alle quali la Gran Bretagna pretendeva che le fosse fornito lo zolfo estratto dalle miniere della Sicilia. E il risultato, anche se non del tutto conforme alle attese, fu comunque quello di un miglioramento delle suddette condizioni.
Occorre, dunque, decidersi a lasciar finalmente cadere un certo, diffuso modo di pensare che tende, per un verso, a considerare frutto di «costrizione» quello che, invece, nella quasi totalità dei casi, è frutto soltanto di una libera, ancorché condizionata scelta di ciascun soggetto che decida di lasciare il proprio paese in cerca di miglior fortuna; per altro verso, ad esonerare i governanti dei paesi dai quali provengono i maggiori flussi migratori da ogni responsabilità con riguardo alla ritenuta esistenza, in essi, di condizioni tali da dar luogo alla vera o presunta «costrizione», per una parte della popolazione, ad intraprendere la via dell’emigrazione. Atteggiamento, quest’ultimo, all’origine del quale appare facilmente riconoscibile un residuo di vero e proprio «razzismo», tale dovendosi ritenere quello di chi, da una parte, in nome del più rigoroso antirazzismo, pretende giustamente il riconoscimento di uguali diritti e uguale dignità per gli appartenenti a qualsiasi etnia ma, dall’altra, ritiene normale che non ci si possa attendere, da chi appartiene a determinate etnie, l’adempimento degli stessi doveri e l’assunzione delle stesse responsabilità che gravano su chi appartenga alle altre.
di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
Continua a leggereRiduci
Il musicologo jazz Luca Bragalini racconta l’emozionante scoperta di alcune opere inedite del grande sassofonista Gerry Mulligan. Un’avventura partita dal Conservatorio di Brescia e finita in gloria tra gli scatoloni della Library of Congress di Washington.
Ansa
Sottoscritto un documento contro il Patto Ue che ha riformato la gestione dei flussi. Secondo i firmatari, l’identificazione degli under 14 con impronte digitali lede la dignità. Meglio la «legge» dei trafficanti?
I minori stranieri non sarebbero sufficientemente tutelati, nel disegno di legge «Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo», attualmente in discussione al Senato.
Diverse associazioni protestano, chiedono al Parlamento «centralità dei diritti dei minorenni» e che «il loro superiore interesse prevalga e non sia sacrificato in nome del controllo dell’immigrazione». Curioso, che si chieda al nostro Paese di discostarsi da un Patto europeo entrato in vigore il 12 giugno e che finalmente riforma la gestione dei flussi e introduce procedure uniformi, vincolanti per tutti gli Stati membri. Ancora più singolare, che la richiesta avvenga dopo che le Ong riconoscono che l’Italia ha «una delle normative più avanzate d’Europa in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati […] possiede già tutto ciò che serve a garantire il pieno rispetto dei diritti e la risposta ai bisogni di bambini, bambine e adolescenti soli».
Dunque, quale sarebbe la deriva? «La raccolta obbligatoria dei dati biometrici (impronte digitali e foto del volto) a partire dai 6 anni», dichiarano nel documento le varie organizzazioni firmatarie, da ActionAid Italia a Cir-Consiglio italiano per i rifugiati, che chiedono di promuovere e coordinare un’iniziativa politica in Europa «per una moratoria immediata sull’applicazione del rilievo biometrico sotto i 14 anni».
Dimenticano, queste Ong, che era stato Amber Alert Europe, il Centro europeo per i bambini scomparsi, fondazione paneuropea che riunisce 85 organizzazioni in 29 Paesi, a chiedere nell’aprile del 2018 alla Commissione europea di utilizzare l’identificazione tramite impronte digitali per i bambini a partire dai 6 anni e di includerli nel database biometrico Eurodac.
«Prendere le impronte digitali di un bambino può contribuire notevolmente alla sua protezione», affermò Frank Hoen, fondatore di Amber Alert Europe. «Quando i bambini che arrivano nell’Unione europea vengono correttamente identificati e registrati alla frontiera, le autorità competenti sono in grado di tenerli lontani dai trafficanti e persino di aiutarli a ricongiungersi con i familiari. In questo modo possono ricevere la protezione e le cure di cui hanno bisogno». Adesso la raccolta e la digitalizzazione delle impronte digitali dei minori stranieri sono diventate un atto lesivo. Sotto accusa è finito anche l’articolo 5 del disegno di legge in discussione, quello che contiene «Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati e di ingresso e soggiorno». Non piacciono gli interventi proposti in tema di «prosieguo amministrativo», ovvero la misura che consente il prosieguo del percorso di accoglienza e integrazione a beneficio del minore anche dopo il compimento della maggiore età. Forse infastidisce che siano precisate le regole procedurali per la presentazione della domanda, che deve avvenire «su richiesta documentata presentata anche dai servizi sociali del Comune» e «a pena di inammissibilità, entro il compimento del diciottesimo anno d’età».
Ma ben vengano disposizioni certe e chiare. Così pure è stata fonte di contrarietà la previsione di un nuovo comma 2-bis, in base al quale «il Tribunale per i minorenni può disporre, in ogni tempo, la cessazione della misura quando risulti da una relazione dei servizi sociali che il neo maggiorenne abbia tenuto una condotta incompatibile con la prosecuzione del percorso di inserimento sociale». Solo perché è migrante, se si comporta male dovrebbe beneficiare di trattamenti di favore rispetto a un ragazzo italiano con lo stesso bisogno di accompagnamento e di percorso educativo? Non dimentichiamo che per la legge 47/2017, conosciuta come legge Zampa, tanto citata dalle Ong come modello riconosciuto a livello europeo, presupposti per la richiesta del proseguo amministrativo sono che il destinatario della misura abbia intrapreso «un percorso di inserimento sociale»; che necessiti «di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia»; che abbia l’obiettivo di realizzare il diritto all’integrazione sociale. Servono volontà e impegno.
Soprattutto, le barricate sono state alzate contro la proposta di riduzione della durata del prosieguo, da 21 a 19 anni. Forse il legislatore deve meglio definire, se la riduzione verrà valutata a seconda dei risultati già ottenuti a livello individuale, o se sarà una regola per ogni percorso del minore straniero e allora capiremo la logica che ha dettato questo accorciamento dei tempi.
Di sicuro, suona strano che per l’autonomia del migrante 19 anni siano pochi, quando diverse forze politiche di centrosinistra chiedono da tempo di estendere il diritto di voto ai sedicenni, per le elezioni amministrative, europee, politiche. L’ultima, quella lanciata a gennaio da +Europa: «In Italia a 16 anni lavori, paghi le tasse e rispondi penalmente delle tue azioni. Ma non puoi scegliere chi ti rappresenta».
Continua a leggereRiduci
Nel riquadro Francesco Imprezzabile, l'agente morto durante un inseguimento. Sullo sfondo la polizia locale di Peschiera Borromeo e di Milano sul luogo dell'incidente dove è deceduto l'agente (Ansa)
Milano, niente carcere per il guidatore con precedenti (fuggito all’alt) che ha causato la caduta fatale di Imprezzabile. A Genova immigrato si masturba davanti ai bambini.
Si potrebbe fare il glorioso quiz de La Settimana enigmistica: trova la differenza, solo che la soluzione è troppo facile e salta agli occhi. Se sei extracomunitario ti viene sempre e comunque applicata una sorta di «scriminante a prescindere». Una dimostrazione clamorosa è di queste ore. Genti Berisha, uno che ha una fedina penale come un lenzuolo, sfuggito all’alt della polizia locale con conseguente caduta mortale dell’agente Francesco Imprezzabile che lo inseguiva, non fa un giorno di galera e va agli arresti domiciliari perché il gip Giulia Masci gli riqualifica il reato da omicidio stradale a morte in conseguenza di altro reato.
Invece il carabiniere Antonio Lenoci, che guidava la Gazzella all’inseguimento di Ramy, il ragazzo morto il 24 novembre 2024 mentre fuggiva in scooter da un posto di blocco, andrà a giudizio con l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante dell’eccesso colposo nell’adempimento del dovere. Va detto che in Appello a Fares Bouzidi, immigrato che guidava lo scooter di Ramy, la pena è stata dimezzata: se l’è cavata con un anno e sei mesi e il riconoscimento pieno delle attenuanti generiche. Trova la differenza, appunto. Siamo a Milano, sono tutti e due inseguimenti. Il carabiniere viene accusato di omicidio stradale, l’albanese che provoca la morte di un vigile urbano gode dello sconto immediato: gli riqualificano il reato riducendone la gravità. Che invece, stando al racconto dei fatti, c’è tutta.
Lunedì 22 giugno Genti Berisha a bordo di un’Audi a noleggio percorre la strada nel quartiere Ponte Lambro. Lì c’è di pattuglia Imprezzabile che lo vede sfrecciare a forte velocità: gli intima l’alt. L’albanese accelera, ne nasce un inseguimento e Imprezzabile con la moto arriva a oltre 180 chilometri all’ora per cercare di fermare l’Audi: cade e muore. Berisha, arrestato, si difende dicendo di non aver speronato la moto dell’agente e spiega: «Non mi sono fermato al posto di blocco perché avevo un po’ di droga con me». Detta così, sembra quasi una disgraziata fatalità, ma lui è accusato di essere un trafficante internazionale. Era però libero di girare in Italia perché un giudice l’aveva scarcerato.
Berisha era stato beccato in Albania, estradato in Italia un anno fa perché la Procura di Brescia sospetta che sia uno degli uomini di fiducia del clan Cela, che gestisce un traffico di cocaina dal Sudamerica all’Italia via Albania. Ma scaduti i termini lo hanno messo fuori con obbligo di firma. E quella sera, vicino a Linate, era lì per i suoi affari. Incontrandolo, Imprezzabile ha perso la vita, ma per il gip di Milano, che lo ha messo agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico, l’albanese non ha ucciso; ha solo provocato una morte. Appunto: trova la differenza. Il ministro di giustizia Carlo Nordio ha detto che siccome il Codice Rocco è fascista andrebbe riformato, ma ci pensano già i magistrati italiani a introdurre delle nuove scriminanti tra le norme penali. Perché se l’accusa di razzismo è un’aggravante per un italiano, essere di un’altra etnia se si commette un reato è un’attenuante.
La cronaca lo propone tutti i giorni. A Pegli, giovedì, vicino al bagno Mediterraneé, un gambiano si è calato gli slip e ha cominciato, in pieno giorno, a masturbarsi davanti ai bambini, alle famigliole. Lo hanno ripreso e il video ha fatto 40 milioni di visualizzazioni in dodici ore su TikTok. Sono arrivati gli agenti della municipale, lo hanno fatto allontanare. Ora ha una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, ma non gli succederà nulla anche perché nessuno sa più dove sia. Anche se i bagnanti di Pegli hanno raccontato: «Non ne possiamo più, bivaccano dappertutto, fanno i loro bisogni, i loro comodi senza che nessuno faccia nulla». L’avvocato difensore di uno egiziano di 21 anni che l’8 giugno ha stuprato una ragazza di 16 anni ad Avezzano ha detto: «Non è una storia d’immigrazione, i due si conoscono, avevano solo bevuto troppo». Risultato l’egiziano (filmato mentre abusava della ragazza) è finito in carcere l’8 giugno, ma dopo l’interrogatorio di garanzia lo hanno rimesso in libertà». A Ferrara, un mese fa, un maliano di 29 anni ha cercato di violentare una ragazza di 20 anni in pieno centro. I carabinieri lo hanno arrestato, ma il giudice lo ha rimesso in libertà solo con l’obbligo di firma. Resta clamorosa la sentenza del gup di Brescia, Valeria Rey, che ha riqualificato il reato a carico di un bengalese di 29 anni che in un campo profughi nel Collio aveva stuprato e messo incinta una bambina di dieci anni. Per la giudice non ci sono gli estremi dello stupro, perché i rapporti si sono ripetuti, per cui per il bengalese, tenendo conto anche della sua cultura (così si è detto in tribunale), basta una condanna a cinque anni per «atti sessuali con minorenni». Sono solo gli ultimi casi. Giusto per memoria, a Firenze una professoressa trentenne che dava lezioni private d’inglese, ma anche di sesso a un ragazzino di 13 anni, è rimasta incinta. L’hanno condannata a sei anni e mezzo. Lei è fiorentina. Dunque: trova la differenza!
Continua a leggereRiduci






