«Quello delle navi è lo Stato d’arrivo. E deve vagliare le richieste d’asilo»
L’avvocato Giuseppe Loffreda, esperto di diritto del mare: «Gli attivisti riconoscano che a bordo s’applica la legge dei Paesi di bandiera».

Le polemiche e le strumentalizzazioni politiche, nella vicenda delle navi straniere Humanity 1 e Geo Barents, ferme al porto di Catania, hanno avuto – tra gli altri – l’effetto di eclissare totalmente il nodo giuridico alla base di tutta la questione. Se cioè imbarcazioni, che appartengono a un Paese terzo, possono obbligare il governo italiano a farsi carico dell’accoglienza indiscriminata dei migranti raccolti in acque internazionali, senza che lo Stato la cui bandiera batte sulla nave venga investito delle responsabilità previste dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. A partire dall’identificazione e dall’avvio delle pratiche di asilo per chi ne faccia richiesta. Nei giorni scorsi, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha tentato di riportare tutti alle implicazioni giuridiche, partendo dal nodo del Paese di primo approdo, che a suo avviso deve chiaramente essere considerato il Paese di bandiera della nave che raccoglie i migranti in mare. Questo comporta una serie di obblighi da parte dei governi competenti sulle imbarcazioni, che finora sono rimasti lettera morta e che il decreto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sta cercando di ripristinare.

Di questo avviso è anche l’avvocato Giuseppe Loffreda, titolare dello studio Legal4Transport e tra i maggiori esperti italiani di diritto marittimo.

Avvocato, facciamo subito chiarezza su un punto: a chi devono rispondere le Ong proprietarie delle navi?

«A bordo delle navi sono vigenti a tutti gli effetti due principi: il genuine link, vale a dire il collegamento genuino tra nave e bandiera, quindi tra la nave e il Paese di provenienza; e la full jurisdiction: in acque internazionali a bordo della nave vige la legge della bandiera. Il Paese di bandiera ha giurisdizione piena. Tutto ciò, a cascata, ha conseguenze importanti: la prima è che a bordo della nave si applica la legge nazionale e tutta la legislazione e le convenzioni internazionali recepite dal Paese di bandiera. Poi significa che si applica in concreto il regolamento di Dublino, articolo 13, che prevede l’attribuzione della competenza delle richieste di asilo allo Stato membro dell’Unione europea la cui frontiera è stata varcata».

Quindi il Paese di primo approdo è quello della bandiera che la nave batte?

«Il Codice di condotta delle Ong dice espressamente che a bordo delle navi delle Ong si applica la piena giurisdizione della legge di bandiera in base alla Unclos, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Alcune si sono rifiutate di firmare ma il principio resta valido, la Unclos è in vigore e si applica a tutte».

Ne deriva che la responsabilità dell’accoglienza dei migranti spetta sempre al Paese della nave?

«A bordo della nave tedesca, nel momento in cui sono saliti i migranti, il comandante, in quanto pubblico ufficiale nello Stato di bandiera, avrebbe dovuto istruire le pratiche di richiesta d’asilo provenienti dai migranti: identificarli o almeno provarci, istruire una pratica come avrebbero fatto le autorità tedesche. Queste navi dovrebbero quantomeno raccogliere la prima domanda: un modulo, le impronte da inviare alle autorità competenti del proprio Paese. Da quello che mi risulta c’è un precedente: Open arms lo avrebbe fatto nel 2020».

Non la vogliamo tirare dentro la polemica politica, ma può dirci se a livello giuridico il decreto del Viminale funziona?

«Il termine “sbarco selettivo”, che ho sentito nei giorni scorsi, è orrendo. Il concetto è che il ministero ha ritenuto di mantenere a bordo le persone rispetto alle quali non ha alcun obbligo di salvaguardia della vita umana, che non sono in pericolo perché non sono né fragili né malate. Il regolamento Frontex stabilisce l’obbligo per l’Italia di salvaguardare la vita umana, e questo è stato fatto. In quest’ottica, il decreto Piantedosi mi pare legittimo e correttamente motivato».

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