A forza di contorsioni e acrobazie la Corte si perde l’interesse del figlio
La sede della Consulta (Imagoeconomica)
Provando a modellare la società a suo piacimento, la Consulta fa a pezzi il principio di non contraddizione. Secondo le sue sentenze, una single non può escludere «a priori» la figura paterna, due lesbiche invece sì.

Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione

Difficile non dare ragione a quanti – tra i quali l’ottimo Alessandro Rico, su questo giornale – hanno riscontrato, nelle due ormai note sentenze della Corte costituzionale nn. 68 e 69 in materia di filiazione mediante procreazione medicalmente assistita (Pma), una palese violazione del principio di non contraddizione, per cui non può attribuirsi uguale carattere di verità a due affermazioni l’una delle quali sia in contrasto con l’altra. Si ricorderà che, con la prima di dette pronunce, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui, nel caso di due donne che avessero consensualmente fatto ricorso, all’estero, nell’osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, escludeva che tutte e due potessero validamente riconoscere come proprio il figlio poi nato in Italia.

Con la seconda pronuncia è stato, per converso, ritenuto non irragionevole e, quindi, non contrario alla Costituzione, il fatto che, in base all’art. 5 della legge n. 40/2004, l’accesso alle tecniche di procreazione assistita sia consentito soltanto alle coppie (purché eterosessuali) e non anche alla donna singola. Entrambe le pronunce muovono dal presupposto – in sé e per sé di indiscutibile esattezza – che, in materia di filiazione e, quindi, anche di Pma, abbia sempre e comunque valore prioritario l’interesse del minore a vivere in un ambiente che sia il più possibile idoneo ad assicurargli un sereno e armonioso sviluppo. Ciò premesso, la ragione essenziale per la quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 69/2025, ha ritenuto non irragionevole l’esclusione della donna «single» dalla possibilità di ricorrere alla Pma è stata quella – per come si legge nella stessa sentenza – che, altrimenti, si darebbe luogo a «progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, implica l’esclusione della figura del padre». Dal che appare lecito dedurre che l’esclusione «a priori» della figura del padre è, nel pensiero della Corte, contraria al prioritario interesse del minore. Una tale esclusione, però – ed è proprio qui che si manifesta la violazione del principio di non contraddizione – risulta invece pienamente accettabile, in quanto anch’essa ritenuta conforme al prioritario interesse del minore, quando derivi, come inevitabile conseguenza, secondo quanto statuito con la sentenza n. 68/2025, dall’automatica attribuzione a un minore nato in Italia dello «status» di figlio riconosciuto di due madri, tali dovendosi considerare le due donne l’una delle quali, d’intesa con l’altra, abbia fatto ricorso, all’estero, alle tecniche della Pma. Il «sistema» emergente dalle due sentenze in discorso viene, quindi, a essere, in buona sostanza, il seguente: è ragionevole e, pertanto, non contrario alla Costituzione, impedire l’esclusione «a priori» della figura paterna quando a volerla sia una donna sola; non è ragionevole ed è, pertanto, contrario alla Costituzione, quando a volerla siano state due donne d’accordo fra loro.

La palese assurdità di un tale sistema potrebbe essere negata soltanto se fosse dimostrato quel che la Corte costituzionale dà, invece, apoditticamente per scontato, e cioè che, nel secondo dei due casi anzidetti, essendo stata comunque esclusa, di fatto, la presenza di una figura paterna, l’interesse del figlio minore sarebbe meglio salvaguardato dall’avere due madri anziché una sola. Ma tale dimostrazione non viene in alcun modo fornita. La Corte, infatti, a sostegno del proprio assunto, si è limitata a ripetere quanto affermato in una serie di precedenti pronunce sue proprie e della Corte di cassazione, secondo cui «non esistono certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore». Il che, però, quand’anche fosse vero, non potrebbe giustificare la conclusione che se ne vuole trarre, perché, in base al noto e indiscusso principio secondo cui grava su chi sostenga una determinata tesi l’onere di provarne il fondamento, dovrebbero essere i sostenitori della piena equiparabilità della genitorialità «omosex« a quella naturale, per quanto concerne, in particolare, l’interesse dei figli, a dimostrare positivamente la scientifica validità del loro assunto e non aspettarsi, invece, che siano gli altri a dimostrarne l’invalidità, a pena, ove non vi riescano, di doversi rassegnare a dar loro ragione.

L’errore (non scusabile) nel quale sembra, perciò, potersi dire che sia caduta la Corte costituzionale è, in sostanza, quello di aver ritenuto automaticamente applicabile, anche nel caso delle coppie «omosex», la presunzione che, di regola, sia più vantaggioso, per un figlio nato fuori del matrimonio, essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 250 del codice civile, da entrambi i genitori piuttosto che da uno soltanto. Tale presunzione, infatti, ha il suo fondamento nel presupposto costituito dall’esistenza di un rapporto biologico che leghi il figlio a ciascuno dei genitori; il che può verificarsi solo a condizione che questi siano di sesso diverso. Mancando tale presupposto è, quindi, del tutto arbitrario dare per scontato che giovi a un minore essere riconosciuto come figlio dal così detto «genitore intenzionale», al quale non è legato da alcun rapporto biologico, essendosi lo stesso limitato a offrire al proprio «partner», nell’ambito di un rapporto non necessariamente stabile, neppure in via di mero fatto, il consenso ad accedere alla Pma. E ciò tanto più in quanto si verta proprio nell’ipotesi presa in considerazione dalla Corte costituzionale e cioè che la Pma, vietata in Italia per le coppie «omosex», sia stata effettuata all’estero, nell’osservanza delle norme ivi vigenti. La Corte, infatti, non si è neppure preoccupata di porre, come condizione per la validità del riconoscimento, che quelle norme fossero tali da offrire, nell’interesse del figlio, quello stesso minimo di garanzia costituito, per le Pma effettuate in Italia, dalla previsione, nell’art. 6 della legge n. 40/2004, che entrambi i soggetti intenzionati ad accedervi esprimano per iscritto, con determinate formalità, la loro volontà in tal senso e vengano informati delle conseguenze giuridiche della loro scelta, tra cui quella che i nati a seguito della Pma avranno lo stato di figli riconosciuti della coppia non unita in matrimonio che vi ha fatto ricorso. Ma «de minimis», come si sa, «non curat Praetor». E la Corte costituzionale non è certo da meno di un qualsiasi pretore.

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