- Sollevata la questione di legittimità sull’iniezione coatta per i sanitari. Per le toghe, il consenso informato è inconciliabile con l’imposizione. Rilevate criticità pure su farmacovigilanza, rischi di effetti avversi e triage.
- Lo studio della Johns Hopkins: anticorpi naturali 13 volte maggiori nei più piccoli Ma Moderna preme per inoculare gli under 6. Oggi incontro Cts e Aifa su quarta dose.
Lo speciale contiene due articoli
Il numero eccessivo di eventi avversi, anche gravi, segnalati dopo le vaccinazioni anti Covid, rende «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale» dell’obbligo imposto ai sanitari.
A queste, e ad altre importantissime conclusioni, è arrivato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia (Cgars), con giudici che per la prima volta riconoscono criticità della campagna vaccinale, carenze della farmacovigilanza, incongruenza tra obbligo e sottoscrizione del consenso informato, il non adeguato bilanciamento tra tutela della salute da una parte e tutela dello studio e del lavoro dall’altra.
Pur confermando l’efficacia del vaccino nel ridurre la percentuale del rischio, quanto meno ai fini della prevenzione dei casi di malattia severa e del decorso fatale, l’ordinanza collegiale pubblicata il 22 marzo smonta pezzo per pezzo la legge del 28 maggio scorso, sull’obbligo vaccinale per gli operatori di interesse sanitario e la sospensione dall’esercizio se non lo osservano, alla luce di quanto è emerso in più di un anno di somministrazioni anti Covid.
Innanzitutto, viene sottolineato che i vaccini «hanno ottenuto un’autorizzazione provvisoria proprio in relazione alla inevitabile assenza di dati sugli effetti a medio e lungo termine» e che, pur ammettendo che «i vaccini proteggono il soggetto immunizzato dalle conseguenze più gravi dell’infezione», la problematica degli eventi avversi è stata scartata dagli «orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati». Invece vanno rivista, e aggiornati.
A che cosa si riferisce il Consiglio? Lo spiega in modo articolato, confrontando i dati che emergono dal rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19, presentato a febbraio dall’Aifa, con quelli del rapporto vaccini obbligatori 2020. In quell’anno, per le somministrazioni di esavalenti, tetravalente, antipneumococcici, antirotavirus, antimeningococco e altri, nella Rete nazionale di farmacovigilanza furono inserite complessivamente 5.396 segnalazioni di sospetti eventi avversi a vaccini, pari a 17,9 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, delle quali solo 1,9 costituiscono segnalazioni gravi.
Durante il primo anno dell’attuale campagna vaccinale anti Covid, le segnalazioni sono state 117.920 su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino, con un tasso di 109 ogni 100.000 e di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi. Un numero di eventi avversi superiore alla media e non di poco, riflettono i magistrati, che ricordano come un trattamento sanitario possa essere imposto senza violare la Costituzione a condizione «che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”».
Fosse anche vero che le reazioni gravi costituiscono una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati, la Corte costituzionale «in tema di trattamento sanitario obbligatorio» non fa «una valutazione di tipo quantitativo», ed esclude la legittimità dell’obbligo vaccinale con farmaci «i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità», scandisce il Cgars
L’organo giurisdizionale, che in Sicilia svolge le funzioni altrimenti attribuite al Consiglio di Stato, solleva pesanti dubbi sulla quantità e qualità dei dati raccolti dall’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco. Perché si fonda sulla farmacovigilanza di tipo spontaneo, e perché impone una connessione temporale tra la vaccinazione e la manifestazione dell’evento avverso, scartando così un altissimo numero di reazioni. In questo modo rischiano di andare perdute informazioni «cruciali» per definire il rapporto «rischi-benefici dei singoli vaccini». In «farmaci sottoposti ad autorizzazione condizionata, il profilo di rischio a medio e lungo termine deve emergere proprio dallo studio di fenomeni avversi che possono anche intervenire a distanza di tempo dalla somministrazione del farmaco», si precisa invece nell’ordinanza.
Nell’elenco delle criticità redatto dai giudici finiscono pure i triage pre vaccinali, dove non è prevista una relazione del medico di base, non vengono richiesti esami di laboratorio «o test, inclusi quelli di carattere genetico», malgrado i data base europeo abbiano evidenziato effetti collaterali gravi post vaccino. «Nemmeno un tampone Covid, che potrebbe evidenziare una condizione di infezione in atto, che evidentemente sconsiglia la somministrazione».
Notevole il paragrafo in cui, per la prima volta, le toghe evidenziano l’irrazionalità del consenso informato anche in presenza di trattamento sanitario obbligatorio. «Da un punto di vista letterale, logico e giuridico, il consenso viene espresso a valle di una libera autodeterminazione volitiva, inconciliabile con l’adempimento di un obbligo», affermano. In poche righe, smantellano il dettato normativo che aggiunge all’obbligo, quindi alla compressione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, la manifestazione di volontà a farsi vaccinare, «indispensabile ai fini dell’esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro». In base a tutte queste considerazioni la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale, che speriamo si decida a intervenire diversamente sull’obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori.
Contenuto riservato agli abbonati
Prosegui con la lettura >
Contenuto riservato agli abbonati
Rinnova il tuo abbonamento per proseguire con la lettura >