«Obbligo di vaccino incostituzionale»: annullata la multa a un’infermiera
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  • Accolto a Padova il ricorso contro ministero e Agenzia delle entrate di una sanitaria che rifiutò di inocularsi. Per il giudice, infatti, imporre la profilassi fu un atto illegittimo: «Il trattamento non tutelava la salute altrui».
  • Flop dei sieri aggiornati, sebbene siano gratuiti per tutti. Somministrate appena 700.000 dosi su una platea di 20 milioni. Fiale a rischio scadenza per 300 milioni di euro.

Lo speciale contiene due articoli.

La multa di 100 euro per i non vaccinati violava i principi costituzionali. Un ricorso, contro il ministero della Salute e l’Agenzia delle entrate riscossione, è stato accolto con motivazioni che andrebbero fotocopiate e inoltrate a quanti ancora mettono in dubbio l’urgenza di una commissione che indaghi sulla gestione della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese.

Lo scorso luglio, il giudice di pace di Padova, Davide Piccinni, aveva emesso una sentenza di cui solo pochi giorni fa sono stati pubblicati i presupposti e i motivi su cui si è fondato il provvedimento. Oggetto del ricorso, presentato da un’infermiera di 59 anni, era l’avviso di addebito emesso dall’agenzia incaricata dal ministero della Salute di riscuotere la sanzione per gli over 50, che al 15 giugno 2022 non avevano rispettato l’obbligo vaccinale.

Avviso illegittimo, dal momento che il 31 dicembre 2022 era entrata in vigore la legge che sospendeva i pagamenti, quindi anche l’attività di riscossione doveva risultare sospesa; e «illegittimità dell’obbligo vaccinale» in quanto «in conflitto» con principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il giudice osserva che l’articolo 4 del decreto legge dell’aprile 2021, contenente «Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitari», «sembra prevedere un trattamento sanitario obbligatorio». Però, afferma che «nessuna delle condizioni previste dall’articolo 33 della legge 833/78, in materia di trattamento sanitario obbligatorio», ovvero la presenza di un provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria e la «proposta motivata» di un medico, «risultano essere state soddisfatte».

Eppure, agli over 50 fu imposto l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione e, se non obbedivano, l’applicazione di una sanzione pecuniaria, «in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione», scrive il giudice Piccinni. L’obbligo ha creato una «disparità di trattamento», afferma, mentre tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (articolo 3).

Inoltre, sottolinea che «la previsione dell’obbligatorietà» per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 è contro quanto sancisce l’articolo 32: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

E risulta «non conforme» con una serie di pronunciamenti emessi «nel corso degli ultimi trent’anni» dalla Corte costituzionale, rispetto ai trattamenti sanitari obbligatori. Il giudice ricorda che un trattamento sanitario obbligatorio deve essere «ben determinato, quindi previsto in modo sufficientemente preciso e puntuale dalla legge».

Gli altri principi cui attenersi è che «non sia pregiudizievole per la salute del soggetto che vi è sottoposto; che in caso di eventuali conseguenze dannose preveda un equo indennizzo; che la legge istitutiva osservi il limite del rispetto della persona umana».

L’obbligo imposto, in questo caso agli over 50, rispettava simili necessità? Niente affatto, si dichiara nella sentenza, perché in conflitto con la legge fondamentale della Repubblica e perché il trattamento sanitario imposto «non impedisce di contrarre il virus non assicurando, conseguentemente, la preservazione della salute altrui».

Da tre anni, centinaia di migliaia di cittadini chiedono che siano riconosciuti i soprusi commessi durante l’emergenza sanitaria in nome del «bene collettivo», mentre pochi medici, pochissimi politici e solo qualche magistrato ammettono la fondatezza delle proteste.

«Questa sentenza dimostra che quando il giudice verifica i dati e le evidenze documentali, riesce a svincolarsi dal dogma mediatico sull’asserita e immutabile validità scientifica della vaccinazione anti Covid», commenta l’avvocato Pierfrancesco Zen, legale della signora che aveva presentato il ricorso. «Dogma inizialmente sposato anche dalla Corte costituzionale che, però, con la sentenza n. 173 del 20 luglio scorso ha individuato nel giudice di merito la figura destinata ad approfondire la normativa anche secondaria, come circolari, decreti, proprio sulla base delle conoscenze che via via si formano su una materia in continua evoluzione».

Le considerazioni conclusive dell’avvocato, giudice di pace a Padova, sono l’ulteriore conferma di quanto sia necessario indagare sulla sciagurata gestione della pandemia, e della salute degli italiani, attraverso una commissione di inchiesta. Piccinni dichiara che l’urgenza di «mettere a punto un rimedio farmacologico all’epidemia», ha di fatto «compresso i tempi di sperimentazione del frutto della ricerca scientifica. E anche lo studio dei possibili effetti collaterali del farmaco […] non ha, verosimilmente, potuto compiersi nei tempi più congrui».

Però milioni di lavoratori furono obbligati a vaccinarsi. Per molti, il costo in termini di salute è diventato enorme, così pure l’incognita di infermità future.

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