Strage di Modena del 16 maggio 2026, con un riquadro dedicato a Salim El Koudri
L’attacco di Modena del 16 maggio 2026 e, nel riquadro, Salim El Koudri (Ansa)

La decisione della Dda di Bologna di escludere la matrice terroristica nella strage di Modena continua a suscitare perplessità tra gli esperti. Dopo le valutazioni di Noor Dahri, Marco Lombardi e Claudio Bertolotti, arriva ora la replica di Francesco Bergoglio Errico, direttore del Monitoring Jihadism Project, che ha firmato una relazione sul caso. In una dichiarazione, l’esperto contesta punto per punto le conclusioni della Procura e torna sugli elementi che, a suo giudizio, avrebbero meritato un approfondimento.

Già nei giorni scorsi, diversi esperti avevano sollevato dubbi sulla decisione della Dda.

Dichiarazione del 03/11/2026 in risposta al provvedimento della DDA di Bologna

A seguito del provvedimento emesso dalla Direzione Distrettuale di Bologna, ritengo opportuno esaminare nel dettaglio le osservazioni “striminzite” formulate nei confronti della relazione da me redatta. Si tratta di rilievi che non condivido e che, a mio avviso, risultano metodologicamente discutibili, poiché fondati su valutazioni incomplete degli elementi probatori disponibili e su presupposti interpretativi non necessariamente coerenti con la letteratura specialistica in materia di radicalizzazione ed estremismo violento.

Preliminarmente, non posso fare a meno di rilevare come il provvedimento riporti erroneamente il mio cognome, infatti si legge: “scritto del Dott. Bergoglio D’Errico allegato da Codesta Difesa”. Si tratta certamente di un aspetto marginale rispetto al merito della questione, ma appare comunque singolare considerato che la relazione oggetto di valutazione si compone di circa ottanta pagine e reca chiaramente, in intestazione, il corretto nominativo dell’autore in ciascuna pagina.

La matrice terroristica e i dubbi sulla ricostruzione della Dda

Venendo agli aspetti sostanziali, il provvedimento afferma che la condotta posta in essere da Salim El Koudri il 16 maggio 2026 sarebbe riconducibile esclusivamente all’azione di una persona afflitta da un grave stato di turbamento e frustrazione derivante dalla propria situazione personale, familiare e lavorativa. Conseguentemente, secondo la DDA, non emergerebbero elementi tali da consentire di attribuire all’azione una matrice terroristica, nemmeno individuale.

Tale conclusione desta notevoli perplessità. In primo luogo, essa sembra non tenere adeguatamente conto delle manifestazioni di pensiero e dei comportamenti posti in essere dall’indagato nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti la strage. Tra questi assumono rilievo particolare il taglio della barba, interpretabile quale gesto simbolico di purificazione prima dell’azione, le reiterate esternazioni ostili nei confronti dei cristiani e, più in generale, la documentata ostilità verso la società di appartenenza. Inoltre, la stessa ordinanza del GIP evidenzia come El Koudri fosse animato dalla volontà di provocare il maggior numero possibile di vittime. Tale elemento risulta particolarmente significativo poiché depone per un’intenzionalità che va oltre la mera reazione impulsiva a uno stato di disagio personale.

Anche qualora si ritenesse accertata la presenza di una forte componente di frustrazione individuale, non appare chiaro per quale ragione essa debba necessariamente escludere l’ipotesi di una motivazione ideologica terroristica. Al contrario, la letteratura scientifica sui processi di radicalizzazione evidenzia da tempo come sentimenti di frustrazione, emarginazione, senso di fallimento o percezione di ingiustizia possano costituire fattori di vulnerabilità in grado di favorire l’adesione a ideologie estremiste e, nei casi più gravi, il ricorso alla violenza. Pertanto, il riferimento al “turbamento e alla frustrazione per la propria condizione di vita, domestica e lavorativa” non dovrebbe essere interpretato come elemento automaticamente incompatibile con una matrice terroristica, bensì come possibile fattore concorrente all’interno di un percorso di radicalizzazione più ampio.

Altrettanto problematico appare il riferimento alla mancanza di una “finalità intimidatoria su larga scala”. La nozione di intimidazione, infatti, non può essere valutata esclusivamente sulla base di criteri quantitativi o territoriali. Anche un’azione rivolta contro una comunità locale, un determinato gruppo sociale o una popolazione circoscritta può produrre effetti intimidatori rilevanti sotto il profilo terroristico. Inoltre, anche aderendo al ragionamento della DDA, occorre interrogarsi sugli effetti concretamente prodotti dalla strage di Modena. In particolare, il successivo arresto del ventunenne Zakaria Ben Haddi, avvenuto su disposizione della Procura di Milano con accuse legate al terrorismo internazionale, evidenzia come l’evento del 16 maggio sia stato successivamente richiamato all’interno di ambienti estremisti quale esempio di azione da imitare. Parimenti significativo è il fatto che il video dell’attacco sia stato diffuso fin dalle prime ore successive all’evento da soggetti riconducibili agli ambienti della propaganda jihadista online. Tali circostanze costituiscono certamente elementi che meritano di essere valutati nell’analisi complessiva del suo impatto e della sua ricezione all’interno dell’ecosistema jihadista.

Le ricerche online e il ruolo della propaganda jihadista

Particolarmente discutibile appare poi il passaggio nel quale la DDA afferma che le ricerche effettuate dall’indagato non dimostrerebbero l’esistenza di un percorso di radicalizzazione, nemmeno in forma autogestita, poiché caratterizzate da un approccio “del tutto passivo”, privo di commenti, condivisioni o contributi personali. A tale riguardo occorre precisare che la finalità della relazione non era quella di dimostrare la sussistenza di condotte riconducibili agli articoli 270-bis o 414 del codice penale, né di accertare l’appartenenza dell’indagato a organizzazioni terroristiche o il suo coinvolgimento nella diffusione di propaganda estremista. L’oggetto dell’analisi era differente: verificare se il materiale consultato avesse svolto una funzione di rafforzamento ideologico, autoindottrinamento o supporto cognitivo alla decisione di passare all’azione. Da questa prospettiva, la mancanza di attività propagandistica pubblica non esclude in alcun modo la possibilità che i contenuti visionati abbiano contribuito al consolidamento di convinzioni estremiste. Appare pertanto metodologicamente riduttivo equiparare l’assenza di attività pubblica online all’assenza di radicalizzazione.

Inoltre, il comportamento dell’indagato non può essere definito esclusivamente passivo. Risultano infatti documentati elementi che denotano precise iniziative personali, quali la pubblicazione della bandiera dell’ISIS sui propri profili social, la creazione di un indirizzo Gmail richiamante la data dell’11 settembre 2001 e le attività di cancellazione di contenuti presenti sui dispositivi elettronici.

Ugualmente poco convincente appare il rilievo secondo cui il materiale visionato sarebbe facilmente accessibile sul web e, pertanto, scarsamente significativo. Il carattere pubblico di un contenuto non ne riduce automaticamente il potenziale valore formativo o ideologico. Ciò che assume rilievo investigativo non è infatti la mera accessibilità del materiale, bensì la sua selezione, la sua reiterata consultazione e il contesto all’interno del quale esso si inserisce.

I nasheed jihadisti e i contenuti consultati da El Koudri

Particolare attenzione merita la consultazione di numerosi nasheed di contenuto marcatamente jihadista. Tra questi figurano canti che contengono richiami espliciti al jihad, alla lotta armata, alla purificazione spirituale attraverso il combattimento e alla tradizionale contrapposizione tra credenti e non credenti. Sebbene nessuno di tali elementi possa essere considerato decisivo se isolatamente valutato, il loro significato cambia radicalmente quando essi vengono esaminati congiuntamente ad altri indicatori: l’interesse documentato per l’ISIS, le ricerche su attentati terroristici, la presenza di simbologia estremista, le manifestazioni di ostilità verso i cristiani e le dichiarazioni rese dall’indagato la notte antecedente l’attacco.

E vorrei approfondire la questione nasheed. Troviamo un canto intitolato Qom, che in arabo significa “alzati/alzatevi”, e che recita: “Alzati e lasciati il sonno alle spalle, è l’Islam che è tornato. Abbiamo camminato sulla via di Allah e abbiamo dichiarato il jihad. Siamo tornati con le mitragliatrici, siamo diventati i leader.” Un altro, intitolato Qalu Innaha, che in arabo può significare “Hanno detto il vero”, ripete più volte la frase: “Sarete annientati per sempre”. Un altro ancora dal titolo Darbuna Darbun, traducibile come “Preparatevi per il viaggio”, troviamo le parole “Avanti, avanti… andiamo avanti nella lotta. La purificazione dell’anima è l’obiettivo di ogni uomo. Siamo uomini che percorrono i sentieri del combattimento. Rinnova la determinazione e prendi l’iniziativa con le migliori qualità.” Poi ne troviamo un altro dal titolo Nashid mahum bi ummati, traducibile come “Non fanno parte della ‘Umma di Muhammad”, ovvero un chiaro riferimento alla dicotomia tipica jihadista “noi Vs loro”. In quest’ultimo infatti sentiamo le parole “Non sono la ‘umma del mio Signore, mai! Poiché ne sono indegni.” Per di più, dall’analisi delle ricerche emergono anche dei nasheed rimossi dalla piattaforma, il che è particolarmente rilevante, dato che YouTube tende a eliminare i nasheed più estremi.

Il reset dell’iPhone e la cancellazione dei dati

La DDA contesta inoltre che la relazione formulerebbe una valutazione “ipotetica” circa il possibile contenuto delle aree di memoria successivamente cancellate. Anche tale osservazione merita alcune precisazioni. La relazione evidenzia un fatto oggettivo accertato: l’iPhone utilizzato da El Koudri è stato sottoposto a un factory reset, circostanza riportata nella documentazione tecnica della Direzione Centrale della Polizia. Parimenti documentato è il fatto che la bandiera dell’ISIS pubblicata sul profilo Instagram dell’indagato risulti essere stata caricata proprio da quel dispositivo, secondo le risultanze fornite da Meta. Pertanto, il reset del dispositivo costituisce un dato fattuale certo e non una mera ipotesi. L’interesse attribuito a tale circostanza deriva non dall’attribuzione arbitraria di contenuti ai dati cancellati, bensì dalla sua collocazione all’interno del quadro complessivo degli elementi raccolti.

Le ricerche prima della strage e il percorso di radicalizzazione

Infine, la DDA attribuisce particolare rilevanza alla presunta sporadicità temporale delle ricerche effettuate dall’indagato, ritenendola incompatibile con un effettivo processo di radicalizzazione. Anche questa conclusione appare discutibile. La letteratura specialistica evidenzia infatti come i percorsi di radicalizzazione possano svilupparsi secondo modalità estremamente eterogenee. In alcuni casi essi assumono carattere graduale e progressivo; in altri si caratterizzano per improvvise accelerazioni, periodi di apparente stasi o rapide intensificazioni. Ne consegue che la semplice presenza di intervalli temporali tra diverse attività di ricerca non costituisce di per sé elemento sufficiente a escludere un processo radicalizzante.

Nel caso di specie, i primi segnali di interesse verso tematiche riconducibili all’ISIS, alla radicalizzazione, al terrorismo e al cosiddetto risveglio della civiltà islamica emergono già nel 2016. Tali elementi non consentono certamente di parlare di radicalizzazione conclamata, ma appaiono comunque rilevanti quali possibili manifestazioni iniziali di un interesse destinato successivamente a consolidarsi.

Ulteriori elementi emergono tra il 2021 e il 2022, attraverso ricerche maggiormente orientate al rafforzamento ideologico. A questi si aggiungono comportamenti che evidenziano un progressivo deterioramento del rapporto dell’indagato con la società circostante, come dimostrato dalla mail inviata all’Università di Modena, nella quale emerge una chiara ostilità verso i cristiani, ritenuti responsabili della sua condizione personale e lavorativa.

Tale ostilità trova poi ulteriore conferma nelle registrazioni video realizzate tra il 12 e il 16 maggio 2026. Soprattutto, l’analisi delle attività online svolte nei tre mesi precedenti all’attacco evidenzia una frequenza di consultazione ben diversa da quella descritta nel provvedimento della DDA. In tale periodo si riscontrano ricerche relative ad attentati terroristici compiuti in vari Paesi, informazioni concernenti il Califfato, contenuti relativi ad armi e ulteriori materiali riconducibili all’universo dell’estremismo jihadista.

Considerati nel loro insieme, tali elementi assumono una valenza che va oltre la mera curiosità informativa e risultano compatibili con un percorso di rafforzamento ideologico che, combinato con il crescente stato di frustrazione personale e con l’odio manifestato verso determinati gruppi religiosi e sociali, ha contribuito alla decisione finale di passare all’azione.

In conclusione, il punto centrale della presente analisi non consiste nell’affermare che ogni elemento raccolto costituisca, singolarmente considerato, una prova definitiva dell’esistenza di una matrice terroristica. Al contrario, la questione riguarda la valutazione complessiva degli indizi disponibili. È infatti l’insieme costituito dalle ricerche online, dai contenuti consultati, dalle manifestazioni ideologiche, dai simboli utilizzati, dalle esternazioni ostili, dalle attività di cancellazione dei dati e dalle condotte immediatamente precedenti alla strage a delineare un quadro che, quantomeno, avrebbe richiesto una valutazione più approfondita e meno categorica rispetto a quella contenuta nel provvedimento “striminzito” della DDA di Bologna.

Dott. Francesco Bergoglio Errico, Direttore del Monitoring Jihadism Project

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