- Sarà possibile chiedere la competenza su 23 materie: dall’istruzione all’ambiente. L’intesa, dopo una trattativa con lo Stato, avrà durata di 10 anni ed è rinnovabile. Il trasferimento avverrà però solo dopo la definizione dei livelli essenziali di prestazione, per i quali servono ingenti risorse. La maggioranza è soddisfatta e la Lega esulta: «Passaggio storico». La Cei mastica amaro.
- Soddisfazione della maggioranza per l’ok al ddl Calderoli. Giorgia Meloni: «Adesso tocca alla burocrazia». Critici i cardinali Pietro Parolin e Matteo Maria Zuppi: «Non ci hanno preso sul serio».
Lo speciale contiene due articoli.
Dopo una maratona notturna, l’Aula della Camera ha dato il via libera (con 172 sì, 99 voti contrari e un astenuto) tra le barricate delle opposizioni, al disegno di legge sull’autonomia differenziata delle Regioni, noto anche come ddl Calderoli. Il provvedimento in undici articoli attua la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001, definendo le procedure legislative e amministrative per arrivare ad un’intesa tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate da ddl, tra le quali anche la salute. Quindi non si tratta di una norma costituzionale, ma puramente procedurale per attuare una riforma già varata. Il che dovrebbe spuntare le armi alle polemiche. Tanto è vero che il Titolo V della Costituzione (che riguarda Regioni, province e Comuni) già prevede all’articolo 116 che una serie di materie indicate nell’articolo successivo «possono essere attribuite ad altre Regioni (quelle non a statuto speciale) con legge dello Stato su iniziativa della Regione interessata sentiti gli enti locali nel rispetto dei principi previsti dall’art 119».
Prima del via libera definitivo al provvedimento, la Camera ha approvato quattro ordini del giorno presentati da Forza Italia, che impegnano il governo a fermare i negoziati con le Regioni fino alla definizione dei Lep (livelli essenziali di prestazione) con legge delega, a preparare una relazione tecnica sull’impatto finanziario e a sviluppare un’analisi sulle conseguenze dell’eventuale trasferimento delle materie non Lep. Basta questa introduzione per capire che la via dell’autonomia differenziata sarà lunga. Il nodo più spinoso è quello dei Lep e la ricerca delle risorse indispensabili a finanziarli. Il provvedimento ha scatenato le polemiche della sinistra che ha rispolverato il vecchio refrain dell’Italia spaccata in due e del Mezzogiorno castigato. È quindi necessario avere un’idea chiara dei cambiamenti, per non farsi condizionare dai pregiudizi ideologici.
I temi sui quali le Regioni potranno richiedere l’autonomia sono: tutela della salute, rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione (salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale), professioni, ricerca scientifica e tecnologia, sostegno all’innovazione per i settori produttivi, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e a orario a carattere regionale, organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Quattordici di questi devono rispondere ai cosiddetti Lep, i livelli essenziali di prestazione.
Le Regioni, sentiti gli enti locali, fanno richiesta di autonomia su alcune o tutte le 23 materie. Stato e singole Regioni avranno tempo cinque mesi dalla richiesta per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a dieci anni e poi essere rinnovate, ma potranno anche essere interrotte prima della scadenza da Stato o Regione con preavviso di almeno 12 mesi. Presupposto per avviare le discussioni è la definizione dei Lep stabiliti dalla Cabina di regia.
Il processo di decentralizzazione delle competenze è graduale ed è subordinato alla determinazione dei Lep, ovvero dei criteri di servizio minimo garantito sull’intero territorio nazionale. Per la definizione dei Lep, cioè dei costi e dei fabbisogni standard, servirà una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio. La riforma del 2001 cercava di limitare le disuguaglianze tra le Regioni ma nessun governo è mai riuscito a definire i Lep per una serie di motivi: la difficoltà a trovare il coefficiente medio, il metro di paragone uniforme per misurare prestazioni e costi e un problema di sostenibilità economica. Bisognerà infatti ricalcolare le risorse per mantenere adeguati livelli di servizi in tutto il Paese. Il nodo, su cui si è dibattuto per mesi, è centrale: sui Lep, in oltre 20 anni, sono stati realizzati ricerche e studi che non hanno dato risultati soddisfacenti. Per ovviare il problema, il governo con la legge di bilancio del 2022 aveva istituito un comitato tecnico con il compito di produrre entro sei mesi una ricognizione preliminare. I lavori, partiti solo alla fine di aprile 2023, non hanno mai prodotto risultati e il mandato del comitato è stato prorogato fino a fine 2024. L’unica cosa certa, finora, è che l’applicazione dei Lep avrà un costo di diverse decine di miliardi per lo Stato, che dovrà aumentare gli standard dei servizi pubblici offerti, soprattutto al Sud.
Il governo avrà tempo 24 mesi dall’entrata in vigore della legge approvata ieri per varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Livelli di prestazione. Senza la loro definizione e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà autonomia.
Sarà composta da una squadra di ministri competenti alle varie materie, assistita da una segreteria tecnica, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Avrà il compito di effettuare una ricognizione complessiva su temi e criteri Lep che devono essere garantiti in tutto il Paese.
La decentralizzazione delle competenze alle Regioni avverrà solo dopo la determinazione dei Lep anche nelle Regioni che non hanno richiesto l’autonomia e sulla base delle risorse disponibili in legge di bilancio. Altrimenti niente Autonomia differenziata.
I tempi si prospettano lunghi. Il governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Stato e Regioni, una volta avviato il processo, avranno cinque mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Oppure potranno terminare prima, con un preavviso di almeno 12 mesi.
Nella discussione in Commissione è stato inserito un undicesimo articolo, che oltre a estendere la legge anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, prevede una clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo. L’esecutivo dunque può sostituirsi agli organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei Comuni qualora emergesse che gli enti interessati sono inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi fosse un pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorresse tutelare l’unità giuridica o quella economica. In particolare si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali.
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