La legittima difesa, nel codice penale italiano vigente, non attribuisce il diritto di punire l’aggressore, ma opera come scriminante, cioè come causa che rende lecito un fatto che altrimenti costituirebbe reato.
L’articolo 52 richiede che la reazione sia necessaria per difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e che vi sia proporzione tra difesa e offesa, mentre l’articolo 55 disciplina il superamento colposo di questi limiti e, nelle aggressioni in casa o nel luogo di lavoro, esclude la punibilità quando l’errore dipenda da minorata difesa o da un grave turbamento provocato dal pericolo. Ora, le riforme del 2006 e del 2019 hanno rafforzato la presunzione di proporzione in alcune ipotesi di intrusione violenta senza, però, risolvere il problema più delicato, che consiste nello stabilire quando la reazione sia ancora necessaria e quando il pericolo possa dirsi cessato.
Il caso di Mario Roggero offre un esempio significativo. Il 15 luglio 2026 la Prima sezione penale della Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e nove mesi, confermando la sentenza numero 19 della Corte d’assise d’appello di Torino, pronunciata il 3 dicembre 2025 e depositata il 2 febbraio 2026, che aveva escluso la legittima difesa perché i rapinatori, usciti dalla gioielleria, si stavano allontanando. Il punto non è sostenere che ogni fuga/allontanamento prolunghi indefinitamente l’aggressione, né che la vittima possa trasformarsi in giudice ed esecutore, quanto riconoscere che una rapina armata non si divide sempre, con la precisione di un fotogramma, in un momento nel quale tutto è difesa e in quello immediatamente successivo nel quale tutto diventa vendetta. Quando gli aggressori sono ancora a pochi metri dal luogo dell’irruzione, possono essere armati e stanno raggiungendo un mezzo con il quale potrebbero proseguire o riprendere l’azione, la percezione di chi ha appena subito la violenza non coincide necessariamente con la ricostruzione ordinata del processo. La sentenza Roggero è, pertanto, criticabile non perché il giudice avrebbe dovuto ignorare i limiti della scriminante, bensì perché applica il requisito dell’attualità del pericolo in modo eccessivamente statico, facendo dipendere la distinzione tra difesa e offesa dall’uscita dal negozio, anziché dalla concreta possibilità che la minaccia fosse ancora operante.
Qui emerge il limite delle riforme precedenti. Il legislatore statale ha stabilito che, in alcune situazioni, la proporzione «sussiste sempre», ma ha lasciato la necessità difensiva e l’attualità del pericolo esposte a una valutazione retrospettiva, con il rischio di pretendere dall’aggredito una lucidità incompatibile con la paura e l’incertezza di quei momenti. Non serve, dunque, un’altra formula simbolica, né l’affermazione indistinta secondo cui la difesa sarebbe sempre legittima, perché una simile impostazione cancellerebbe il confine tra protezione e ritorsione. Occorrerebbe, invece, introdurre una presunzione relativa di necessità difensiva quando la reazione, nel domicilio o nel luogo di lavoro, avvenga durante una rapina violenta o nella sua immediata continuità temporale e spaziale. In presenza di un’aggressione armata, il pericolo dovrebbe presumersi ancora attuale fino a quando l’autore non abbia abbandonato l’arma, non sia stato neutralizzato oppure non si sia allontanato in modo inequivoco, lasciando all’accusa la possibilità di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la minaccia era manifestamente terminata e che la condotta aveva assunto carattere esclusivamente punitivo.
Una soluzione di questo tipo non trasformerebbe l’Italia in un Far West, poiché conserverebbe al giudice il controllo sulla realtà dell’aggressione, sulla continuità della reazione e sull’eventuale intento vendicativo, ma eviterebbe che il cittadino venga giudicato come se avesse avuto il tempo, la distanza e la serenità del processo.
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